Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
1.1.7.90.1 /S.U. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEZIONI UNITE CIVILI IL SOLE 24 ORE dal Sig. dirittiper dirki MAR. 2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati il Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente Aggiunto IL CANCELLIERE Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione Dott. Vincenzo CARBONE -Presidente di Sezione - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Paolo VITTORIA 66 84038643 Ref: 1347 Dott. Alessandro CRISCUOLO 66 CANCELLERIA Dott. Francesco SABATINI 66 Dott. Ettore GIANNANTONIO 66 Dott. Ugo VITRONE 66 ha pronunciato la seguente DEGETTO: CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SENTENZA GIURISDIZIONE. sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. 17855/99 R. G. proposto da REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Dott. Vito D'Ambrosio, autorizzato con delibera di Giunta n. 1432 del 22.6.1998, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Prati Fiscali n. 158,presso lo studio dell'Avv. Sergio Del Vecchio, difesa dagli Avv. Simonella 1 1016 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 0 Richiesta copia esecutiva Coen e IE LI in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dal Sig. MASSACCESI Nricorrente per diritti L. 24,000+6 1119 APR 2001 IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CO.F.A.M. (CONSORZIO PER LA FORMAZIONE AVANZATA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio NELLE MARCHE) S. r. 1., in liquidazione, in persona del Liquidatore dal Sig SECARELLI 11 21 HPR. 2001 Dott. Gerardo De Gennaro, elettivamente domiciliata in Roma, Via per diritti Valadier n. 27, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Massidda, difesa IL CANCELLIERE dall'Avv. Daniele Massaccesi in virtù di procura speciale in calce al CANCELLERIA controricorso, controricorrente e
contro
CONSORZIO DI RICERCA DI TECNOPOLIS CSATA NOVUS ORTUS, in persona del suo Presidente Prof. Luciano Galeone, LIRE 2000 CANCELLERIA elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Morgagni n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Umberto Segarelli, difeso dall'Avv. Gaetano Vignola in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrente BB483163 per fare regolare la giurisdizione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti davanti al Tribunale di Ancona con il n. 2163/93 di R.G.. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 9 LIRE 10000 CANCELLERIA novembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
E' comparso, per la Regione ricorrente, l'Avv. Luigi Ottavi (con AS432979 2 AS432978 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega dell'Avv. Coen) che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Richiesta copia studio dal Sig. DEL-V giudice amministrativo;
per diritti L.
3.0. APR. 2001 30E' comparso, per il Consorzio Tecnopolis resistente, con delegail IL CANCELLIERE dell'Avv. Gaetano Vignola, l'Avv. Antonucci, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. Dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 11.6.1993 il Presidente del Tribunale di Ancona, su ricorso della S.r.l. CO.F.A.M., emise a favore di questa e a carico della Regione Marche, decreto ingiuntivo per £ 4.239.354.612, oltre interessi e spese, quale ulteriore acconto su quanto dovuto alla società, in virtù di convenzione del 10.11.1989, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nella zona della Valle del Tronto, in forza di decreto interministeriale dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro che aveva autorizzato la concessione di contributi alla Regione per la realizzazione di tali corsi. Avverso tale decreto propose rituale opposizione, avanti il Tribunale di Ancona, la Regione Marche, contestando nel merito la pretesa avversaria sotto il profilo della esigibilità del credito, in quanto 1500 CANCELLERIA non era ancora intervenuto il parere del comitato tecnico scientifico cui A S S era stata demandata la verifica dell'attività della CO.F.A.M.. A C 3 0519726 Nel giudizio spiegò intervento adesivo autonomo il Consorzio di Ricerca Tecnopolis Novus Ortus il quale, sull'assunto di essere a sua volta creditore di £ 1.249.500.000 nei confronti della società opposta per avergli questa affidato il compito, regolarmente svolto, di coordinare ed eseguire i progetti previsti per il rilancio della Valle del Tronto, chiese che al pagamento di detta somma a suo favore venisse condannata direttamente la Regione Marche. La stessa Regione, prima di ogni decisione da parte del Tribunale, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione al quale la CO.F.A.M. s. r.
1. ed il Consorzio Tecnopolis hanno replicato con distinti controricorsi. La Regione Marche e la CO.F.A.M. s.r.l. hanno anche depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che nella citata convenzione del La ricorrente 10.11.1989 erano previste precise modalità di erogazione delle anticipazioni e del saldo sulle somme dovute alla CO.F.A.M., con specifico impegno della stessa di tenere separati e distinti gli atti relativi alle attività svolte in esecuzione di detta convenzione da quelli relativi alle altre attività comunque gestite, premesso, inoltre, che essa Regione, dopo aver erogato anticipazioni per complessive £ 19.717.660.400, si era astenuta dall'emettere delibere di ulteriori acconti per carenza di una seria rendicontazione, cioè di una qualsiasi 4 documentazione atta a consentire il controllo, da parte della commissione appositamente prevista nella convenzione, sull'attività svolta dalla società sostiene che la pretesa della CO.F.A.M., operante - in regime di concessione, non poteva essere sganciata da obblighi pubblicistici di rendicontazione, quali risultavano dalla ripetuta convenzione, e che alla luce di questa andava respinta la tesi avversaria secondo cui il rapporto con essa instaurata era un rapporto paritetico, sicché vi erano due ragioni di fondo per negare la giurisdizione del giudice ordinario: 1) Il fatto che si trattava di una vera e propria concessione, in relazione alla quale l'art. 5 della L. 1034/1971 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
e che non si corrispettivi, dovendosi accertare faceva questione di meri l'adempimento delle condizioni alle quali era subordinato il versamento del saldo e dovendosi, quindi, discutere del contenuto del rapporto concessorio e degli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento;
2) Il fatto che la controversia in esame riguardava l'erogazione di contributi per attività svolte da un soggetto privato, per cui doveva ritenersi comunque sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo sino a quando non fosse intervenuto il provvedimento specifico di liquidazione con il riconoscimento della debenza della somma;
né rilevava l'intervenuta stipula di un contratto di prefinanziamento sottoposto alla condizione risolutiva della concessione dei contributi, dato che il contratto non poteva sostituirsi al 5 procedimento amministrativo per l'accertamento e la liquidazione delle somme dovute, procedimento sino alla conclusione del quale la posizione della società beneficiaria, come pure quella del Consorzio intervenuto, restavano di interesse legittimo. Le su esposte ragioni non meritano di essere condivise. Non è a parlarsi, infatti, di concessione, poiché quella intervenuta tra la Regione e la CO.F.A.M. era una convenzione di natura privata, anche se con connotazioni pubblicistiche, la quale, pur dando vita ad un rapporto di servizio tra il privato gestore dei corsi di formazione professionale e l'ente pubblico, come più volte affermato da queste Sezioni Unite al diverso fine del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile di detto gestore (v. sent. 2668/1993, 11309/1995), non era in alcun modo idonea alla instaurazione di un rapporto di natura concessoria. Deve escludersi in radice, quindi, l'ipotesi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'invocato art. 5 della L. 12.6.1971 n. 1034, il che rende inutile affrontare il problema se, trattandosi di controversia concernente corrispettivi, sarebbe comunque rimasta salva la giurisdizione dell'A.G.O. a norma del secondo comma dello stesso articolo. Parimenti va esclusa, per ragioni temporali, l'eventuale applicabilità dell'art.. 33 D.Lgsl. 31.3.1998 n. 80, come sostituito (dopo la sua dichiarata incostituzionalità per eccesso di delega) dall'art. 7 6 della legge 21.7.2000 n. 205, essendo insorta la controversia anteriormente al 1° luglio 1998 (art. 45 del citato D.Lgsl.). Ciò premesso, va ricordato che in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione e segnatamente con riguardo a quelle per la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, queste Sezioni Unite, facendo applicazione dei normali criteri di riparto della giurisdizione, hanno più volte avuto occasione di affermare che la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore al provvedimento attributivo del beneficio, come pure nel caso che ta provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto, ab origine, con il pubblico interesse, assume, invece, consistenza di diritto soggettivo perfetto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, nella fase di concreta erogazione del contributo nonché allorquando la Pubblica Amministrazione contrasti la relativa pretesa in base a ragioni afferenti alla fase funzionale del rapporto di sovvenzione, cioè allegando l'inadempimento, da parte del beneficiario, delle condizioni alle quali era stato subordinato il provvedimento di attribuzione o adducendo il sopravvenire di elementi ostativi all'erogazione (v., ex plurimis, sent. 8385/93, 5604/95, 3819/96, 758/99). Da tali principii non v'è motivo qui per discostarsi e la loro applicazione alla concreta fattispecie non può che condurre 7 all'affermazione che la controversia in esame spetta alla cognizione del giudice ordinario. E' fuori discussione, infatti, che la CO.F.A.M. agì in via monitoria per ottenere il pagamento di un ulteriore acconto sui contributi dovutile in base alla convenzione di prefinanziamento, acconto che la Regione Marche si rifiutava di corrisponderle (dopo avergliene erogati per ben £ 19.717.660.400, come si riconosce nel ricorso), adducendo soltanto essere venuta meno detta società ai previsti obblighi di rendicontazione nonché di documentazione sullo svolgimento dell'attività e sui corsi di formazione;
ed è evidente che tali circostanze attenevano soltanto alla fondatezza di quella pretesa, ma non incidevano in alcun modo sulla consistenza di diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, della posizione ad essa sottostante. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna la NE ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese del presente procedimento che liquida in £6 330 000 ivi comprese £ 6.000.000 (sei milioni) per onorario, a favore della CO.F.A.M. s.r.l. e in 8 £ 6150000 ivi comprese £ 6.000.000 (sei milioni) per onorario, a favore del Consorzio di Ricerca Tecnopolis Così deciso in Roma il 9 novembre 2000. IL PRESIDENTE A CONSIGLIERE ESTENSORE Adresis Стив Очи Collaboratore di Cancelleri. Dallive Depositato in Cancelleria Roma, li 21 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Delen UFFICIO DELLE ENTRATE OMA 2 Serie 4 Registrato in data verocio C. $10.000 . 15.3.10. al n. trecento (re PPO) iziari C T A P 6 109T 250.000. 2 S L 456T 60000 L E CIO D TOT. 310000 9