Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di falsità personali, la nozione di "altra qualità della propria o altrui persona", cui si riferisce la norma dell'art. 495 cod. pen., comprende soltanto le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la falsa affermazione di essere proprietario di un immobile non integra la condotta del delitto previsto dall'art. 495 cod. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2012, n. 30192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30192 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO FR - Presidente - del 18/12/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1993
Dott. CIAMPI FR M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 20879/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AN N. IL 10.10.1958;
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MILANO in data 26 gennaio 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del Dott. Edoardo Vittorio Scardaccione che ha chiesto dichiararsi l'Inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26 gennaio 2012 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 22 marzo 2011, appellata da TO FR, riduceva la pena inflitta a questo ultimo ad anni uno e mesi dieci reclusione, confermando nel resto la gravata sentenza. Il TO era stato tratto a giudizio, unitamente a TO LE nei cui confronti era emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, per rispondere dei reati di false attestazioni in dichiarazione sostitutiva di certificazione, false dichiarazioni sulle qualità personali proprie, false attestazioni sulle qualità personali innanzi all'autorità giudiziaria.
La vicenda traeva origine dall'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal TO nel corso di un procedimento penale a suo carico con cui erano stati prodotti una serie di documenti che poi sono stati ritenuti falsi e dalle dichiarazioni rese innanzi al Gip di Milano in cui aveva riferito di aver guadagnato circa 40.000 Euro.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il TO a mezzo del proprio difensore deducendo:
a) l'insussistenza dell'elemento costitutivo del delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 (capo A), per assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni dallo stesso rese, peraltro in termini probabilistici;
b) l'insussistenza dell'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 495 c.p. (capo B) in quanto le dichiarazioni rese non erano riferibili a qualità personali e per mancanza comunque dell'elemento soggettivo del reato de quo;
c) la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 374 (capo C) e la mancata assunzione di prova decisiva richiesta;
d) la motivazione solo apparente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato con riferimento alla imputazione di cui all'art. 495 c.p.. Al TO è stato contestato di aver ripetutamente riferito in sede di interrogatorio, sia innanzi al PM che al GIP di essere proprietario di un immobile in Spagna, nella provincia di Tarragona, circostanza ritenuta falsa. Il ricorrente a riguardo insiste nella propria versione dei fatti (genuinità delle dichiarazioni rese); appare comunque assorbente a riguardo la considerazione su cui peraltro si sofferma lo stesso ricorrente, che la norma incriminatrice così prevede: "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.."; ora, se è pur vero che per qualità personali devono intendersi, non solo lo stato e l'identità della propria persona, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona e servono ad individuare un soggetto e ad identificarlo (cfr. Cass., Sez. 5, 25 settembre 1989, n. 12887, Sacconi), fra queste indicazioni non può certamente rientrare quella in questione relativa alla proprietà di un immobile. Ed invero le "altre qualità proprie o dell'altrui persona", cui fa riferimento l'art. 495 cod. pen., sono soltanto quelle che servono a completare lo stato e l'identità della persona ai fini della sua identificazione. Restano, perciò, fuori della tutela penale le richieste dell'autorità su condizioni personali del soggetto non giustificate da esigenze di identificazione, ma rivolte ad altro fine, quale quello di acquisire elementi di accusa a carico dell'indagato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, resa ex art.444 cod. proc. pen., considerando che non integra la materialità del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la falsa negazione di un rapporto di convivenza) cfr. Sez. 5, n. 4639 del 16/02/1993, Lakatosz ed altro, Rv. 195015.
È stato peraltro anche affermato (Cass., Sez. 5, 22 luglio 2003, n. 30809, Mirenda Rv. 226969), che in tema di falsa dichiarazione o attestazione circa l'identità o qualità proprie della persona, destinata ad essere riportata in un atto pubblico, va esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nei suoi profili materiali, quando il mendacio riguardi una qualità della persona del tutto ininfluente rispetto alle finalità per le quali l'atto pubblico deve essere redatto, di talché non rileva la falsa giustificazione fornita per motivare l'esercizio di una facoltà che la legge riconosce indiscriminatamente all'interessato. (Fattispecie nella quale l'agente, nell'esercitare la facoltà di non sottoscrivere un processo verbale relativo alla contestazione di violazioni del codice della strada, aveva dichiarato ai militari procedenti di "non essere in grado di apporre la firma" sull'atto). La gravata sentenza va pertanto sul punto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
4. Strettamente connessa ai fatti che hanno originato l'imputazione ex art. 495 c.p. è la contestazione di cui al capo c), relativa al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 374 bis c.p. per aver con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, falsamente attestato condizioni e qualità personali in atti prodotti dinanzi all'8 sezione penale del Tribunale di Milano in composizione collegiale nell'ambito del procedimento penale n. 15013/05. Fra i documenti prodotti e di cui è stata ritenuta la falsità vi è infatti il contratto preliminare di compravendita relativo all'immobile in Spagna e di cui si è detto in precedenza. L'art. 374 bis c.p. prevede la sanzione penale chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare. Nei suoi profili materiali la norma incriminatrice ha indubbiamente una portata più ampia di quella di cui all'art. 495 c.p. che si riferisce - come si è visto - unicamente all'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona. Tuttavia per la configurabilità di detta fattispecie è richiesto un quid pluris, ovvero che le false dichiarazioni o attestazioni siano destinate ad essere prodotte all'autorità giudiziaria e siano realizzate con la finalità specifica di tale destinazione (cfr. Cass., Sez. 6, 18 settembre 1998, Pm in proc. Carboni, RV 212117), anche se non è richiesto che l'attività attentatrice di fatti non veri sia effettivamente portata a conoscenza di tale autorità o raggiunga l'obiettivo di trarla in inganno (cfr. Cass. Sez. 6, n. 10026 dell'11 dicembre 2008, Belforte, RV 243059). Detto accertamento è stato assolutamente omesso nella sentenza impugnata che va pertanto anche sul punto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
5. Non meritano invece accoglimento gli ulteriori motivi di gravame:
quanto all'imputazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.95 per aver falsamente dichiarato un reddito per l'anno 2006 pari ad
Euro 3.780,00 e di non aver percepito per l'indicato anno di imposta nè in Italia ne' all'estero altri redditi, il ricorrente reitera le argomentazioni già poste a sostegno dell'appello cui la Corte territoriale ha dato ampia risposta, analizzando il tenore delle dichiarazioni rese circa la dichiarata attività di procacciatore d'affari ed il reddito dalla stessa derivato che non può in alcun modo essere interpretato quale "proiezione di guadagno". Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche la gravata sentenza- che pure ha ridotto le sanzioni irrogate "per meglio adeguare la pena ai fatti", ha posto in rilievo a riguardo "la totale mancanza di elementi positivi portati all'attenzione del giudice" Effettivamente nel ricorso in appello la mancata concessione delle attenuanti generiche era dedotta all'unico fine del contenimento della pena e senza addurre alcun elemento in ordine alla effettiva meritevolezza delle stesse. Del resto, non va dimenticato che, secondo principio condivisibile, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla soia condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla imputazione di cui all'art. 495 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla imputazione di cui all'art. 374 -bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013