Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1988, n. 6681
CASS
Sentenza 19 aprile 1988

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Massime3

Ai fini del dolo specifico nel delitto di bancarotta preferenziale, mentre occorre che il vantaggio sia voluto direttamente, per quanto riguarda il danno dei creditori è sufficiente che ne sia accettata l'eventualità. ( V mass n 171576; ( V mass n 171871; ( Conf mass n 176284; ( Conf mass n 167257; ( Conf mass n 155139).*

Ai fini della sussistenza della dissimulazione nella bancarotta fraudolenta non è necessario che sia realmente conseguito il risultato al quale tende l'attività diretta a diminuire fittiziamente il patrimonio del fallito, bastando semplicemente la condotta volta alla dissimulazione. (nella specie si è ritenuta irrilevante, per la sussistenza della dissimulazione, l'Invalidità iure civili del patto di riservato dominio simulato con il quale il fallito aveva fatto apparire come gravati da riserva di proprietà alcuni beni già entrati da tempo nel suo patrimonio). ( V mass n 107732; ( V mass n 106756).*

Il legale che indica al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori viola l'Obbligo della correttezza professionale, non anche la norma penale che punisce i fatti di distrazione commessi dall'imprenditore commerciale. Concorre con quest'ultimo nel delitto di bancarotta fraudolenta se, oltre a consigliare il cliente sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, lo assiste nella stipulazione dei relativi negozi simulati. ( V mass n 175013; ( Conf mass n 140897; ( Conf mass n 171851).*

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta: è nullo il giudizio che non distingue tra distrazione e dissimulazione (Cass. Pen. n. 48203/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1988, n. 6681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6681
Data del deposito : 19 aprile 1988

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