Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7394 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
į IN NOME739440 1 REPUBBLICA ITALIANA SBAZIONE LA CORTE SUP EM Oggetto Rumencement RCa SEZIONE TERZA CIVILE New courch Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 12553/98 Presidente - Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.17047 Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 2022 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 06/02/01 Rel. Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: il 30 MAG. 2001 domiciliato in ROMA POSSIERI MARIO, elettivamente IL CANCELLIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PIAZZA DEL PARLAMENTO 3, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE CESARE A MAORI, che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio D'AMATIdal Sig. per diritti L. 3002ricorrente il31-05-01
contro
IL CANCELLIERE MILANO ASSICURAZIONI SPA (già CARD COMPAGNIA ASSICURAZIONI RAMI DANNI SPA), in persona del CANCELLERIA elettivamente domiciliata in ROMA PZA CAVOUR 10, presso 10 studio dell'avvocato ANGELINI-BARUCCO, difesa dall'avvocato FRANCESCO APPONI BATTINI, giusta delega E VARIE DCV 2001 in atti;
241 - controricorrente 1 nonchè
contro
SA RL;
- intimato avversO la sentenza n. 191/97 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 18/06/97 e depositata il 10/07/97 (R.G. 354/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Cesare A. MAORI;
udito l'Avvocato Francesco APPONI BATTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Dott. Giovanni Consigliere Battista PETTI;
udito l'Avvocato Cesare A. MAORI;
udito l'Avvocato Francesco APPONI BATTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo. Con citazione del 23 settembre 1987 SI Gior- gio, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al 2 M Tribunale di Perugia il danneggiante RT Giancarlo e la Card Assicurazioni spa, e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni, biologico, patri- moniali e morali subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Castiglione del Lago il 15 marzo + 1984. Si costituiva l'assicurazione e contestava la dina- mica del sinistro e le pretese risarcitorie;
restava contumace il danneggiante. Istruita la lite il Tribunale con sentenza del 17 novembre 1992 accertava la pari responsabilità dei con- ducenti in ordine alla causazione del sinistro e con- dannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni (v. amplius in dispositivo). La decisione era impugnata dall'assicuratrice (ora Milano assicurazioni spa) che ne chiedeva la riforma sul punto del pari concorso di colpa e sul quantum per il danno biologico;
resisteva il danneggiato SI e proponeva appello incidentale sulla responsabilità esclusiva o prevalente del RT e sul quantum debea- tur;
restava contumace il RT. + Con sentenza del 10 luglio 1997, la Corte di appel- lo di Perugia così decideva: .dichiara la responsabilità del sinistro per cui è causa per il 70% a carico del SI e per il 30% a 3 carico del RT;
.condanna il RT e la compagnia assicuratrice al pagamento in solido della somma di lire 7.202.261 da rivalutarsi dalla data del sinistro al saldo, nonchè L. 36.750.000, con interessi compensativi al tasso legale sulla predetta somma e su L.
7.202.261 come sopra riva- lutata dalla data del sinistro al saldo;
dedotta dalla somma complessiva come sopra determinata la somma di lire 15 milioni di provvisionale già versate. . compensa per la metà le spese del giudizio di ap- pello, ponendo la metà residua a carico della Milano assicurazioni e del RT (v. amplius in dispositi- vo). Contro la decisione ricorre il SI deducendo cinque motivi di censura illustrate da memoria;
resiste l'assicurazione con controricorso;
non ha svolto difese il RT. Motivi della decisione Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni. I primi quattro motivi meritano esame congiunto per la intrinseca connessione. Con il primo motivo si contesta l'accertamento del pari concorso di colpa, proponendosi diversa rappresen- tazione della dinamica dell'incidente; 4 nel secondo motivo si deduce che anche la
contro
- parte aveva violato le regole del codice della strada (art. 104 commi 1, 3, 9 correlati al regolam.); con il terzo motivo si contesta. ancora il riparto delle responsabilità assumendosi che anche il RT non aveva una velocità moderata;
con il quarto motivo si contesta la rilevanza degli accertamenti dei carabi- nieri, sempre in relazione alla dinamica ed al punto di urto. I quattro motivi presentano un profilo di inammis- sibilità per le censure sulla valutazione delle prove, che è stata compiuta dai giudici di appello, tenendo conto dell'intero contesto probatorio e con motivazione analitica ed adeguata. Infatti la Corte (ff. 7 moti- vaz.) considera come fattore determinante della maggio- re responsabilità (70%) la manovra di immissione a şi- nistra senza dare la precedenza, considerando la minore e concorrente responsabilità del conducente che confi- dava nel rispetto della regola di precedenza e che ven- ne a trovarsi in una situazione di pericolo e di emer- genza, senza saperla completamente fronteggiare. Si tratta dunque di una valutazione in fatto di concorrenti alla produzione dell'evento di condotte e tale giudizio, si ripete, è insindacabile in danno, quanto adeguatamente argomentato. 1 5 Nel quinto motivo si deduce "violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 5 della legge 1990 n. 233 in rela- zione all'art. 360 n. 3 cpc. In ultimo, con riferimento ai criteri di liquida- zione del danno in favore del SI seguiti dal Tri- bunale di Perugia e confermati dalla Corte di appello, deve ritenersi violata da parte dei giudici del merito, la suddetta disposizione di legge. Ciò si afferma in considerazione che ai sensi della legge 233/90 è stato introdotto l'aggancio della pensione dei lavoratori au- tonomi al reddito, il quale influisce sulla prima in modo tale che le diminuzioni di reddito si riverberano anche per il periodo successivo alla cessazione delle attività lavorativa. Ne consegue, pertanto, che non ha più ragione di applicarsi lo "scarto tra vita fisica e vita lavorativa." Si è riprodotto in esteso il motivo, per la sua oscurità. Infatti esso concerne "i criteri di liquida- zione di danno" che sono evidentemente diversi per il danno biologico, dove nessuna decurtazione per lo scar- to risulta accertata (poiché la Corte di appello si li- mita a riconoscere la congruità e cioè l'equità della somma liquidata con il sistema tabellare a punto) e per il danno patrimoniale reddituale, dove invece opera il principio dello scarto. M Orbene a ff. 9 della motivazione, la Corte ha con- siderato lo scarto con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale (ai sensi dell'art. 4 della L. 1977 n. 39, liquidando poi le somme dovute per la inva- lidità temporanea e per la invalidità permanente, e la "decurtazione" evidentemente è riferita alla seconda invalidità, che incide sul "costo" del lavoro per il soggetto menomato. Non è dunque dato comprendere in che misura lo ius superveniens citato, che successivo all'epoca dell'evento lesivo, possa incidere sui criteri di valu- tazione adottati sulla base di una legge speciale (la legge 1977 n. 39). In conclusione, il motivo, nella sua equivocità ed oscurità, anche a volerlo intendere in bonam partem, non presenta profili degni di accoglimento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricor- rente alle spese ed onorari del giudizio in favore del- la resistente CARD assicurazioni, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente in fa- vore della CARD spa ora Milano assicurazioni spa al pa- gamento delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in lire 129.000 #井 per M 7 spese ed in lire duemilioni per onorari. Roma, 6 febbraio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente fen beterik la IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 250.000 Depositata in Cancelleria Lover oggi, lì 3 0 MAG. 2001 290000 CAS IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Z I O N E AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 FEB. 2005 Serie Registrato in data 3/38. Versate € 155,77 COLTO REN NENANCAGNO /77 p. Dirigente Area Serial (Dott.ssa Maria Grazia DIF Responsabile Servizio AtticGlu k (Dr. M. FACCIOHINT) 7 2 な