Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 1
È inoppugnabile, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordinanza con cui il giudice di pace, rilevato che il ricorso immediato è stato presentato per un reato che appartiene alla competenza per materia di altro giudice, dispone, ai sensi dell'art. 26 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la trasmissione degli atti al P.M., non prevedendo la legge, in questo caso, alcuna forma di gravame. (Nella specie la persona offesa aveva proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34144 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 10/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1129
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 046278/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT EN N. IL 25/05/1920;
avverso ORDINANZA del 29/10/2003 GIUDICE DI PACE di MONFALCONE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria De Sandro che ha chiesto declaratoria di inammissibilità.
OSSERVA
Il Giudice di Pace di Monfalcone, con provvedimento del 29/10/2003 - ed in conseguenza del parere contrario espresso dal P.M. il quale riteneva competente il Tribunale di Gorizia - dichiarava inammissibile il ricorso immediato presentato dalla parte offesa TT EN, e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso.
Ha proposto ricorso per Cassazione il TT, denunciando vizio motivazionale e violazione di legge, e sostenendo l'impugnabilità del provvedimento con il ricorso per Cassazione in considerazione dell'asserita natura decisoria del provvedimento stesso in punto di competenza (citando in proposito un precedente di questa Corte). Il ricorrente ha poi presentato memoria scritta per contrastare la richiesta di inammissibilità avanzata dal Procuratore Generale presso questa Corte. Il ricorso, conformemente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale con la sua requisitoria scritta, deve essere dichiarato inammissibile, non apparendo condivisibile l'orientamento espresso da altra sezione di questa Corte con la decisione citata dal ricorrente (Sez. 5^, Feliciani, n. 21714/03, RV. 224890), secondo cui l'ordinanza del giudice di pace di restituzione degli atti al P.M., in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso immediato, sarebbe ricorribile perché di natura decisoria. Ritiene il Collegio che debba essere invece affermata la inoppugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità di ricorso immediato e di restituzione degli atti al P.M. per il corso ulteriore, pronunciata dal giudice di pace: e ciò in forza del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione alla luce di quanto stabilito dall'art. 568 del codice di rito, non essendo previsto dalla legge, al riguardo, alcun gravame a favore della parte lesa ricorrente ex art. 21 della legge n. 274/2000: per detto soggetto è prevista soltanto l'impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato (art. 38 della citata legge 274/2000). Neanche può ritenersi abnorme (e quindi ricorribile sotto tale aspetto) il provvedimento "de quo", non presentando il provvedimento stesso alcun profilo di abnormità. Ed invero, come più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, l'atto abnorme è quello che, per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori dell'ordinamento e determina la stasi del procedimento: orbene, è di tutta evidenza che nella concreta fattispecie non può certo definirsi singolare l'impugnato provvedimento atteso che, ex art. 17 della legge n. 274/2000, rientra nei poteri del giudice di pace dichiarare, pur se in presenza di determinati presupposti, l'inammissibilità del ricorso della parte offesa (eventuali profili di illegittimità dell'ordinanza sono connotazioni del tutto diverse dall'abnormità quale definita dalla giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata). Nè il provvedimento in questione potrebbe determinare una stasi del procedimento, posto che la restituzione degli atti al P.M. risulta finalizzata proprio a consentire l'ulteriore sviluppo del procedimento in altra sede giudiziaria a seguito della dichiarata incompetenza (dallo stesso P.M. ravvisata).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2004