Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
Il giudice di pace che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno ex art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche nell'ipotesi di contestuale remissione di querela, non può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2012, n. 9472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9472 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
I
Ej
9472 / 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/01/2012
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - N.155/2012 SENTENZA
Dott. FRANCESCO MARZANO Dott. VINCENZO ROMIS Rel
-Rel. Consigliere -REGISTRO GENERALE
N. 27195/2011
- Consigliere - Dott. GIACOMO FOTI
- Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA
- Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AN OP N. IL 26/01/1980
avverso la sentenza n. 3/2011 GIUDICE DI PACE di CENTO, del
01/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2012 la relazione fatta dal che ha concluso per Stat Persona del Dott. Elixerette Penfie Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ворил purge rimisниза lamitatemuita alle condanna e l fragements delle spese processual..разеш ив поения .
K
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Il Giudice di Pace di Cento pronunciava declaratoria di estinzione del reato per avvenuta riparazione del danno, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 274/2000, nei confronti di NI
CO. Nella motivazione il giudicante dava anche atto dell'intervenuta remissione della querela con accettazione, ma riteneva più favorevole per l'imputato la formula dell'improcedibilità per l'intervenuta riparazione, condannando però l'imputato alle spese processuali, attribuendogli in dispositivo, al riguardo, la veste di "querelato".
Ricorre per cassazione l'NI deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge per la condanna alle spese processuali.
Il ricorso fondato per quanto di ragione.
Ed invero, la condanna alle spese processuali, nel caso di improcedibilità per remissione di querela, è prevista a carico del querelato, salvo diverso accordo tra le parti;
ma un'analoga disposizione non è prevista per l'imputato nei cui confronti venga pronunciata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 della legge n. 274/2000: né rileva, nella concreta fattispecie, che sia intervenuta remissione di querela e che il giudice abbia indicato l'imputato come "querelato" - posto che è stata ritenuta dal giudice prevalente, e più favorevole, la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 della legge n. 274/2000.
L'impugnata sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell'NI al pagamento delle spese processuali, con eliminazione di detta statuizione.
P.Q M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, che elimina.
Roma, 24 gennaio 2012
Il Presidente
Il Consigliere estensore rancesco Marzano)france Плешко Пош у (Vincenzo Romis) упаж ноnances to Martanно
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 MAR. 2012 A DICAS M
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R
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Giulio Mana TIBERIO S
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