Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
Nel caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, la procedura di conversione della parte residua di misura sostitutiva nella corrispondente pena detentiva non contempla alcun potere di sospensione della sanzione sostitutiva da parte del magistrato di sorveglianza, dovendo questa ritenersi possibile nei soli casi tassativamente previsti dagli artt. 68 e 69 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 42557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42557 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2695
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 014502/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE IO N. IL 16/04/1985;
avverso ORDINANZA del 26/03/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 28/2/2008 il Magistrato di Sorveglianza di Udine ha adottato a carico di IO HE la misura della libertà controllata per mesi sei, imponendo contestualmente alcune prescrizioni e, tra esse, quella di utilizzare la propria patente di guida soltanto per esigenze di lavoro (espletato come apprendista meccanico), oltre che per motivi di salute. Con successiva ordinanza del 26/3/2008 lo stesso Magistrato ha sospeso l'esecuzione della misura sul rilievo che il HE era stato colto alla guida della vettura, in stato di ebbrezza, mentre si recava ad acquistare sigarette e non recando seco, come imposto, copia del provvedimento emesso nei suoi confronti;
ha quindi trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste per l'eventuale conversione della sanzione sostitutiva.
Per l'annullamento di tale provvedimento di sospensione il HE ha proposto ricorso, denunziando l'inesistenza di un potere sospensivo quale quello esercitato dal Magistrato di Sorveglianza e prospettando il proprio interesse a ricorrere (radicato dalla correlazione al tempo di adozione della sospensione della efficacia della eventuale successiva conversione).
Ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 66 la violazione anche di una sola delle prescrizioni inerenti la libertà controllata (ovvero la semidetenzione) comporta la conversione della restante parte di pena in quella detentiva sostituita, secondo una procedura con la quale sono stabiliti i poteri/doveri di informazione, trasmissione-atti, accertamento e statuizione dei vari organi e che non contempla un potere di sospensione della sanzione sostitutiva da parte del Magistrato di Sorveglianza, prima od in contestualità con la trasmissione degli atti alla Sezione di Sorveglianza. Nè può ritenersi che, seppure la norma citata non preveda espressamente un potere di sospensione, siffatto potere sia, comunque ed in ogni caso, attribuibile al Magistrato di Sorveglianza, atteso che la L. n. 689 del 1981, successivi artt. 68 e 69 prevedono specifici casi di sospensione della semidetenzione e della libertà controllata (in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, in caso di arresto ex artt. 380 e 381 c.p.p., di fermo, di cattura del condannato, in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, ovvero ancora in caso di motivi di particolare rilevo attinenti al lavoro, allo studio ed alla famiglia) con intervento, appunto, del Magistrato di Sorveglianza: sicché non sono consentite, al di fuori dei casi previsti, ulteriori ipotesi di sospensione da parte del Magistrato di Sorveglianza.
Alla stregua di quanto sopra deve dunque convenirsi con il ricorrente sulla carenza nella specie di un potere sospensivo del Magistrato di Sorveglianza.
Deve da ultimo sottolinearsi la ricorribilità del provvedimento in questione, attesa l'incidenza di esso sul momento di decorrenza della pena detentiva sostituita e, quindi, sulla libertà personale del condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008