Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
In tema di controllo del superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, poiché la procedura relativa al prelievo e alle analisi dei campioni attiene alla fase amministrativa, precedente a quella delle indagini preliminari, e per la quale non è richiesta l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati, gli eventuali vizi afferenti la stessa non sono causa di nullità delle analisi stesse, potendo unicamente essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di revisione nel corso del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2007, n. 35736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35736 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 12/07/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2061
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 43145/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI BI, nato il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Pesaro, emessa il 08/06/06;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Bonaccio Giovanni, sostituto processuale dell'avv. Valentini Aldo, difensore di fiducia del ricorrente, LI BI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza emessa l'08/06/06, dichiarava LI BI colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, commi 4 e 5 e lo condannava alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione de qua.
L'affermazione della responsabilità penale dell'imputato si fondava su analisi di campioni, effettuate in difformità alla disciplina relativa alla materia de qua. Analisi, comunque, non idonee a suffragare in modo certo il superamento dei limiti prescritti dalla relativa normativa.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/07/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Pesaro ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare il giudice di merito ha accertato che gli impianti della Ditta "PA e LI s.n.c. di PA AT & C.", di cui LI BI era rappresentante legale all'epoca dei fatti - nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti - avevano effettuato il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, come prescritti dalla relativa normativa nella zona in questione.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 24, commi 4 e 5 (ora D.Lgs. n.152 del 2006, art. 279, comma 2).
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate.
In particolare per quanto attiene alla censura relativa alle procedure di acquisizione e di analisi del campione, si osserva che la stessa è generica, perché priva dell'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto da porre a sostegno della censura medesima.
Detta doglianza è comunque infondata, poiché la procedura relativa al prelievo ed alle analisi dei campioni, attiene alla fase amministrativa precedente a quella delle indagini preliminari, per cui non si applicano le garanzie della difesa previste dal c.p.p. nei confronti degli indagati ed imputati.
Eventuali vizi attinenti al procedimento di prelievo ed analisi dei campioni, possono essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di revisione delle analisi nel corso del processo. Non risulta che tale richiesta sia stata avanzata. Nè risulta, comunque, che eventuali nullità attinenti alle analisi dei campioni siano state eccepite tempestivamente nelle forme di cui all'art. 490 c.p.p.. Ancora, i risultati delle analisi sono stati confermati dai tecnici che hanno eseguiti gli accertamenti.
I valori accertati sono stati conseguiti mediante metodi e test scientificamente corretti.
All'uopo è stato evidenziato che il superamento dei limiti di legge era talmente rilevante, per cui anche un solo campionamento era sufficiente ai fini dell'accertamento delle violazioni dei limiti prescritti.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da LI BI con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007