Sentenza 19 aprile 1988
Massime • 3
Ai fini del dolo specifico nel delitto di bancarotta preferenziale, mentre occorre che il vantaggio sia voluto direttamente, per quanto riguarda il danno dei creditori è sufficiente che ne sia accettata l'eventualità. ( V mass n 171576; ( V mass n 171871; ( Conf mass n 176284; ( Conf mass n 167257; ( Conf mass n 155139).*
Ai fini della sussistenza della dissimulazione nella bancarotta fraudolenta non è necessario che sia realmente conseguito il risultato al quale tende l'attività diretta a diminuire fittiziamente il patrimonio del fallito, bastando semplicemente la condotta volta alla dissimulazione. (nella specie si è ritenuta irrilevante, per la sussistenza della dissimulazione, l'Invalidità iure civili del patto di riservato dominio simulato con il quale il fallito aveva fatto apparire come gravati da riserva di proprietà alcuni beni già entrati da tempo nel suo patrimonio). ( V mass n 107732; ( V mass n 106756).*
Il legale che indica al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori viola l'Obbligo della correttezza professionale, non anche la norma penale che punisce i fatti di distrazione commessi dall'imprenditore commerciale. Concorre con quest'ultimo nel delitto di bancarotta fraudolenta se, oltre a consigliare il cliente sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, lo assiste nella stipulazione dei relativi negozi simulati. ( V mass n 175013; ( Conf mass n 140897; ( Conf mass n 171851).*
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta: è nullo il giudizio che non distingue tra distrazione e dissimulazione (Cass. Pen. n. 48203/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1988, n. 6681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6681 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1988 |
Testo completo
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.81copic 3/4M 6 3 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 19.4.1988 NE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10.
SENTENZA PENALE SEZIONE V
Composta dagli ill.mi Sigg.: N. 684
Dott. ALOISI MIRTO Presidente
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. IACOMINI ELIO
N. 15907/87 ARCHIDIACONO VINCENZO2.
->>
3. >>> SA TR
->
APREMA DI CASSAZIONE
+. PANDOLFO GI V.
»
UFFICIO COPE ha pronunciato la seguente cleta espia studio
Herett SENTENZA L8000
7GIU. 19 sul ricorso proposto da CANCELLERIA
1) RL NO, nato a [...] il [...]
(2) RR IA PIA, nata a [...] il 20/1
(4.1945; 3) TR RO nato a [...] il [...];
4) TI IL nato a [...] il [...];
5) TR GI nato il [...] a [...] nel P575017 Cimino avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 25 novembre 1986
A D COPIE
Rifas t opia studio per diritti L. 8000
O MAG 1994 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
& CANCELL E Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi Roma SUPREMA DI CASSAZIONE
JFFICIO COPIE dr. Sabeone esta copla studio
C. PETRERS
Hiritul L. 8000 Udito, per la parte civile, l'avv.
FBPITI NGERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Niro
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei
ANCELLERIA confronti di LI e PO per amnistia in ordine al reato di b. semplice e annullamento sen-
za rinvio nei confronti del DE per insussi-
stenza di fatto e perché il fatto non costituisce reato nei confronti del TR e del TI.
j
Udit i i difensori, Avv. Lucio Lania di Roma per Pe-
tretti R.%;B Avv. Enzo Gaito di Roma per TR G. SUPREM E CASSAZIONE
UFFICIO COPIE ed Avv. E. Centurelli di Roma per TR. esta copia studio DOMING Udito il difensore Avv. Barili Giorgio di Viterbo Sig diritti L. 12.000. per DE.
2. NOV. 1997
IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 18 agosto 1982 fu dichiarato il falli-
mento della società di fatto costituita da IA Porroni e da LI NO, coniugi. Dalla re- lazione del curatore fallimentare risultava: che non erano state rinvenute scritture contabili idonee a ricostruire una attendibile contabilità%3B che dal CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE confronto tra la dichiarazione dei redditi per l'an- Richiesta copia studio. dal Sig. APA no 1980, presentata dai predetti coniugi, dichiara- per dirital L. 35000
* - 5 MOR 1998 zione che prevedeva un lieve utile di esercizio e
IL CANCELLIERE
l'ammontare: dei crediti rimasti insoddisfatti vi era un inspiegabile, contrasto%; che la giustifica-
CANCELLERIA zione, sul punto, data dai falliti (avrebbero dovu-
to far fronte ad alti interessi bancari) non aveva il conforto di un riscontro documentale;
che i fal-
liti, nell'ultimo anno della loro attività, cessa-
ta verso il settembre 1981, avrebbero venduto immo-
bili per circa cento milioni, dei quali non si era
AB37784 trovata traccia nella contabilità sociale e in or-
dine alla cui destinazione non era stata fornita alcu-
na convincente spiegazione. Riferiva inoltre il cu-
ratore che i falliti, poco prima di tale data ave-
vano svenduto tutte le rimanenze delle merci in ma-
gazzino, avevano incassato crediti per circa 318.000.000
a fronte di pagamenti documentati per circa 80-90 mi-
lioni. Precisava altresì che i mobili dell'abitazio-
ne dei falliti risultavano oggetto di un patto di riservato dominio. Con una successiva relazione il curatore rilevava che il LI aveva dichia- rato e ammesso l'esistenza di una giacenza di ma-
gazzino di circa 160 milioni da considerarsi però
puramente fittizia e per giustificare la quale il fallito, dietro consiglio di un commercialista, s'era
rivolto alla ditta AV AN e LI 24 di
TR (amministratrice di quest'ultimo era Felicia
Locavalla), che si erano dichiarate disposte a rice-
vere e ad annotare fatture relative ad operazioni inesistenti di uscita di merci. Il LI ammet-
teva altresì che l'atto di riservato dominio avente ad oggetto i mobili domestici era frutto di un ac-
cordo simulatorio, ai danni dei creditori, con Roma-
no TI, mobiliere, a seguito del quale era sta-
to dato incarico ad un legale di redigere il negozio di cui innanzi, datato 1/6/79 che era stato poi re-
gistrato e trascritto presso la cancelleria del Tri-
bunale di Viterbo 1'11/9/1981. In effetti i mobili erano stati pagati interamente negli anni 70 71.
Si procedette così nei confronti del Pe-
tretti per concorso nel reato di bancarotta fraudo-
lenta e per lo stesso reato, anche contro l'avvoca-
to SE TR, chiamato in causa in seguito alle dichiarazioni rese al curatore dallo stesso
TI, nelle quali si metteva in evidenza la partecipazione del suddetto legale alla formazione 1del documento. Si apriva poi procedimento penale 10
-
anche a carico di AN BR e della LA,
nonché di tal AN LE per i reati di cui agli art. 110 C.P. e 50, 4° comma D.P.R. n. 633 del
1972 per le operazioni di fatturazione illegittima innanzi ricordate. Tutti e tre tali imputati nega.
vano che le operazioni documentate dalle fatture fos-
sero state fittizie. Veniva poi escusso perché in-
dicato dal AV, quale persona presente a tali operazioni ed anche autista del camion che aveva trasportato la mercanzia, tale DE RG.
Con altra relazione il curatore faceva presente di aver ricevuto la visita di PI LI, fratel-
lo di NO il quale gli aveva confidato che la causa del fallimento in questione era da ricercare negli esosi interessi che i fratelli DE ave-
vano preteso a fronte dei mutui concessi ad Agosti-
no, sia per pagare le forniture, sia per i rinnovi di cambiali dallo stesso emesse per far fronte ai proprio debiti verso i DE medesimi. Il Fer-
licca, la PO, il TI, la LA, il Lo-
sciale, il DE, il TR, furono così chia mati a rispondere: A) il LI e La Porroni, del
reato di cui agli art. 110 c.p. 216 n. 1 e 219 p.p.
Legge Fall., per avere distratto, dissipato, dissi- -6 mulato e occultato i proventi della vendita di un'area edificabile, di un furgone, di un negozio,
di merci e giacenze di magazzino e per aver dissi-
mulato i mobili che arrearred a no l'abitazione a mez-
zo del simulato patto di riservato dominio col Pe-
tretti; B) art. 217 L. Fall. (omessa tenuta dei li-
bri contabili. C) Al TI e al TR il rea-
to di cui agli art. 110 C.P. e 216 n. 1 Legge Fall.
per concorso con i falliti nella vicenda del ri-
servato dominio;
D, E, F) Ai coniugi LI, al
DE a LA e LE, il reato ex art. 50, 4° comma D.P.R. n.633/72 per l'emissione di fat-
ture per operazioni inesistenti%3B G) ai coniugi Fer-
licca e al DE, il reato ex art. 110 C.P. e
216, 3° comma e 219 L. Fall. per i pagamenti pre-
ferenziali fatti dai coniugi suddetti al DE
per rimborsare i mutui ricevuti. Infine al Bene-
detti fu contestato in udienza il reato di bancarotta fraudolenta per aver concorso con i falliti alla distrazione dei ricavi di vendita di merci.
Delle imputazioni mosse al AV non si fa men-
zione perché detto imputato fece acquiescenza al-
la sentenza di primo grado.
Con sentenza del 14 ottobre 1985 il Tri-
bunale di Viterbo, dichiarava il LI colpevo- le dei reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F (fattu-
- 7
ra n. 1) e G, il LE e la LA colpevoli del reato sub. D, il DE del reato sub. G, e,
unificati per il LI i reati, nel vincolo del-
la continuazione e concesse a tutti le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate,
condannava il LI ad anni due e mesi due di reclusione e lire 200.000 di multa, oltre alle pene accessorie%; il LE e la LA a mesi quat-
tro di reclusione e lire 200.000 di multa, con i doppi benefici di legge;
il DE ad anni uno di reclusione e pene accessorie, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Assolveva il LI e il DE dal reato sub. F (fatture n. 2, 3, 4, 5) per insuffi-
cienza di prove e per estinzione dei reati ai sen-
si del D.L. 429/1982 dalle imputazioni di cui ai capi D, E ed F, ed infine la PO con formula dubitativa dai reati sub. A, B, D, E, F e G e con analoga formula il TI e il TR dal rea-
to sub. C.
Il LI e il DE venivano anche condanna-
ti al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Pronunziando sui gravami interposti dagli -8 imputati tutti ad eccezione del AV, e dal
P.M., la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'ap-
pello del P.M. nei confronti del LI e del
DE per mancata presentazione dei motivi.
In accoglimento poi del gravame del P.M. contro il Petretti e il RT dichiarava i predetti col-
pevoli del reato sub. C e concesse loro le attenuan-
ti generiche e quelle di cui all'art. 219 ult. com->
ma Legge Fall., li condannava alla pena condizional-
mente sospesa di otto mesi di reclusione ciascuno oltre alle pene accessorie. Assolveva poi il Bene-
detti dal reato contestato in udienza per non aver
commesso il fatto' riduceva la pena principale ir-
rogata al LI a due anni e un mese di reclu-
sione e lire 200.000 di multa. Confermava nel re-
sto l'impugnata sentenza.
Ricorrono per Cassazione il LI,
la PO, il TI, il DE e il Tra-
sarti, ma i primi due non hanno presentato motivi a sostegno del gravame.
Il DE deduce il vizio di motivazio-
ne per carenza e contraddittorietà della stessa.
Sostiene il ricorrente che il giudice di appello aveva ripetuto tutti gli errori del giudice di pri- me cure, allorché aveva ritenuto di confermare la condanna di esso imputato in ordine al meno grave reato di bancarotta preferenziale.
Mancava la motivazione soprattutto con ri-
guardo alla sussistenza o meno dell'elemento sogget-
tivo del reato e cioé se v'era stata nel DE
consapevolezza di arrecare danno agli altri credi-
tori, privilegando la propria posizione. I giudici del merito avevano fatto discendere automaticamente dall'avvenuto pagamento al DE, la responsa-
bilità penale, trascurando ogni rilievo sul punto del dolo. Si era peraltro trascurato di considera-
re che molti rapporti erano stati intrattenuti dai LI anche con i fratelli di esso ricorren-
te, titolari di società distinte e che tutta l'ac-
cusa poggiava sulle dichiarazioni del fratello del che
LI, in ben tre precedenti sue dichiarazioni,
aveva indicato le cause del fallimento, non già nei prestiti usurari, ma sui fattori negativi di merca-
to e di scoperti di c/c bancari. Non andava poi trascurato che solo due e non già numerosi fornito-
ri erano rimasti trascurati per la ritenuta prefe-
renza ad esso DE. Anche sul meccanismo dei rinnovi cambiari non v'era stata adeguata risposta:
ai motivati rilievi prospettati con l'atto di appel- -10 10.
In definitiva del dolo specifico indispen-
sabile per la configurazione del delitto di ban-
carotta preferenziale non v'era alcuna traccia, so➡
prattutto se si considerava che la prova avrebbe dovuto riguardare non solo il soddisfacimento di un proprio credito, ma l'intento di danneggiare gli altri creditori alterando la par condicio. Il
fatto d'aver semplicemente preferito taluno com-
portava solo il diritto, per il curatore, all'eser cizio dell'azione revocatoria. Nel processo v'era solo la prova oggettiva della bancarotta preferen-
ziale, mentre all'elemento soggettivo si era giun-
ti apoditticamente e arbitrariamente.
Il TR a sua volta deduce che era rimasto trascurato e non risolto il problema che la materia in esame presupponeva e cioé la valuta-
zione delle norme civilistiche regolanti l'isti-
tuto della riserva di proprietà di cui all'art. 1523 e ss. C.C. Solo dall'esatta analisi e appli-
cazione di tali norme poteva configurarsi o meno
il concorso del TR nel delitto di bancarot-
ta fraudolenta imputata ai falliti, per altre e ben più gravi ragioni inerenti alla complessa attività imprenditoriale svolta. L'evento della distrazione di mobili familiari era ben distinto e 11 -
separato dal contesto delle attività fallimentari dell'azienda.
La mancata analisi delle norme civilistiche si era tradotta nell'erronea applicazione delle norme in
materia fino a pervenire, ad una inaccettabile ipote-
si di simulazione di un atto la cui inesistenza non ne consentiva di esserne giuridicamente l'oggetto.
Era sfuggito alla Corte di merito secondo il ri-
-
che la registrazione del patto della ri- corrente
-
serva di proprietà per gli atti del 1979 e del 1981 e
per come, sul loro deposito, era stata effettuata dall'avv. TR, non ne aveva fatto sorgere in via assoluta alcuna giuridica validità verso i ter-
zi, svuotando alla base di ogni efficacia il vinco-
lo nella loro comunque documentale esistenza di at- ti datati e sottoscritti dalle parti in divario di data, per il conseguente mancante presupposto di contestualità ad impedirlo. Quello infatti sul qua-
le era stata condotta la registrazione era indubbia+
mente viziato, in contrasto ed ostacolato ad ogni
I sua giuridica validità dalla diversa e non contempo÷
ranea datazione (1979) della "dichiarazione di acqui-
sto con riserva del LI, rispetto a quella (1981)
indicata sul mandato del venditore TI quali 12 documenti pubblicamente registrati.
Vi era quindi l'ostacolo della non raggiungibile efficacia della riserva verso i terzi creata dalle forme insufficienti di atti e di pubblicità a ren-
dere non opponibile il patto così come era stato sottoposto, documentalmente, alla registrazione.
Infatti quando un patto di riservato dominio sia registrato dopo la consegna della cosa venduta e
ciò nella specie era attestato dallo stesso Ferlic-
ca la cui dichiarazione era del 1979 rispetto al mandato che era del 1981 ma in funzione del pat- to 1979 - la giurisprudenza deduce la non conte-
stualità del patto stesso con la conseguente sua nullità e la mancante o incompleta apposita tra-
scrizione di cui al 2° comma dell'art. 1524 C.C.
rende il patto non opponibile. Doveva poi rilevar-
si la insufficienza della registrazione del 1981
operata solo sulla dichiarazione unilateralmente firmata e datata dall'acquirente nel 1979, priva com'era d'ogni fattura e atto di riscontro del ven-
ditore che potesse attestare il momento della ven-
dita e la contestualità con il patto. Infatti é il venditore il quale voglia esercitare il diritto di un riservato dominio, contrattualmente stabilito,
al fine di giovarsi della tutela sul bene verso i terzi che ha l'onere di provare l'avvenuta stipula-
- 13
zione del patto e di fornire il documento. Occorre
quindi che il patto risulti in forma e prova certi,
in quanto l'istituto del riservato dominio ha per oggetto una tutela che si estende ed é esercitabile verso i terzi.
Mancando alla base la certezza per difetto di forma o di contestualità con l'atto negoziale al quale si riferisce, il patto é inefficace verso i terzi ed
é ovvio che un atto invalido non può simulare nulla essendo in radice privo di efficacia ed effetto,
cosicché anche l'ipotesi dissimulatoria é priva di base e di verificabilità.
Del pari travisata, secondo il ricorren-
era l'affermazione contenuta nella sentenza te,
impugnata secondo la quale esso avv. Trasarti era il legale del LI.
Ciò era smentito dal fatto che il mandato per la registrazione dell'atto era stato invece conferi-
to al TR dal TI. La condanna era sta-
ta emanata sulla sola affermazione che l'atto fosse stato registrato e reso opponibile ai creditori,
il che non solo non era vero, ma costituiva palese travisamento del fatto.
Invero non si era affatto ammesso che nel 1979 era 14- venuta l'idea, poi lasciata cadere;
nessuno aveva
mai parlato di idea e tutti avevano invece detto che la "cosa fu lasciata cadere" parlando quindi di cosa che era stata fatta.
Orbene dalla registrazione del patto datato 1979,
con mandato datato 1981, era venuto a mancare il presupposto formale dell' apparenza anche per l'aspet-
to simulatorio poi ipotizzato.
Inoltre, nella fattispecie, i beni mobili oggetto del patto non erano affatto usciti dal patrimonio dei falliti, ma addirittura erano stati subito inventariati dal curatore fallimentare per volontà
del LI che, sostanzialmente ne aveva denuncia-
ta e fatta rimanere costante e continua la loro presenza nel patrimonio aziendale. Pertanto il rea-
to della distrazione dei mobili non era stato com-
messo e doveva trarsi per conseguenza la impossibi-
lità del concorso. Né andava trascurato che data la natura di beni personali familiari e non aziendali
dei mobili, il TR e il Petretti non potevano nemmeno prospettarsi, sotto il profilo del dolo generico, il nesso dell'operazione compiuta con i fatti poi realizzati di bancarotta.
Inoltre non vi era prova che l'avv. Tra-
sarti fosse a conoscenza delle intenzioni fraudo- İlente del LI. Nelle dichiarazioni e nelle 15
testimonianze in atti risultava che al TR era stato affidato solo l'incarico di preparare un modu-
lo di patto di acquisto con riserva di proprietà
e non altro. La sua attività e la sua responsabili-
tà non avevano perciò avuto dimensioni, nei limiti di legge penale violata.
Perché un legale possa concorrere nel delitto di bancarotta fraudolenta commesso dall'imprenditore non é sufficiente che indichi al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori,
ma occorre che assista il cliente stesso nella sti-
pulazione, negli atti e nelle attività negoziali simulate e in più che sia consapevole della distra-
zione dei beni. Occorre cioé che il legale svolga
Juna determinante partecipazione per la realizzazio-
ne della distrazione e che il suo intervento sia stato indispensabile per guidare il fallito in tut-
ta un'operazione diretta in modo univoco alla sot-
trazione di beni alla garanzia dei creditori. Dalle
stesse dichiarazioni dei falliti risultava peraltro che essi si erano rivolti semplicemente al TI
il che stava a dimostrare che il TR, tanto più che il TI non gli aveva consegnato alcuna
(documentazione della fornitura avvenuta, era rima- -16 sto all'oscuro rispetto all'illecito.
Infine il TI si duole rilevando il difetto assoluto di motivazione della impugnata sentenza.
In sostanza il convincimento di colpevolezza si era fondato esclusivamente sulle "distinteressate dichiarazioni del LI" peraltro contrastanti.
Né poteva valere la mera ed apodittica affermazione
contenuta nella sentenza. "Il LI si rivolse al TI proprio perché suo amico di infanzia,
non tacendogli ovviamente come stessero le cose".
Insomma i giudici di merito avevano omesso di in-
dicare e di coordinare gli elementi dai quali avevano tratto il proprio convincimento. Una mo-
tivazione effettiva sarebbe occorsa tanto più
che i giudici di appello si erano discostati dal-
la pronunzia assolutoria dei giudici di primo gra-
do. Inoltre la Corte di merito non aveva in alcun modo dimostrato che il TI, al di là del con-
senso dato al patto, avesse effettivamente agito per danneggiare i creditori e non invece per so-
11 motivi familiari.
Il TI non aveva affatto agito in modo da cooperare consapevolmente con il fallito per la produzione dell'evento in danno dei credi-
tori; anzi sapendo di non aver sottoscritto nes-
1 sun atto o contratto, e al contrario sapendo di aver
-17
-
semplicemente rilasciato una procura all'avvocato,
priva dei requisiti formali (autenticità della firma)
e senza che fossero stati emessi i pagherò cambia-
ri di cui al patto, era ben convinto di aver soltan to aderito ad un atto privo di efficacia giuridica.
Inoltre esso TI aveva sempre soste-
mocura nuto che allorquando aveva conferito la bola al-
l'avv. TR con firma non autenticata per ottem-
perare alla registrazione della dichiarazione di rit servato dominio datata 1/6/1979 relativamente ai mo-
bili venduti e pagati sin dal 1970, riteneva che la procura in oggetto proprio perché informe non aves-
se i poteri abitativi, sicché il patto di riservato dominio doveva considerarsi invalido ed inefficace.
Era perciò ravvisabile un errore sulla portata del-
la legge civilistica e tale errore aveva influito
sul processo evolutivo psichico-intellettivo di gui-
sa che esso TI si era determinato (mandato al l'avv. TR) ad agire nel presupposto di una realtà giuridica non corrispondente a quella effet-
tiva.
La Corte di merito, ignorando tali circo-
stanze, aveva finito per violare anche l'art. 47
C.P. 18 In atti v'era poi la prova della non contestualità
della consegna dei mobili (venduti dal TI e pagati dal LI nel 1970) e dalla sottoscrizio-
ne della dichiarazione di riservato dominio (che recava la data del 1° giugno 1979, vera o falsa non interessava). Tale non contestualità rendeva e ren-
de inidonea ed inefficace la dichiarazione anzidet-
ta, per cui il mezzo giuridico impiegato per tenta-
re di sottrarre i beni ai familiari e non ai credi-
tori del LI, non può considerarsi mezzo giu-
ridico idoneo ed efficace, necessario per la consu-
mazione del reato di bancarotta fraudolenta (ipote-
si di dissimulazione). La Corte, non si era nemme-
no dato carico di motivare in proposito circa la sussistenza di un'eventuale ipotesi di semplice rea-
to tentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il reato di bancarotta semplice ascritto ai ricorrenti Ferlic-
ca e PO al capo B della rubrica) e per il quale v'é stata condanna del LI e proscioglimento com formula dubitativa della PO rientra nell'ambi to di applicazione del recedente D.P.R. e, non ostan-
„dovi condizioni oggettive o soggettive , va dichiar rato estinto con annullamento senza rinvio della impugnata sentenza sul punto. E ciò ad onta della 19
inammissibilità dei ricorsi del LI e della
PO per mancata presentazione dei motivi. In-
vero, come é noto, l'inammissibilità sopravvenuta e non originaria dell'impugnazione, non é d'ostaco-
lo all'applicazione della causa estintiva del reato,
che va pertanto dichiarata. Ai fini civilistici va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per la sud-
detta mancanza di motivi.
Quanto alla eliminazione della pena per effetto di tale declaratoria, nessuna pronunzia deve essere
emessa con riguardo all'imputata PO essendo la stessa stata prosciolta con formula dubitativa.
Quanto al LI, questa Corte avvalendosi di po-
teri discrezionali conferiti dall'art. 538 C.P.P.
(vedere sul punto la sentenza delle Sezioni Unite
di questa Corte, emessa in data 21 aprile 1979, ri-
corrente Chiarugi) stima equo, dall'ammontare com-
plessivo dell'aumento per la continuazione, come
determinato dai giudici di appello nella misura di un mese di reclusione, detrarre giorni quindici di reclusione. Pertanto la pena che si elimina per il reato dichiarato estinto é di giorni quindici di reclusione, sicché la pena residua a carico del-
!
1'imputato LI resta determinata nella misura -- e giorni quindici di reclusione e lire di anni due 20
200.000 di multa.
Passando ora all'esame della posizione del ricor-
rente DE, deve rilevarsi che i giudici di primo grado hanno ritenuto la colpevolezza dell'im putato, osservando anzitutto che per dichiarazio-
ni del LI e parziali conferme dello stesso
DE, era risultato che quest'ultimo aveva sempre aiutato il primo che era stato in preceden- za un suo dipendente, con capitali e merci dati a
mutuo spesso e nei casi di necessità, a tassi ele-
vati; che il DE si era anche premurato di procurare al LI le "pezze di appoggio" a fronte delle fittizie giacenze di magazzino, si era altresì attivato per cercare di realizzare un concordato preventivo poi non attuato e si era fatto anche rilasciare nell'anno 1981 fatture per forniture non effettuate. Tutti tali elementi -
rilevavano i giudici di prime cure denotavano
-
•
senz'ombra di dubbio che tra il DE e il
LI esisteva un rapporto privileg (to a parti-
re dall'inizio dell'attività imprenditoriale del
LI e sviluppatosi poi fino alle soglie del fallimento;
Osservavan poi tali giudici che il
DE, pur essendo creditore di notevoli im- porti, era rientrato di quasi tutti i suoi crediti,
- 21
-
rimanendo insoddisfatto per soli 3/4 milioni, peral.
tro non insinuati nel fallimento. Di contro, gli al tri creditori e in particolare la ditta ON e il Bando di Roma, erano rimasti completamente in-
soddisfatti per crediti del pari sorti nell'anno
1981.
Inoltre il metodo con il quale si attuavano i paga-
menti attraverso il costante ricorso al rinnovo di effetti cambiari a tassi maggiorati previo ritiro da parte propria del DE degli effetti scadu-
ti e non onorati, costituiva-secondo tali giudici
-
prova evidente di un rapporto privilegiato e prefe-
renziale esistente tra il LI ed il DE.
Né andavano trascurate le dichiarazioni del LI secondo cui egli, negli ultimi tempi,
prima cioé del fallimento, si era ridotto a lavora-
re al solo scopo di trovare i mezzi di pagamento per soddisfare le ragioni creditorie del DE.
I giudici di primo grado rilevavano poi che anche se i rapporti del LI facevano ri-
enti ferimento ad esiti societari della famiglia Bene-
detti, era stato in effetti il DE RG
il costante e abituale interlocutore del LI,
il canale di tutte le operazioni di credito, colui -22 che si era interessato della fatturazione per ope-
razioni inesistenti, che aveva cercato di promuo-
vere il concordato ecc. Del resto, lo stesso Bene-
detti RG si era anche difeso parlando in prima persona e non poteva certo disconoscersi che egli era nel consiglio di amministrazione e in ge-
nere cointeressato a tutte le società del gruppo familiare, in nome delle quali, ma evidentemente anche e principalmente nel proprio interesse, aveva agito ed operato. Così ragionando i giudici di pri mo grado davano già adeguata e congrua risposta alla tesi difensiva con la quale il DE ave-
va cercato di non farsi riconoscere come centro di imputazione soggettiva dell'attività favorente del LI. Lo squilibrio palese esistente fra la quasi totale soddisfazione dei crediti del Be-
nedetti rispetto all'inadempienza nei confronti de-
gli altri creditori e tutti i facta concludentia dianzi ricordati, rappresentavano già una prova evidente non solo della volontà favoreggiatrice del fallito, ma anche della concorrente responsa-
bilità del DE per la coscienza da parte
-dello stesso dell'animus favendi nei suoi confron ti ad opera del LI.
I giudici di merito hanno poi dimostra- to che il DE ben conosceva, meglio di chiun-
- 23
-
que altro, attesi anche i ricordati particolari rapporti esistenti con il suo MCCCCX dipendente, lo sta to di progressiva insolvenza del LI, Tale
dimostrazione non solo si fondava sulle dichiara-
zioni del LI a proposito della vicenda delle fatture false con il AV, ma anche sul rilievo che lo stesso sistema di pagamento adottato dal
DE ed accettato dal LI rilevava una si tuazione inconfutabile di approfittamento di uno stato di bisogno. Non si sarebbe altrimenti giusti-
ficata la restituzione nel giro di poco meno di due anni, di somme oltre tre volte superiori a quan-
to mutuato o fornito in merci. E ulteriori elemen-
ti di prova sul punto, i giudici del merito, desume. vano con motivato argomentare dalla deposizione del te-
ste ON e dal rilievo che, accortosi della pre-
caria e fallimentare situazione in cui versava il
LI, il DE, negli ultimi tempi, non ave va più fornito merci, indirizzando l'amico presso la società ON di Arezzo che era così rimasta il creditore principale.
I giudici di primo grado rilevavano an-
cora che mentre il DE aveva ricevuto pagamen-
ti per lire 129 milioni tra il 1979 e il 1981, in ta- 24. le ultimo anno erano rimasti insoddisfatti credi-
ti di altre persone per circa 195 milioni, come risultava dallo stato passivo
I giudici di primo grado concludevano osservando che v'era non solo la prova della coscien-
za e volontà del LI di favorire il DE
ma anche la prova d'una vera e propria attività
di quest'ultimo istigante il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie con la convinzione che i pagamenti che ne derivavano finivano per recare greve pregiudizio agli altri creditori. A loro volta i giudici di appello, dopo aver riferito ampiamente in fatto tutti gli elementi che porta- vano a rendere incontestabile sul piano oggettivo l'esistenza del contestato delitto di bancarotta preferenziale hanno poi precisato che destinando il LI quasi ogni ricavato al pagamento del debito verso il DE non poteva non rendersi conto di nuovere agli altri creditori, favorendo al tempo stesso il primo, così come era chiaro
che il DE non poteva ignorare le condizio-
ni dell'impresa del LI, dal momento che quest'ultimo doveva continuamente chiedere il rin novo degli effetti. Il DE così operando
(e ricevendo i pagamenti, accettò l'eventualità di rinnovo degli effetti Il DE così operan-
- 25
do e ricevendo i pagamenti, accettò l'eventualità
di nuocere, agli altri creditori. E ciò era piena-
mente sufficiente ad integrare, secondo l'insegna-
mento della giurisprudenza, gli estremi dell'ele-
mento soggettivo del reato in esame.
Non sussiste pertanto il denunziato difet to di motivazione e non é affatto vero che i giudi-
ci di appello si siano disinteressati dell'elemen-
to soggettivo.
La concisa conclusione al riguardo é frutto e conse
guenza di una motivata e lunga disamina delle circo-
stanze di fatto dalle quali appunto non poteva che ricavarsi la prova certa e sicura che il DE,
così agendo, era non solo consapevole delle gravi difficoltà economiche dell'amico, ma anche piena-
mente cosciente di operate, ricevendo i pagamenti,
a proprio vantaggio indebito, e con l'eventualità
e la consapevole previsione di nuocere agli altri creditori.
Proprio di recente questa Corte ha riba-
dito la sua ormai costante giurisprudenza sul punto rilevando (Cass. Sez. V, 17 novembre 1983 ric. Dini
che ai fini del dolo specifico di bancarotta prefe-
renziale, mentre occorre che il vantaggio sia volu- -2
6 - to direttamente, per quanto riguarda il danno dei creditori é sufficiente che ne sia accettata la eventualità.
A differenza della revocatoria fallimen-
tare che mira semplicemente a far dichiarare l'inef-
ficacia di alcuni atti, compresi i pagamenti ef-
fettuati dal fallito prima della sentenza dichiara-
tiva di fallimento, a prescindere da ogni comporta-
mento delittuoso, la previsione dell'art. 216,
comma 3 Legge Fallimentare punisce invece l'ipo-
Savurize tesi nella quale il debitore abbia voluto farnir a danno dei creditori, taluno di essi.
In definitiva perché possa ritenersi sussistente il dolo specifico nel delitto di bancarotta pre-
ferenziale non occorre che il danno per la massa abbia costituito uno degli scopi dell'azione es-
sendo sufficiente che l'agente ne abbia previsto ed accettato l'eventualità.
A tali principi si sono ispirati i giudici di me rito, desumendo poi dagli elementi di fatto ana-
liticamente esaminati ed enunciati, gli estremi atti ad integrare il dolo come innanzi precisato.
Passando ora all'esame dei ricorsi del
TI e del TR deve rilevarsi che essi possono esaminarsi congiuntamente sul punto che attiene alle tesi difensive comuni circa 1'insussi- 27
-
stenza sul piano giuridico dello stesso elemento ma-
teriale del reato per nullità e invalidità del pat-
to di riservato dominio in che sarebbe consistita la distrazione o la dissimulazione contestate. Esat
tamente i giudici di merito, sia quelli di appello che quelli di primo grado hanno rilevato che decisi vo, assorbente e determinante al riguardo era il rilievo che l'eventuale invalidità e inefficacia del patto in esame sotto il profilo civilistico non avreb-
be potuto comunque condurre a far ritenere insussi-
stente l'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta come contestato. E ciò perché la atti-
vità dissimulatoria colpita dalla legge fallimenta-
re pur essendo per definizione un'attività apparen-
te e perciò inefficace giuridicamente nei confron-
ti dei creditori, costituisce comunque un pericolo per le ragioni di costoro, sì che per questo viene prevista e sanzionata, a titolo di reato consuma-
to, essendo rilevante la condotta tenuta, volta al-
la dissimulazione, e non il risultato ottenuto (cio la definitiva sottrazione del bene ai creditori).
In altri termini la legge fallimentare intende puni-
re la condotta diretta di-minuire fittiziamente il patrimonio del fallito anche se la falsità éscoper-
ta e il disegno non ha successo. -28 E' nella stessa dissimulazione, nella specie compiu-
- -----
ta mediante il fittizio patto di riservato dominio,
che si concretizza la condotta criminosa il cui evento si perfeziona con l'accordo simulatorio e fraudolento con il quale si fanno apparire come non di proprietà del fallito beni mobili invece di piena pertinenza dello stesso.
Il patto così realizzato fraudolentemente non può
avere efficacia in danno dei creditori non già per suoi eventuali vizi o difetti di forma ma perché
é frutto di un comportamento delittuoso sanzionato espressamente e puntualmente dalla legge penale fallimentare (art. 216 n. 1 L. Fall.)
Cadono così in radice tutte le argomenta-
zioni difensive sviluppate dai ricorrenti Petret-
tie TRc che peraltro trascurano comunque
di contrastare i principi di diritto ricordati o di prospettare elementi di valutazione contrari.
I giudici di appello hanno, ad ogni buon fine confu-
tato punto per punto le deduzioni degli imputati suddetti rilevandone con argomentazioni puntdali,
_logiche, ineccepibili e corrette l'infondatezza.
Hanno anzitutto ben dimostrato tali giu-
\ dici che il patto in contestazione risaliva certa-
- mente all'estate dell'anno 1981, come emergeva anzitutto dal fatto che proprio il 22 agosto di quel- 29 --
l'anno il TI aveva dato mandato all'avv. Tra-
sarti di svolgere le pratiche relative e che pochi giorni dopo era poi avvenuta la registrazione. Del
resto, si osservava nella sentenza impugnata, il Fer-
licca, il quale non aveva certo l'interesse e la
volontà di danneggiare il TI, cui lo legava un'antica amicizia e che peraltro gli aveva fatto il favore, così come non aveva manifestato alcuna
volontà di nuovere al TR, in sede di istrut-
toria aveva perentoriamente escluso di aver par-
lato con i suddetti coimputati, in precedenza e cioé
nel 1979 (data apparente della dichiarazione con-
tenente il patto in esame). Le successive dichiara-
zioni rese dal LI al dibattimento non trovava-
no alcuna giustificazione se non quella di avvici-
nare la tesi difensiva propria alle tesi dei coim-
putati, ed anzi erano pienamente smentite da un la-
to, perché esso LI non aveva minimamente dimo-
strato che nel 1979 avesse avuto ragione di temere atti esecutivi sui mobili e dall'altro perché, lo-
gicamente, l'idea di stipulare il patto non poteva che essergli venuta solo al momento in cui incomin-
ciava effettivamente a delinearsi il dissesto.
D'altronde anche al dibattimento il LI, quan- - to alla data, non si era distaccato di molto dalle
-30
dichiarazioni istruttorie, giacché aveva precisato che nel 1979 l'idea fu lasciata cadere e che se n'era poi riparlato, quando appunto era incominciato a profilarsi il dissesto. Né si poteva trascurare il rilievo che la mancanza di autenticazione della firma del LI faceva sì - e l'avv. TR
non poteva certo ignorarlo - che ai sensi dell'art. 2704 C.C. la data della scrittura non era certa rispetto ai terzi fra i quali andava compreso il curatore fallimentare
- se non si fosse proceduto alla registrazione.
Anche questo elemento -> aggiungevano i giudici di appello
- portava perciò a ritenere che la data della dichiarazione (1979) era falsa. Le argomen-
tazioni svolte con la sentenza impugnata dimostra-
no perciò in modo chiaro, puntuale, logico e con-
vincente che il patto di riservato dominio fu cer-
tamente redatto nell'anno 1981.
Effettuata anche tale dimostrazione, i giudici di appello, avrebbero potuto del tutto esimersi da altre valutazioni e considerazioni. Essi hanno però voluto dare risposta a tutte le argomentazio-
ni difensive ulteriori rilevando ed aggiungendo che, comunque dalla dichiarazione registrata non risultava affatto che vi fosse stata separazione nel 31
tempo fra l'acquisto dei mobili e la concessione
della riserva di dominio e che, peraltro, in ogni caso non poteva trascurarsi al riguardo quel consi-
stente filone giurisprudenziale secondo il quale :
la registrazione della scrittura di vendita in da-
ta posteriore a quella della conclusione del contrat-
to non vale di per sé a far presumere la non contem-
poraneità della riserva di dominio in essa contenu- ta. Non era perciò possibile parlare di patto inva-
lido o da considerare come atto a titolo gratuito inefficace verso i creditori ai sensi dell'art.64
della Legge Fallimentare. Nemmeno era il caso di parlare di nullità perché
sulla dichiarazione non vi era la firma del vendi-
tore e non vi era autenticazione di sorta, giacché
per quanto previsto dall'art.1524, primo comma cod.
* civ. la riserva di proprietà é opponibile ai credi-
tori del compratore ed era questa l'unica cosa che nel caso concreto interessasse se risulta da atto scritto avente data certa (per il che basta la registrazione) anteriore al pignoramento o al falli-
mento. Solo per le macchine di valore superiore a lire 30.000 ( emella specie non si trattava di mac-
chine, ma di semplici mobili domestici) e per l'op- -32 ponibilità anche al terzo acquirente, occorre la trascrizione nel registro di cancelleria (art.1524
secondo comma cod. civ.) e quindi la doppia firma autenticata (art. 84 disp. att. cod. civ.) Del re-
sto, v'era la firma del compratore. Essendo poi la scrittura indirizzata al venditore TI e da que- sti essendo stata accettata, posseduta e poi addi-
rittura registrata e quindi usata deve giuridicamente configurarsi esistente anche la sostanziale pater-
nità e sottoscrizione di detto soggetto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza civili-
stica.
Come perciò é facile rilevare, i giudici di appel-
lo si sono dati cura di dare risposta a tutti i ri-
lievi prospettati ed avanzati dagli imputati con i motivi di appello. Dalla disamina compiuta sia in fatto che in diritto emerge perciò, anche a voler prescindere dal già decisivo ed assorbente rilievo della assoluta infondatezza della tesi difensiva cir-
ca la rilevanza penale di eventuali invalidità del patto in esame, che il patto stesso. non fu stipu-
lato nel 1979, ma nel 1981, che la data del 1979.
é perciò falsa e simulata e che non v'é nemmeno pro-
va che vi sia stata separazione nel tempo fra l'acqui-
sto dei mobili e la concessione della riserva di dominio ( e ciò anche a voler trascurare il consi-
- 33
->
stente filone giurisprudenziale che non ritiene de-
cisiva di per sé tale separazione nel tempo). E
del resto 88 il patto fosse stato stipulato nel 1979
avrebbe dovuto anche in tale data essere registra-
to se si fossero voluti far sortire effetti verso i terzi.
I ricorrenti rilevano però che é certo che i mobili furono dal LI acquistati già nel
- 71 ed interamente pagati, sicché sarebbe 1970 evidente e dimostrata la separazione nel tempo tra l'acquisto e patto registrato. E' però facile repli-
care sul punto che erano proprio quei mobili acqui-
stati nel 70 o 71 certamente esistenti nel patri-
monio del LI che si volevano poi sottrarre,
dissimulandoli ai creditori in forza del patto fraudolento consistente nel far figurare la sussi-
stenza di un riservato dominio su di una vendita di gran lunga posteriore nel tempo.
Sicché ogni questione sulla separazione nel tempo,
come dianzi ricordata, é travolta dall'illecita pattuizione il cui contenuto era appunto quello di far figurare i mobili stessi ancora di proprietà
del TI. Anzi proprio dalla dianzi indicata circostanza traspare evidente la frode. Né va tra- 1 34 scurato che le tesi difensive dei ricorrenti non negano affatto che il patto esista e che con riguar- do sia pure al solo LI sia fraudolento.
Tali tesi contestano la validità del patto e la non opponibilità di esso ai terzi per i vizi sus-
sistenti e soprattutto, per la non contestualità
tra vendita e registrazione. Abbiamo però visto come tali rilievo non solo siano improponibili sul piano penalistico, ma siano addirittura infondati nel merito, non sussistendo i vizi denunziati e soprattutto risultando dimostrato in fatto che la scrittura fu stipulata nel 1981. In definitiva quindica deve concludersi sul punto rilevandosi che l'elemento oggettivo del reato di bancarotta frau-
dolenta esiste nella specie della dissimulazione attata e cioé nel nascondimento, attraverso il fraudolento negozio realizzato, della esistenza in capo ai falliti dei beni mobili costituenti l'arredamento domestico. Va poi precisato che il patto illecito dissimulatorio é di per sé suffi-
ciente a concretizzare gli estremi del reato con-
sumato, nulla, nella fattispecie, occorendo ulte-
riormente per la configurazione del reato di ban-
carotta fraudolenta come contestato sotto il pro-
filo della dissimulazione. Che poi non vi sia stato effettivo pregiudizio per i creditori e p er 35 -
il fallimento e che anzi la frode sia stata subito evidenziata, sono circostanze del tutto irrilevan-
ti sul piano della configurazione del reato che,.
e lo si ripete, si consuma appieno nel momento in cui si dissimula ✓ concludendo il patto fraudolento. issimula,
Fin da quel momento l'imprenditore poi fallito colui che eventualmente con lui concorra, realiz-
zano la fattispecie criminosa contestata che con-
siste appunto nel dissimulare i propri beni, in gui-
sa da sottrarli giuridicamente ai creditori. Non
occorreva alcun nascondimento materiale che é
-
richiesto solo per l'ipotesi dell'occultamento.
La legge mira a colpire la diminuzione fittizia del patrimonio del fallito operata con la dissimu-
lazione ed é sufficiente quindi porre in essere tale operazione fraudolenta e che venga poi di-
chiarato il fallimento, a nulla rilevando che la falsità sia poi scoperta o che il disegno non abbia successo. La confessione resa dal fallito o la sco-
perta attuata ex post dal curatore, sono circostan-
ze che non incidono sulla realizzazione e consuma-
zione del reato che già s'é attuata ma che si pon-
gono, e solo ex post, come elementi di individua- zione e di accertamento di una frode già perfetta -36 e consumata. Va poi notato ed osservato che nella fattispecie la bancarotta é stata commessa con dis-
б ратово, onde пече окочекaffatt che simulazione e non per distrazione, o nascosti mate): beni fosser usat: fut pakimonio rialmente, così come é irrilevante che essi fossero stati subito inventariati dal curatore fallimentare per volontà del LI (il che peraltro é smenti-
to in fatto, come di qui a poco si vedrà) che sostan-
zialmente ne aveva denunciata e fatta rimanere CO-
stante la loro presenza nel patrimonio aziendale.
Si é già detto che tali elementi attengono soltanto all'accertamento di un reato già pienamente realiz- zato e commesso con la formazione e registrazione del patto fraudolento.
Del tutto erroneamente é il richiamo che la difesa del TR fa alla sentenza n. 116 dell'8 gennaio
1973 ric. Beccali di questa stessa Sezione.
Tale pronuncia fa infatti riferimento al ben diver-
so reato ex art. 220 Legge Fallimentare rilevando che non commette reato di omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell'inventario il fallito che non denunzia l'esistenza di qualche attività fino a quando il curatore non gli rivolge l'invito a dichiarare se ha notizia che esistano altre atti-
vità, da comprendere nell'inventario. In tali ipo-
tesi c'é omissione di denunzia di attività do inven- tariare, senza che sia stato compiuto in preceden- 37
za alcun atto positivo dissimulatorio, come nel caso del ben più grave reato di bancarotta fraudo-
lenta. Né poi la natura di beni personali dei mobi-
li in questione e non aziendali può assumere rilie-
vo, perché é ben noto che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri e l'acquisizio-
ne al fallimento, così come i fatti di distrazione,
dissipazione, distruzione occultamento, dissimula-
zione possono avere ad oggetto non solo il patrimo-
nio aziendale, ma il patrimonio del fallito, inte-
so come il complesso di tutti i rapporti giuridici economicamente valutabili che fanno capo a tale sog-
getto: Che poi da tutto quanto rilevato dai giudici di merito e da quanto fin qui prospettato, risulti in modo chiaro ed inequivocabile la causa sinunandi del patto in esame é circostanza che non può revo-
carsi in dubbio, dal momento che é pacifico ed in-
contestabile che i mobili dissimulati erano stati acquistati dal LI ed erano perciò entrati nel suo patrimonio, fin dal lontano 1970.
Quanto agli ulteriori motivi redatti per conto del-
l'imputato TR dall'avv. Gaito deve rilevarsi che di essi non può tenersi conto in questa sede.
Trattasi infatti di motivi redatti da avvocato la 38 cui nomina, avvenuta successivamente alla dichiara-
zione di ricorso, é stata conferita avanti a cancel-
liere diverso da quello in cui fu fatta la dichia-
razione di ricorso. Invero il TR nominò l'avv.
Enzo Gaito innanzi al Cancelliere della Pretura
di Viterbo (f. 100) e cioé innanzi ad un ufficio diverso da quello della dichiarazione di impugna-
ziane (f. 100).Va comunque rilevato che tali moti-
vi ricalcano le argomentazioni difensive già prese in esame circa la validità ed efficacia, nella fatti-
specie, del patto in questione. Del tutto priva di pregio é la tesi secondo la quale né il fallità, né
i coimputati avevano operato alcunché per sottrar-
re i mobili al fallimento, tant'é che essi furono acquisiti de plano dal curatore, giacché tutto era rimasto nel limbro delle intenzioni, fuori dell'am-
bito di una condotta giuridicamente apprezzabile nell'economia del delitto. Si é già detto ed é op-
portuno ripeterlo, che il patto fu concluso, sotto-
scritto e poi registrato e addirittura depositato presso la Cancelleria del Tribunale, sicché non é imma-
ginabile né possibile parlare di semplice intenzio-
ne non seguita da una condotta giuridicamente apprez-
zabile. Né può parlarsi di semplice reato tentato con successiva desistenza dall'azione, perché la dissimulazione dei beni si perfezionò già con l'ac-
-39
-
cordo fraudolento e si estese ulteriormente con la sua successiva registrazione producente addirittu-
ra piena efficacia verso i terzi sul punto della certezza della data. L'intervento del fallimento azionò poi la punibilità del reato. Non perciò
configurabile l'ipotesi del tentativo, come subor-
dinatamente, invocata dal difensore del TR e anche da quello del TI. E infine sul punto va peraltro ritenuto in fatto
- il che é ulterior-
mente determinante che solo in un secondo momen-
-
to il LI denunzio al curatore l'accordo si-
mulatorio (vedere motivazione in fatto).
Non sussistono quindi i vizi di motivazione e gli errori di diritto che i due predetti ricorrenti han-
no prospettato. I giudici di appello non solo non hanno omesso alcuna indagine o travisato fatti o posto in essere violazioni di legge, ma hanno, al di là del principale e già decisivo e assorbente motivo che i vizi eventuali del patto erano del tutto irrilevanti ai fini penalistici, ben precisato,
chiarito ed osservato che il patto era comunque va-
lido, che era simultaneo e perfettamente opponibile ai terzi.
L'elemento oggettivo del reato di banca- - rotta fraudolenta come contestato anche nella for-
-40
ma della dissimulazione, non può essere ritenuto inesistenti o carente, sicché le contrarie tesi dei ricorrenti sul punto vanno disattese e rigettate.
Resta ora da esaminare, una volta accerta-
to e stabilito che la dissimulazione fu consumata e che quindi sul piano penalistico non possono sor-
gere dubbi sull'esistenza del reato come contesta-
to, quanto al profilo oggettivo e cioé dell'elemen-
to materiale e quanto alla stessa idoneità della scrittura a costituire atto pienamente dissimula-
torio dei beni mobili del LI, se vi fu effettion
Se vi menettiva partecipazione del TR e del TI all'illecito indubbiamente addebitabi-
le anche sotto il profilo soggettivo al LI.
E occorre inoltre verificare e stabilire se ai due predetti ricorrenti é dato addebitare d'aver agi-
to dolosamente e cioé con la coscienza e volontà
di compiere l'atto dissimulatorio con la consape-
volezza del pericolo di recare pregiudizio alle ra-
gioni dei creditori fallimentari.
Su questo punto la sentenza impugnata non può essere condivisa e va perciò annullata, fer-
me ovviamente restando tutte le considerazioni e i rilievi che hanno portato a concludere sulla in- fondatezza della tesi dei ricorrenti circa l'inesi-
- 41
-
stenza della stessa frode per inidoneità dell'atto a produrre un qualsiasi effetto pregiudizievole per i creditori fallimentari.
Al riguardo ed esaminando per prima la posizione del TI, va rilevato che i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il dolo a carico dello stesso, sul presupposto che anzitutto, sia per i rapporti di amicizia con il LI, sia perché
abitanti entrambi in un piccolo centro come Bagnaia dove " tutti sanno tutto di tutti", non poteva non ritenersi sussistente la piena conoscenza da parte del TI dello stato d'insolvenza dell'amico.
Ed hanno poi rilevato che sul punto non poteva se-
gorsi la pronunzia assolutoria dubitativa adotta-
ta dai primi giudici, non potendosi ignorare le disinteressate dichiarazioni del LI che si era appunto rivolto al TI proprio perché suo amico d'infanzia, non tacendogli ovviamente come stessero le cose. Sempre sul punto i giudici di ap-:
pello rilevavano infine che i tentativi del Petret-
ti di accreditare la tesi secondo cui egli aveva ritenuto che l'atto fosse privo di qualsiasi valore legale, avendo avuto assicurazione dal TR, che si trattasse di un "giro di parole", di un espedien- -42 te qualsiasi "per togliersi dai piedi" iL LI,
erano indici di una tesi troppo puerile perché po-
tesse aver successo. Tale motivazione é censurata dal ricorrente il quale ne rileva la carenza. Le
censure sono fondate. Invero dal processo logico sviluppato dalla Corte di merito non é dato appieno desumere le ragioni che hanno condotto ad una sta-
tuizione di condanna, a fronte di una pronuncia con formula dubitativa adottata dal Tribunale. Man-
ca in realtà, pur nella pregevole motivazione del-
la sentenza impugnata una più approfondita disamina logico-giuridca. Non si é in particolare tenuto conto delle dichiarazioni rese al dibattimento dal
LI il quale aveva rilevato che sino ad un me-
se prima del fallimento aveva circa 16 dipendenti, che non aveva mai avuto con il TI rapporti di-
versi da quelli di amicizia, che nel 1979 aveva
parlato con l'avy. ■ TR per chiedergli se il riservato dominio (quello del 1979) era stato fat-
to o meno, che non aveva più parlato con il Pe-
tretti o almeno non si ricordava di averlo fatto.
Tali dichiarazioni, trascurate dai giudici di ap-
pello, vanno prese in esame in un nuovo giudizio di merito onde por stabilire appunto se esse non
confliggano o meno con gli elementi posti a base della pronunzia di condanna. Del pari carente appa-
- 43 re la motivazione della sentenza impugnata laddove,
partendo dalla promessa che il LI si era rivol-
to al TI proprio perché suo amico, ne trae
poi apoditticamente, la conseguenza, e cioé solo
con riferimento a tale rapporto di amicizia che non poteva ovviamente esso LI aver taciuto all'ami-
Co come stessero le cose e cioé che versasse in sta-
to di decozione.
Manca
In tale ragionamento mare l'indicazione e la coordi nazione degli elementi da cui é stato tratto il con-
vincimento di colpevolezza e soprattutto fa difet-
to quell'approfondimento del tema che, sia per la difformità dalla pronunzia di primo grado, sia per-
ché l'episodio contestato al TI in concorso con il LI, costituiva solo un isolato aspet-
to della più vasta vicenda di fatti di bancarotta contestati all'imputato, principale, andava invece compiuto e sviluppato. Né al riguardo può essere trascurato che, trattandosi del concorso di un extraneus al fallimento, il giudice di merito deve anche dimostrare che l'attività del terzo di coope-
razione con il fallito sia stata efficace per la produzione dell'evento e svolta con la consapevolez-
za e la volontà di aiutare l'imprenditore in dis- 44
- sesto a frustrare quanto predisposto dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa.
Il giudice di rinvio, pertanto, sulla base delle dianzi svolte considerazione e di tutti i rilievi come prospettati dal ricorrente sul punto, dovrà
quindi riesaminare con una nuova valutazione di me-
rito, se il TI agi ed operò in modo influente sul piano causale per la produzione dell'evento e con la consapevolezza e la volontà di aiutare nel-
l'attività dissimulatoria, il LI nella sua qualità d'imprenditore commerciale in stato di dis-
sesto.
Quanto al TR va rilevato che la Corte di me-
rito ne ha ritenuto sussistente la malafede sulla base delle dichiarazioni del fallito LI se-
condo le quali il TR era stato da lui avvici-
nato, per conoscere come avrebbe dovuto agire, sot-
to il profilo giuridico per salvare i mobili di ca-
sa, ricevendo il consiglio del patto di riservato dominio. Secondo la Corte, perciò, il TR sa-
peva perfettamente come stavano le cose e non essen-
dosi limitato ad un parere tecnico, ma avendo consi-
gliato lo stratagemma da adottare ed avendo svolto l'attività necessaria, aveva esorbitato dai suoi doveri professionali e si era reso corresponsabile. E' evidente, nella stessa dianzi indicata prospet-
- 45- tazione dei motivi con i quali il giudice di appel- lo ha esaminato e deciso la posizione del TR,
la carenza di motivazione denunziata dal ricorren-
te. Apoditticamente si afferma infatti che il Tra-
sarti, avendo ricevuto la richiesta del LI e avendo quindi dato il ricordato consiglio, redigen-
do poi la scrittura e curandone la sua registrazio- ne, non poteva non sapere come stessero effettiva- mente le cose. Si omette così ragionando, di con-
siderare che il patto simulato avrebbe potuto ben riguardare anche affari solo personali e familiari o attività compiute per sfuggire a mere esecuzione individuali • non a fatti fallimentari. Comunque
non v'é indicazione o prospettazione degli elemen-
ti atti a far ritenere che esso TR avesse operato con la consapevolezza e la volontà di aiu-
tare il LI nella sua qualità di imprendito-
re commerciale in stato di decozione conoscendone appunto tale stato. La Corte di merito non ha poi te- nuto conto che anche se il LI era stato qual-
che volta cliente del TR, quest'ultimo era invece il legale abituale e di fiducia del TI
sicché la redazione di un patto di riservato dominic era un atto del tutto usuale nell'attività di com- - mercio svolta dal mobiliere TI e non poteva
-46 una richiesta in tal senso apparire di per sé so-
spetta.
Certo nella disamina sulla posizione del TR
non andranno trascurate dal giudice di rinvio le risultanze in fatto indicate a f. 11 della impugna ta sentenza. Ciò che necessità é che vi sia una nuova più approfondita disamina di tutto il ma-
teriale probatorio, una più penetrante valutazione di tutti gli elementi esistenti, con un loro logi-
co coordinamento. E l'indagine che si richiede é
tanto più necessaria e opportuna sol che si pensi che in primo grado v'era stata pronunzia diversa e certo più favorevole anche se il proscioglimen- pronunzi to era stato solo con formula dubitativa che an-
dava confutata in modo ben più compiuto di quanto invece risulta fatto con la sentenza impugnata.
Va infine rilevato che il nuovo esame non potrà
ovviamente prescindere dai principi che questa
Corte ha indicato in tema non solo di concorso dell'extraneus nel reato proprio del fallito, ma anche con riguardo all'eventuale possibilità
di concorso di un legale nell'attività illecita penalmente del proprio cliente. Secondo questa
Corte, il legale che indica al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori
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viola l'obbligo della correttezza professionale,
non anche la norma penale che punisce i fatti di distrazione commessi dall'imprenditore commercia-
le. Concorre con quest'ultimo nel delitto di ban-
carotta fraudolenta se oltre a consigliare il clien+
te sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori lo assiste nella stipulazione dei relati-
vi negozi simulati. (Cass. Sez. V, 23 ottobre 1978
ric. CEI in Cass. Pen., maggio-giugno 1980 pag.919)
E' poi ovviamente necessario che vi sia stata con-
sapevolezza e volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa.
E ancora più di recente con sentenza del 7 novem- bre 1985 ric. Verzolla in Cass. Pen., luglio 1987
n.1203 si é affermato che "in materia di bancarot-
ta se ad un fatto di distrazione si accompagnano prestazioni professionali dal legale dell'impren-
ditore, non perciò solo é configurabile un concor-
so nel reato.
Ed esula il concorso anche se il legale, violando l'obbligo della correttezza professionale indichi al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla ga-
ranzia dei creditori. Ma se il legale non si limiti - a servizi professionali e si faccia, invece, idea-
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tore e programmatore degli atti di distrazione o ad-
dirittura li programmi o li suggerisca in un ambi-
to che lo vede gestore o coogestore dell'impresa,
allora egli rispondera della bancarotta, secondo
i casi, come concorrente extraneus o come ammini-
stratore di fatto".
L'impugnata sentenza va perciò annullata con rin-
vio nei confronti del TI e del TR nei limiti indicati nella motivazione che precede e cioé con riferimento alla valutazione dell'elemen-
to soggettivo del reato in relazione ai principi anche del concorso dell'extraneus nel reato pro-
prio commesso dall'imprenditore commerciale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla l'impugna-
ta sentenza nei confronti del TI AN e del TR SE, con rinvio ad altra Sezio-
ne della Corte di Appello di Roma, per nuovo esa-
-me sul punto dell'elemento soggettivo del reato.
Annulla altresì l'impugnata sentenza nei confronti di LI NO e di PO IA IA in ordine al reato di bancarotta semplice, perché estin-
to per amnistia. Elimina nei confronti del LI
la pena inflitta, nella misura di quindici giorni di reclusione per tale reato, come incremento per 49
la continuazione.
Dichiara inammissibili, nel resto i ricorsi del
LI e della PO, nonché inammissibili ta-
li ricorsi anche agli effetti civili.
Rigetta il ricorso del DE RG che con-
danna alle spese processuali e alla somma di Lire
500.000 alla Cassa delle Ammende.
Roma, 19 aprile 1988.
IL PRESIDENTE
Ecc. dott. MIRTO ALOISI линой
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. TR SA
The Lakem Depositata in Cancelleria
IL IL CANCELLIERE
- 6 GIU 1988 Delfini don. Repato
IL CANCELLIERE