Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
In materia di decorrenza temporale delle norme di cui alla legge n. 379 del 1990, con cui è stata istituita l'indennità di maternità a favore delle lavoratrici iscritte ad una cassa di assistenza e previdenza per liberi professionisti, relativamente ai due mesi di gravidanza antecedenti la data del parto e di tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, la prevista decorrenza dal 1 gennaio 1991 del nuovo trattamento previdenziale comporta che lo stesso vada riconosciuto, per la parte corrispondente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge, anche quando la situazione protetta - costituita dalla maternità, puerperio compreso, e non dall'evento fisico del parto - era già in corso a tale data, e nonostante il protrarsi della attività professionale in tale periodo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7857 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. STILE PA - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato PINNARÒ MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI PA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato GIURATO UGO, rappresentata e difesa dall'avvocato PATERNITI LA VIA PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 514/98 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 27/05/98 R.G.N. 24/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. PA STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Trieste, la Dott. LA RI, premesso di essere iscritta nel Collegio Notarile della stessa città, chiedeva che venisse ingiunto alla Associazione Cassa Nazionale de Notariato, ove era iscritta sin dal 1982, di corrisponderle l'indennità di maternità ex art. 1 della legge 11 dicembre 1990 n.379. In data 22 febbraio 1993 il Pretore pronunciava decreto ingiuntivo per l'importo di lire 98.598.322, oltre accessori.
A tale decreto proponeva opposizione la Cassa del Notariato, rilevando che la ricorrente aveva partorito il 14 dicembre 1990, prima dell'entrata in vigore della legge n.379/90, e che la stessa, nel periodo per il quale era prevista la richiesta indennità (2 mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi all'evento), non si era astenuta dallo svolgimento dell'attività professionale;
contestava inoltre il "quantum" della pretesa, posto che nel decreto ingiuntivo era stato erroneamente utilizzato quale base di calcolo il dato dei ricavi (ossia il totale dei compensi) anziché il dato del reddito (differenza tra compensi e spese, secondo l'art. 50 del d.P.R. 317/86), come richiesto dalla norma. Il Pretore, con sentenza depositata il 22 giugno 1995, ritenuta la fondatezza di quest'ultimo motivo, revocava il decreto opposto e condannava la Cassa del Notariato al pagamento, in favore di LA RI della somma di lire 73.531.000, oltre agli interessi legali dall'11 luglio 1991 al saldo.
Avverso tale decisione la Cassa del Notariato proponeva appello, insistendo nelle argomentazioni avanzate e non accolte in primo grado, e ribadendo anche l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 379/90, già sollevata dinanzi al Pretore e disattesa dallo stesso, ma sotto altro profilo. L'appellata RI si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 14-27 maggio 1998. l'adito Tribunale di Trieste, disattendeva, in tutte le sue articolazioni, la linea difensiva dell'appellante e rigettava il gravame con compensazione delle spese.
Per la cassazione di tale decisione la Cassa Nazionale del Notariato propone ricorso fondandolo su quattro motivi.
La RI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che in data 5 novembre 2001, è pervenuto alla Cancelleria di questa Corte "atto di transazione", avente ad oggetto i rapporti per cui è causa a firma "Notaio PA DR, quale Presidente della Associazione Cassa Nazionale del Notariato e "Notaio LA RI" e contenente anche la rinuncia al ricorso con correlativa accettazione. Dette firme, tuttavia, essendo prive di autentica, hanno indotto il Collegio giudicante, all'udienza del 22 novembre 2001, a rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di "formalizzare" la rinuncia. Non essendo tale formalizzazione avvenuta alla data della presente udienza, nonostante la ritualità della comunicazione della emessa ordinanza, alla "transazione" in parola non può attribuirsi alcun effetto;
ciò che consente a Corte di procedere nell'esame dei proposti mezzi d'impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 379/90 in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale riconosciuto alla RI il diritto all'indennità richiesta, nonostante l'evento maternità si fosse verificato anteriormente alla entrata in vigore della menzionata legge (1 gennaio 1991). Sostiene viceversa la ricorrente che la legge deve applicarsi solo a quelle fattispecie per le quali, successivamente al primo gennaio 1991, sia intervenuto il parto, che è l'unico elemento che la legge prende in considerazione, e che, in ogni caso, la pretesa potrebbe trovare accoglimento solo in relazione al periodo successivo all'1 gennaio 1991. Il motivo va accolto nei limiti che seguono.
L'art.
1. primo comma, della legge 11 dicembre 1990 n.379 (entrata in vigore l'1 gennaio 1991) recita: "a decorrere dall'1.1.91 . ". Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in analoga fattispecie, evidenziando come l'evento tutelato dalla legge 379/91 non è l'evento fisico "parto", bensì la maternità, che "non si fonda solo sulla condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del bambino" (Corte Costituzionale sentenza n. 1 del 1987): sicché la norma tutela sia il diritto alla salute della donna, gestante e puerpera, del nascituro e del bambino, sia il profondo collegamento esistente tra la protezione della maternità ed il ruolo fondamentale che la madre esercita nel periodo cruciale della nascita del figlio, tanto che allo stesso modo viene tutelato l'ingresso in famiglia del bambino in affidamento provvisorio o in adozione.
Pertanto, nel caso in esame in cui la professionista si trovava, al primo gennaio 1991, data di decorrenza della legge 379/90, nella situazione di puerperio protetto da tale legge in quanto compreso nell'evento maternità, non v'è ragione di ritenere che non abbia diritto alla indennità, da riconoscersi in misura commisurata al periodo decorrente dal primo gennaio 1991 sino al termine dei tre mesi successivi al parto.
Del tutto inconsistente appare poi l'osservazione della ricorrente secondo la quale l'interpretazione data dal Tribunale priverebbe di logico ed apprezzabile significato la previsione della "data presunta" del parto, indicativa della volontà del legislatore di non apprestare tutela anche in favore di quelle situazioni per le quali l'evento parto si era già determinato. Il riferimento alla "data presunta" - come ancora chiarito da questa Corte nella richiamata decisione - ha l'unico scopo di definire il periodo precedente al parto nell'impossibilità di prevedere la data sicura dello stesso e non riguarda affatto il periodo del puerperio in cui l'evento "parto" si è già verificato.
Riguardo, infine, alla censura relativa alla copertura degli oneri economici e finanziari, prevista solo a decorrere dal primo gennaio 1991, è sufficiente osservare che proprio a tale data occorre far riferimento per la decorrenza del beneficio;
pertanto, sotto il profilo della decorrenza del beneficio, il ricorso appare, sotto questo profilo, parzialmente fondato, dovendo il diritto vantato essere riconosciuto in relazione al periodo successivo a detta data. Con il secondo motivo la Cassa ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 11 dicembre 1990 n. 379 e dell'art. 12, primo comma, delle disposizioni della legge in generale, e dell'art. 8 della Direttiva CEE 11 dicembre 1986, nonché contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver posto a base delle sue conclusioni la constatazione che il testo della legge non menzionava l'astensione dal lavoro, senza una verifica sufficiente della compatibilità sistematica di tale interpretazione letterale e della legittimità costituzionale della stessa. Sostiene la ricorrente che la normativa fondamentale in materia è la legge 30 dicembre 1971 n. 1204 che, pur riguardando il settore del lavoro subordinato,
contiene principi generali, quale quello della astensione dal lavoro nei periodi "pre" e "post partum", che rappresenta il presupposto necessario per la tutela della madre e del bambino, e costituisce la giustificazione ed il titolo che sorregge l'indennità. Con il terzo motivo la Cassa, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 26 e 29 della legge 6 febbraio 1913 n. 89 e degli artt. 45 e 48 del R.D.L. 14 luglio 1937 n.1666, nonché
contraddittoria motivazione circa un punto della controversia prospettato dalla ricorrente (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il Tribunale ha motivato la propria pronuncia, richiamando taluni passi della sentenza n. 3/98 della Corte costituzionale, dichiarativa della infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n.379/90. in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, senza considerare che la stessa sentenza aveva comunque ribadito che l'indennità di maternità è finalizzata a tutelare la salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro;
astensione, nella specie, non avvenuta.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 379/90, ove interpretati nel senso voluto dal Tribunale, per violazione degli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione. In particolare, si osserva che "la Corte Costituzionale, anche perché non investita del punto, non ha mai esaminato la legittimità costituzionale della disposizione in oggetto con riferimento al parametro dell'art. 38 della Costituzione, ossia in che misura e in che termini quella solidarietà sia dovuta nel periodo preso in considerazione dalla legge", e si aggiunge che.
se l'astensione dall'attività, durante il periodo di gravidanza e puerperio, dovesse essere considerata oggetto non di presunzione semplice - come da ritenersi - "desunta dalla probabilità che a causa delle proprie condizioni la donna si sia appunto astenuta", sarebbe fondato il sospetto di incostituzionalità riferito al richiamato art. 38; sicché - sembrerebbe ricavarsi da tale assunto - una normativa che sganci il "beneficio economico" dal mancato esercizio dell'attività lavorativa, sarebbe irragionevole ponendosi in palese contrasto con la protezione degli interessi tutelati che sono quelli della maternità e dell'infanzia e che trovano più ampio riconoscimento nella Carta costituzionale. Inoltre - soggiunge la ricorrente -, "è necessario chiarire quid agendum quando la libera professionista sia al contempo libera professionista e lavoratrice dipendente".
Questi ultimi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono infondati. L'esigenza di assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione consacrata negli artt. 31 e 37 della Costituzione ha determinato un progressivo ampliamento delle fattispecie tutelate, al culmine del quale può essere collocatala legge n. 379 del 1990, la quale sancisce il diritto delle libere professioniste ad una indennità in caso di maternità, di adozione, di affidamento preadottivo e di aborto. I passaggi legislativi fondamentali di questo processo sono stati: la legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela della lavoratrice madre), la legge 29 dicembre 1987 n. 548 (indennità di maternità delle lavoratrici autonome) e infine la legge 11 dicembre 1990 n. 379 (indennità di maternità per le libere professioniste). Con la legge n. 1204/1971 è prevista, tra l'altro, l'astensione dal lavoro della lavoratrice dipendente nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la nascita del bambino, quale diretta conseguenza del divieto imposto dalla normativa al datore di lavoro di adibire la stessa al lavoro nel periodo indicato;
durante l'astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione. Le successive leggi 548/1987 e 379/1990 prevedono entrambe, rispettivamente per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste, una indennità per il periodo di maternità (comprendente i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla nascita del bambino) o in caso di adozione, affidamento preadottivo, di aborto spontaneo o terapeutico;
entrambe le leggi indicate non contengono alcun riferimento ad un obbligo in base al quale, durante i periodi precedente e successivo al parto considerati, le lavoratrici autonome e le libere professioniste si debbano astenere da ogni attività a tutela della propria salute e di quella del bambino, limitandosi a prevedere un'indennità "per i periodi di gravidanza e puerperio".
Neppure nei lavori parlamentari preparatori della legge n. 379/90 vi è alcun accenno, ne' da parte dei relatori ne' in sede di discussione, ad una astensione dal lavoro delle libere professioniste nei periodi di gravidanza e puerperio in cui è prevista l'indennità di maternità.
La ricorrente ritiene di poter superare l'indiscutibile dato testuale sostenendo che la normativa fondamentale a tutela della maternità e dell'infanzia è quella del 1971 e che anche nelle leggi del 1987 e del 1990 l'astensione dal lavoro costituisce il presupposto necessario per la relativa liquidazione in quanto l'indennità di maternità è funzionalmente collegata alla mancata attività.
Si osserva in proposito che se è vero che tutte le menzionate leggi sono dirette a fornire non solo un aiuto economico alle gestanti, ma essenzialmente a dare una efficace tutela a quel valore - la maternità - che è molto considerato dalla Carta fondamentale della Repubblica, con il conseguente dovere di salvaguardia della salute della madre e del bambino (Corte Costituzionale sentenze n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994), è lo stesso giudice delle leggi a mettere in evidenza la diversità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato riflessa nelle leggi a tutela della maternità, diversità posta a fondamento delle citate sentenze n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994. Nella sentenza n. 181 del 1993 la Corte ha affermato che "non mancano certo delle differenze tra le lavoratrice subordinate e quelle autonome, non trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare la normale attività lavorativa". Tale differenza tra lavoro svolto autonomamente e lavoro subordinato riflettentesi nelle citate leggi a tutela della maternità è stata recentemente ribadita dalla Corte nella sentenza 29 gennaio 1998 n. 3, riguardante il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990 n. 379 (indennità di maternità per le libere professioniste). Osserva la Corte che, mentre per le lavoratoci dipendenti, soggette ad etero-direzione della loro attività, la legge ha dovuto imporre ai datori di lavoro di non impegnare le gestanti negli ultimi due mesi di gravidanza e nei tre mesi successivi al parto, il diverso sistema di autogestione dell'attività consente alle donne professioniste di scegliere liberamente modalità di lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente interesse per il figlio. D'altra parte, proprio in considerazione dei diversi ritmi della libere professioni, sarebbe complesso esigere e verificare l'osservanza di una norma che prevedesse anche per tale categoria di lavoratrici l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto.
Rileva inoltre la Corte che il sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e poi madre ha un duplice obiettivo: tutelare la salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro, ed evitare nel contempo che alla maternità, si colleghi uno stato di bisogno, o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita. L'essenziale, quindi, è che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale momento in piena serenità, di modo che non vengano a frapporsi ne' ostacoli, ne' remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio.
Se questi sono i corretti presupposti dai quali prendere le mosse, la Corte osserva che, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale. Ciò può avvenire lasciando che la lavoratrice svolga la sua funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura degli interessi professionali non configgenti col felice avvio della nuova vita umana. La probabile diminuzione del reddito a motivo della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non incide comunque. sulla predetta necessaria serenità se compensata dal sostegno economico proveniente dalla solidarietà della categoria cui la donna appartiene.
I riportati principi e considerazioni contenuti nelle richiamate sentenze della Corte Costituzionali sono sufficienti a travolgere completamente le censure della Cassa ricorrente alla sentenza impugnata sia sotto il profilo della compatibilità sistematica della interpretazione letterale della norma in esame, che non fa menzione di astensione dal lavoro, sia sotto il profilo della costituzionalità della stessa;
ciò anche in rapporto all'art. 38 Cost., non costituendo di certo i principi solidaristici da esso espressi un ostacolo all'affermazione dei valori testè enunciati. La paventata "duplicazione di reddito" - come correttamente osservato dal Giudice a quo - è di per sè esclusa dal fatto che l'inevitabile rallentamento del ritmo lavorativo della professionista non trova alcun riscontro in una diminuzione degli oneri da sostenere per mantenere avviato e funzionante lo studio professionale.
Nè appare fondatamente prospettabile la censura di violazione della Direttiva CEE dell'11 dicembre 1986, contenendo questa principi programmatici che non comportano alcun divieto, per le lavoratrici autonome, di ricevere l'indennità di maternità, ove non interrompino l'attività professionale.
Riguardo ad alcune considerazioni della Cassa relative alle norme della legge notarile tendenti ad assicurare il servizio del notariato, che prevedono la nomina di un coadiutore in tutte le ipotesi d'impedimento del notaio a svolgere la sua attività, i rilievi non appaiono decisivi al fine di una diversa interpretazione della legge n. 379/90, sia perché ben può la responsabile autodeterminazione dell'interessata, in grado di gestire in modo autonomo le proprie forze nel tempo e adattare le caratteristiche della struttura attraverso la quale svolge la sua libera professione alle proprie esigenze, scegliere nel modo migliore come e quando svolgere attività lavorativa in modo da assicurare il servizio del notariato, eventualmente realizzandolo nei minimi legali, anche senza il ricorso ad un coadiutore;
sia perché la normativa riguarda non solo le notaie ma tutte le libere professioniste iscritte alle casse di previdenza e assistenza indicate nell'allegato A) alla legge stessa (comprendente le casse e gli enti di previdenza per gli avvocati, i farmacisti, i veterinari, i medici, i geometri, gli sportivi, i dottori commercialisti, gli ingegneri, gli architetti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro), per le quali non può che valere un'unica interpretazione della legge comune sulla quale non può influire la peculiare normativa della professione notarile in materia di nomina del coadiutore, dettata in vista del perseguimento di diversi obiettivi. In conclusione il legislatore, considerata la possibilità da parte della libera professionista di autodeterminare le modalità di svolgimento del suo lavoro, adattandole responsabilmente alle proprie forze ed alle esigenze del bambino, ha ritenuto di apprestare un tutela adeguata ai valori della maternità anche senza imporre l'astensione dal lavoro, ma offrendo alla libera professionista di poter affrontare il periodo di gravidanza e puerperio senza il turbamento di pregiudizio per la sua professione dovuto alla imposta inattività, attraverso un sostegno economico che possa consentirle di diminuire il proprio ritmo lavorativo e di fronteggiare la probabile riduzione del reddito a motivo della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti sopra indicati. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata nei suddetti limiti e la causa rinviata per il riesame ad altro giudice d'appello, come designato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "In materia di decorrenza temporale delle norme di cui alla legge n. 379 del 1990, con cui è stata istituita l'indennità di maternità a favore delle iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza per liberi professionisti, relativamente ai due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, la prevista decorrenza dal 1 gennaio 1991 del nuovo trattamento previdenziale comporta che lo stesso vada riconosciuto, per la parte corrispondente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge, anche quando la situazione protetta - costituita dalla maternità, puerperio compreso, e non dall'evento fisico del parto - era già in corso a tale data, e nonostante il protrarsi della attività professionale.
Lo stesso giudice designato provvederà alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003