Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8104 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 4 04/ 02 Aula B REPUBBLICA ITALIA Popolo Italiano Im n Suprema di Cassazione La Cor Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Ass. soc. Presidente R.G.n. 22534/1999 dr. Bruno D'Angelo Consigliere Cron. 22214 dr. Alberto Spanò Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consiliere Ud.07.03.2002 dr. Aldo De Matteis Consigliere dr. Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: приеви RO AR, nata il [...], residente in [...](Lecce), difesa per procura notar Sergio Gloria rep. 45590 del 30.9.99 dall'avv. Giuseppe Magaraggia ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma - studio avv. Alessandra Gullo alla via della Stazione di Monte Mario n. 9, ricorrente%;B 1027
CONTRO
Ministero dell'Interno, in persona del Finistro pro tempore, intimato;
1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 17 giugno-25 agosto 1999, n. 1846/99, n. 734/97 R.G.A.C.A .; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 7 marzo 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Mill. - 2 - .... Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Lecce depositato il 2 ottobre 1995 la signora AR RI esponeva di avere espe- rito con esito negativo l'iter amministrativo per il rico- noscimento del diritto alla corresponsione, da parte del Ministero dell'Interno, dell'indennità di accompagnamento;
deducendo invece la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento di tale beneficio, chiedeva che fosse dichiarato giudizialmente il suo diritto alla correspon- sione della citata indennità, con condanna del Ministero dell'Interno ai conseguenti pagamenti, maggiorati, quanto ai ratei già maturati, di interessi legali e rivalutazione monetaria, ed alla rifusione delle spese di lite. Il Mini- དཔ.4 stero dell'Interno, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata. All'esito della i- struttoria, nel corso della quale veniva effettuata consu- lenza tecnica di ufficio, diretta ad accertare la sussisten- za dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 1. 21/11/88 n 508, il Pretore rigettava il ricorso. Avverso tale decisione la RI proponeva appello, rite- nendo riduttive, rispetto alle patologie da cui era affetta, le conclusioni del c.t.u. poste a fondamento della sentenza di primo grado. Il Ministero appellato resisteva, chiedendo il rigetto del gravame.
3 - Nel corso del giudizio d'appello veniva disposta ed effettuata una nuova c.t.u. Con sentenza in data 17 giugno 25 agosto 1999 il Tribunale - di Lecce rigettava l'appello, sulla base delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. da esso nominato. Avverso detta sentenza la RI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo variamente articolato. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, variamente articolato, la RI de- nunzia violazione ed erroned applicazione dell'art. 1 legge n. 18/80 e n. 508/88; contemporanea omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. La ricorrente deduce che il Tribunale, limitandosi a ripor- tare il parere del proprio c.t.u., è incorso contemporanea- mente nella violazione di legge e nel vizio di motivazione;
che la valutazione del giudice di merito, e prima del c.t.u., deve riguardare globalmente tutte le affezioni al fine di ri- levare se le stesse precludono o meno una deambulazione auto- noma od il compimento autonomo della vita quotidiana, in rela- zione alla dignità della persona umana;
che il Tribunale ha omesso di motivare sull'anamnesi e natura delle patologie, e sulla compatibilità delle medesime con la normativa di legge (art. 1 legge n. 18/80 e n. 508/88).
4 - Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come risulta dalla sentenza impugnata, il c.t.u. nominato dal Tribunale, sulla base delle risultanze anamnestiche e cliniche, della documentazione sanitaria visionata e degli esami strumentali eseguiti, ha ritenuto la RI affetta da "BPCO da esito in fibrotorace dx di processo specifico polmonare;
artrosi polidistrettuale in soggetto con scoliosi dorso-lombare ed osteoporosi;
miocardiopatia ipertensiva in buona fase di compenso emodinamico claaai I di NYHA", patologie di natura e grado da rendere invalida la RI al 100%, ma non abbisognevole di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o di accompagnatore per deambulare. Il Tribunale ha altresì evidenziato che le conclusioni del predetto consulente tecnico coincidono con quelle poste a base della decisione di primo grado (e che rispetto a queste nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'ap- pellante) e sono adeguatamente motivate e documentate, di tal che non sussiste alcun motivo per discostarsene. Peraltro il giudice di merito, che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalle indicazione della con- sulenza tecnice possa desumersi che le contrarie deduzioni sono state rigettate (v. ex plurimis Cass. 8 agosto 1998 n. 7806). - 5 - In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendo l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 marzo 2002. Il Presidente (dr. Bruno D'Angelo) Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) foric to figurel Phillie IL CANCELLIERE O L W Depositat A O R Dancellenia O T A S T S O Stille P O O M I A A D D O E T R T N S E I S G E E R 16 -