Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
L'indennità di maternità prevista dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1990 n. 379 in favore della libera professionista iscritta ad una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella A) allegata alla stessa legge, spetta per i periodi di gravidanza e di puerperio considerati dalla norma, anche se in detti periodi la professionista non si sia astenuta dall'attività lavorativa, considerata in particolare la finalità di speciale tutela perseguita dalla legge medesima che ha voluto che la professionista, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, non sia turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/1999, n. 7447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7447 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL EM, elettivamente domiciliata in ROMA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TAMPOIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PINNARÒ, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1661/95 del Tribunale di MONZA, depositata il 12/10/95 R.G.N.7070/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato PANARITI;
udito l'avvocato PINNARÒ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cassa del Notariato proponeva opposizione avverso il decreto col quale il Pretore di Monza le aveva ingiunto di pagare al notaio MM NT la somma di L.65.701.000 a titolo di indennità di maternità ai sensi della legge 11 dicembre 1990 n.379. Adduceva l'opponente che l'indennità non era dovuta per i periodi in cui la professionista non si era astenuta dall'attività lavorativa. Il Pretore rigettava l'opposizione.
Avverso la decisione di primo grado la Cassa del Notariato proponeva appello al Tribunale di Monza che, con sentenza depositata il 12 ottobre 1995 lo accoglieva osservando che, la previsione di una misura minima dell'indennità e la commisurazione di quest'ultima all'80% del reddito in precedenza percepito, dimostravano la natura sostitutiva e non solo integrativa dell'indennità in questione, tant'è che altrimenti si sarebbe prodotta una vera e propria ingiustificata duplicazione del reddito della libera professionista e una incentivazione a continuare l'attività anche in periodo indennizzabile;
respingeva però allo stato la domanda della Cassa di restituzione delle somme pagate, in difetto di prova dell'avvenuta erogazione.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la notaia propone ricorso formulandolo in due motivi.
La Cassa resiste e propone ricorso incidentale, basato su un motivo di impugnazione, illustrato da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 2 della legge 11 dicembre 1990 n.379 e dell'art.12 delle preleggi, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. la ricorrente rileva che la legge 379/90, nell'attribuire il diritto all'indennità di maternità alle libere professioniste non subordina minimamente l'acquisizione del diritto alla condizione - d'altra parte inconcepibile per il lavoro libero professionale - della totale astensione da ogni attività: a parere della ricorrente la legge ha finalità specifica di incentivo che, garantendo un introito determinato, possa dissuadere la lavoratrice autonoma dal mantenere lo stesso ritmo produttivo anche nei mesi di ridotta validità fisica.
Il motivo è fondato.
L'esigenza di assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione consacrata negli artt.31 e 37 della Costituzione ha determinato un progressivo ampliamento delle fattispecie tutelate, al culmine del quale può essere collocata la legge n.379 del 1990, la quale sancisce il diritto delle libere professioniste ad una indennità in caso di maternità, di adozione, di affidamento preadottivo e di aborto. I passaggi legislativi fondamentali di questo processo sono stati: la legge 30 dicembre 1971 n.1204 (tutela della lavoratrice madre), la legge 29 dicembre 1987 n.548 (indennità di maternità delle lavoratrici autonome) e, infine la legge Il dicembre 1990 n. 379 (indennità di maternità per le libere professioniste). Con la legge n.1204/1971 è prevista, tra l'altro, l'astensione dal lavoro della lavoratrice dipendente nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la nascita del bambino, quale diretta conseguenza del divieto imposto dalla normativa al datore di lavoro di adibire la stessa al lavoro nel periodo indicato;
durante l'astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione.
Le successive leggi 548/1987 e 379/1990 prevedono entrambe, rispettivamente per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste, una indennità per il periodo di maternità (comprendente i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla nascita del bambino) o in caso di adozione, affidamento preadottivo, di aborto spontaneo o terapeutico;
entrambe le leggi indicate non contengono alcun riferimento ad un obbligo in base al quale, durante i periodi precedente e successivo al parto considerati, le lavoratrici autonome e le libere professioniste si debbano astenere da ogni attività a tutela della propria salute e di quella del bambino, limitandosi a prevedere un'indennità "per i periodi di gravidanza e puerperio". Neppure nei lavori parlamentari preparatori della legge n. 379/90 è alcun accenno, ne' da parte dei relatori ne' in sede di discussione, ad una astensione dal lavoro delle libere professioniste nei periodi di gravidanza e puerperio in cui è prevista l'indennità di maternità.
La resistente ritiene di poter superare l'indiscutibile dato testuale sostenendo che la normativa fondamentale a tutela della maternità e dell'infanzia è quella del 1971 e che anche nelle leggi del 1987 e del 1990 l'astensione dal lavoro costituisce il presupposto necessario per la relativa liquidazione in quanto l'indennità di maternità è funzionalmente collegata alla mancata attività. Si osserva in proposito che se è vero che tutte le menzionate leggi sono dirette a fornire non solo un aiuto economico alle gestanti, ma essenzialmente a dare una efficace tutela a quel valore - la maternità - che è molto considerato dalla Carta fondamentale della Repubblica, con il conseguente dovere di salvaguardia della salute della madre e del bambino (Corte Costituzionale sentenze n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994), è la stesso giudice delle leggi a mettere in evidenza la diversità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato riflessa nelle leggi a tutela della maternità, diversità posta a fondamento delle citate sentenze n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994. Nella sentenza n. 181 del 1993 la Corte ha affermato che "non mancano certo delle differenze tra le lavoratrice subordinate e quelle autonome, non trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare la normale attività lavorativa". Tale differenza tra lavoro svolto autonomamente e lavoro subordinato riflettentesi nelle citate leggi a tutela della maternità è stata recentemente ribadita dalla Corte nella sentenza 29 gennaio 1998 n. 3, riguardante il giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 11 dicembre 1990 n.379 (indennità di maternità per le libere professioniste). Osserva la Corte che, mentre per le lavoratrici dipendenti, soggette ad etero-direzione della loro attività, la legge ha dovuto imporre ai datori di lavoro di non impegnare le gestanti negli ultimi due mesi di gravidanza e nei tre mesi successivi al parto, il diverso sistema di autogestione dell'attività consente alle donne professioniste di scegliere liberamente modalità di lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente interesse per il figlio. D'altra parte, proprio in considerazione dei diversi ritmi della libere professioni, sarebbe complesso esigere e verificare l'osservanza di una norma che prevedesse anche per tale categoria di lavoratrici l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto.
Rileva inoltre la Corte che il sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e poi madre ha un duplice obiettivo: tutelare la salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro, ed evitare nel contempo che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno, o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita. L'essenziale, quindi, è che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale momento in piena serenità, di modo che non vengano a frapporsi ne' ostacoli, ne' remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio.
Se questi sono i corretti presupposti dai quali prendere le mosse, la Corte osserva che, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale. Ciò può avvenire lasciando che la lavoratrice svolga la sua funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura degli interessi professionali non confliggenti col felice avvio della nuova vita umana. La probabile diminuizione del reddito a motivo della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non incide comunque, sulla predetta necessaria serenità se compensata dal sostegno economico proveniente dalla solidarietà della categoria cui la donna appartiene.
I riportati principi e considerazioni contenuti nelle richiamate sentenze della Corte Costituzionali sono sufficienti a travolgere completamente gli argomenti della Cassa resistente sia sotto il profilo della compatibilità sistematica della interpretazione letterale della norma in esame, che non fa mensione di astensione dal lavoro, sia sotto il profilo della costituzionalità della stessa in relazione agli artt. 3, 31, e 37 della Costituzione.
Riguardo al richiamo della Cassa resistente agli artt.29 e 30 della Costituzione, peraltro solo accennato e non sviluppato, le norme richiamate appaiono del tutto estranee alla tematica in esame. Neppure si rinvengono aspetti di incostituzionalità del citato art.1 L.379/90 con riferimento all'art.38 della Costituzione in quanto non si rileva la confusione, prospettata della resistente, tra funzioni assistenziali e previdenziali, atteso che la legge in questione ha natura esclusivamente previdenziale, come risulta dalle considerazioni che precedono e dal previsto finanziamento da parte delle Casse di previdenza per i liberi professionisti mediante contributo annuo a carico degli iscritti (e quindi anche delle professioniste interessate).
Riguardo, poi, ad alcune considerazioni della Cassa resistente in merito a norme della legge notarile tendenti ad assicurare il servizio del notariato, che prevedono la nomina di un coadiutore in tutte le ipotesi di impedimento del notaio a svolgere la sua attività, i rilievi non appaiono decisivi al fine di una diversa interpretazione della legge n.379/90 sia perché ben può la responsabile autodeterminazione dell'interessata, in grado di gestire le proprie forze nel tempo ed adattare le caratteristiche delle struttura attraverso la quale svolge la sua libera professione alle proprie esigenze, scegliere nel modo migliore come e quando svolgere attività lavorativa in modo da assicurare il sevizio del notariato, eventualmente realizzandolo nei minimi legali, anche senza il ricorso ad un coadiutore;
sia perché la normativa in esame non riguarda solo le notaie ma tutte le libere professioniste iscritte alle casse di previdenza e assistenza indicate nell'allegato A) alla legge stessa(comprendente le casse e gli enti di previdenza per avvocati, farmacisti, veterinai, medici, geometri, architetti ecc.), per le quali non può che valere un'unica interpretazione della legge comune sulla quale non può influire la peculiare normativa della professione notarile in materia di nomina del coadiutore, dettata in vista del perseguimento di diversi obiettivi.
Il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n.379/90 e dell'art.50 del d.p.r. 917/86, in relazione all'art. 360
nn.3 e 5 c.p.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale errato nel ritenere che la continuazione dell'attività professionale comporti una duplicazione del reddito normale in quanto integrata da una indennità di maternità di pari importo, resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
In conclusione il legislatore, considerata la possibilità da parte della libera professionista di autodeterminare le modalità di svolgimento del suo lavoro, adattandole responsabilmente alle proprie forze ed alle esigenze del bambino, ha ritenuto di apprestare una tutela adeguata ai valori della maternità anche senza imporre l'astensione dal lavoro, ma offrendo alla libera professionista di poter affrontare il periodo di gravidanza e puerperio senza il turbamento di pregiudizio per la sua professione dovuto alla imposta inattività, attraverso un sostegno economico che possa consentirle di diminuire il proprio ritmo lavorativo e di fronteggiare la probabile riduzione del reddito a motivo della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La causa viene rinviata ad altro giudice, individuato nel Tribunale di Milano, che nel deciderla si atterrà al principio sopra enunciato secondo il quale l'indennità di maternità prevista dall'art.1 della legge 11 dicembre 1990 n.379 in favore della libera professionista iscritta a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella A) allegata alla stessa legge, spetta per i periodi di gravidanza e puerperio considerati dalla norma, anche se in detti periodi la professionista non si è astenuta dall'attività lavorativa.
Le spese del presente giudizio verranno regolate dal giudice di rinvio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999