Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerato, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo, appunto, di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati ne' sulla somma originaria, ne' sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2002, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RM NC e IC CI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NUZZO, difesi dall'avvocato GIOVANNI DI GIANDOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
L'ITALICA ASSIC. S.P.A., corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti dr. Vito Creti e Dr. Andrea Cerretti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AUTOTRASPORTI DI RI AL & LO AN S.N.C.;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 17983/98 proposto da:
AUTOTRASPORTI DI RI AL & LO AN S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BUFALOTTA 73, presso lo studio dell'avvocato POMPILIA ROSSI, difesa dall'avvocato EDUARDO STEFANO BERARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RM NC, IC CI, L'ITALICA ASS. S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 139/97 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, emessa il 23/12/97 e depositata il 31/12/97 (R.G. 26/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Giovanni DI GIANDOMENICO;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito l'Avvocato Eduardo BERARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del II motivo del ricorso principale, l'assorbimento del IV motivo, il rigetto del I e III motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa ex art. 186 quater c.p.c. in data 20.10.1995 il Presidente Istruttore del Tribunale di Isernia, ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente del furgone IVECO nella causazione dell'incidente stradale in cui avevano riportato lesioni personali GE FR e CI IN, ingiungeva alla società assicuratrice L'Italica s.p.a. e alla società Autotrasporti s.n.c. di CC UA e PI ER di pagare di pagare in solido al GE ed alla CI la complessiva somma di £. 978.719.000, detratto l'acconto versato di £ 650.000.000 (£ 885.894.000 al GE e £ 92.825.000 alla CI) oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura complessiva del 12 % annuo dal fatto alla data del pagamento dell'acconto sull'intera somma e da tale data al soddisfo sul residuo di £ 328.719.000 oltre le spese del giudizio e quelle della esperita c.t.u. Interveniva rinuncia alla prosecuzione del giudizio da parte dei convenuti notificata agli attori GE e CI e depositata in cancelleria il 28.2.96.
Proponevano appello il GE e la CI in ordine al quantum. Resistevano in giudizio le appellate proponendo inoltre appello incidentale.
Con sentenza 23 - 31.12.97 la Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rideterminava in £ 808.069.275 ed in £ 316.000.000 le somme dovute a GE FR rispettivamente per danno biologico e danno morale, oltre "...interessi nella misura legale e rivalutazione secondo gli indici ISTAT, quest'ultima solo limitatamente alla quota percentuale eccedente l'indennizzo già ricoperto dagli interessi legali, dal 1/1/1997 al soddisfo...":
rideterminava in £ 236.005.000 la somma dovuta al predetto GE per danno patrimoniale, oltre "...interessi nella misura legale e rivalutazione secondo gli indici ISTAT, quest'ultima con la limitazione come sopra indicata, dall'epoca dell'incidente al soddisfo..."; confermava nel resto l'impugnata ordinanza;
compensava per metà le spese del grado e condannava le appellate società al pagamento in favore degli appellanti del residuo 50% liquidato in complessive £ 11.763.000, "....oltre quanto dovuto per legge....". Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione GE FR e CI IN con quattro motivi illustrati anche con memoria.
Ha resistito con controricorso e memoria la s.p.a. L'Italica. Ha resistito anche la Autotrasporti di CC UA e PI ER s.n.c. con controricorso e proponendo inoltre ricorso incidentale.
Con ordinanza 6.4.2001 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso incidentale alla soc. Italica.
La ricorrente incidentale ha provveduto ritualmente a detta notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.
Con il primo motivo, concernente GE FR, i ricorrenti principali denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss. 2056 e 1223 c.c. e 32 cost. , 360 n. 3 e 5 c.p.c. Omessa valutazione del danno estetico" lamentando che la Corte di merito non ha individuato il profilo "estetico" del più ampio danno biologico.
Il motivo non può essere accolto. Infatti dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che detta Corte ha inteso liquidare anche il danno estetico (che è infatti oggetto di argomentazioni da parte del Giudicante) nell'ambito del danno biologico (il che è assolutamente conforme alle norme ed ai principi di diritto in questione). Nè la motivazione è censurabile per il fatto che la motivazione circa la liquidazione del danno biologico ha avuto per oggetto solo il medesimo nel suo complesso e non contiene una trattazione autonoma e specifica di quella sua componente che è costituita, appunto, dal danno estetico.
Va infatti affermato il seguente principio di diritto: Nella nozione di danno biologico rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè, principalmente, i danni estetici, quelli alla vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica;
dato che l'infortunato ha diritto ad ottenere il completo risarcimento del danno biologico in tutti i suoi aspetti, il Giudice di merito, qualora decida di assumere come criterio di liquidazione equitativa quello che si basa sul "punto di invalidità" deve modificare l'entità del valore suddetto (qualora ne sussistano i presupposti, e con congrua motivazione, anche al di là del 50%) in relazione a tutte le peculiarità della fattispecie concreta, così da assicurare l'integrale risarcimento del danno in esame in tutte le sue componenti che ritenga presenti in detta fattispecie. In altri termini dalla motivazione di detto Giudice deve emergere che questi ha tenuto conto di tutte le componenti del danno biologico ritenute presenti nella fattispecie;
ma ciò non implica che sia tenuto ad esporre una motivazione specifica ed autonoma per ciascuna di dette componenti.
Sulla base di quanto sopra la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto in esame deve ritenersi immune dai vizi denunciati in quanto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.
Con il secondo motivo, concernente GE FR, i ricorrenti principali denunciano "...Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss., 2056, 1223 e 1219, comma 2 n. 1), c.c., 360. n. 3 e 5. c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa tale punto della controversia. - a. Erronea quantificazione del danno biologico e del danno morale per illegittima applicazione del criterio di determinazione dello stesso in relazione alle "peculiarità socio economiche del Molise"..." rilevando che dette peculiarità avrebbero dovuto condurre ad un incremento e non ad una decurtazione del 10% rispetto alle tabelle formulate per la Campania;
denunciano inoltre "...b. erronea quantificazione del danno biologico e morale per illegittimità del criterio di determinazione della rivalutazione e del calcolo degli interessi..." lamentando : - l'oscurità sul punto della decisione;
- che dal dispositivo sembra doversi desumere che gli interessi decorrano erroneamente dal 1° gennaio 1997 in quanto in tale data risultano approvate le ultime tabelle di determinazione del punto percentuale di invalidità permanente per la Campania;
- che la Corte di merito confonde i concetti di approvazione -aggiornamento e di rivalutazione;
- che comunque irrazionale ed incomprensibile è l'inglobamento nelle "Tabelle aggiornate" anche degli interessi dovuti;
- che gli interessi vanno calcolati sulla somma rivalutata;
- che va corretta anche la non chiara parte del dispositivo in cui si legge con riferimento alla rivalutazione "... quest'ultima solo limitatamente alla quota percentuale eccedente l'indennizzo già ricoperto dagli interessi legali...".
Il motivo deve ritenersi fondato per quanto di ragione. Le doglianze sono inammissibili per ciò che concerne la determinazione della "misura" del " punto" anche in relazione alle "peculiarità socio-economiche del Molise" per due ragioni ciascuna delle quali decisiva già da sola: -A) in quanto tutte le argomentazioni dei ricorrenti si basano in concreto sul P.I.L. e sui "consumi finali interni"; e cioè su realtà strettamente economiche non coincidenti con dette "peculiarità socio-economiche" (concetto più ampio anche dal punto di vista esclusivamente economico e comunque comprendente anche le peculiarità "sociali" e cioè caratteristiche chiaramente ulteriori rispetto alle caratteristiche strettamente economiche); e pertanto si collocano su un piano non coincidente con quello della motivazione;
in altri termini espongono critiche non aventi ritualmente ad oggetto il concetto che la Corte ha posto a base della sua tesi;
- B) in quanto in sostanza la Corte di merito ha inteso far riferimento alle tabelle da essa abitualmente applicate per il Molise giustificando tale scelta essenzialmente in base al fatto che si trattava del "..proprio indirizzo giurisprudenziale..."; mentre la spiegazione di come è pervenuta alla determinazione delle medesime (comprendente anche la valutazione delle predette "peculiarità socio-economiche") costituisce in realtà solo una motivazione ad abundantiam;
con la conseguenza che le doglianze che la concernono debbono ritenersi irrilevanti e quindi inammissibili, prima ancora che prive di pregio a causa del fatto che si è in ogni caso di fronte a valutazioni di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni da vizi logici o giuridici. Non sembra inutile aggiungere, come ulteriori ragioni di inammissibilità, che stabilire, sulla base del PIL e dei consumi finali interni, se le suddette "peculiarità" avrebbero dovuto indurre ad un incremento invece che ad una riduzione costituisce in realtà un giudizio tipicamente di merito (e non un mero giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.) che non può essere richiesto a questa Corte;
e che in ogni caso, anche a prescindere da quanto ora esposto, non può essere esaminato- in quanto la produzione deve ritenersi inammissibile ex art. 372 c.p.c.- il documento (costituente la base delle doglianze in esame) concernente PIL e consumi finali interni prodotto dalle parti ricorrenti in udienza.
Anche l'assunto circa interessi e rivalutazione non può essere accolto. Infatti va confermato quanto questa Corte Suprema ha più volte affermato e cioè che gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata (v. tra le altre Cass. S.U. 1712/95: "Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuato "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio"; cfr. anche tra le altre Cass. n. 10291 del 27.7.01 e Cass. n. 492 del 15.1.01). Le ulteriori doglianze sono invece fondate (con riferimento sia al danno biologico che a quello morale;
i ricorrenti non hanno esteso ritualmente le loro doglianze al danno patrimoniale). Infatti è privo di una valida base giuridica (ed è inoltre privo di motivazione sufficiente in quanto sostanzialmente espresso in termini apodittici) l'assunto che gli interessi debbano decorrere dal c.d. "aggiornamento" delle tabelle . Altrettanto va rilevato con riferimento all'assunto che la rivalutazione spetta solo "limitatamente alla quota percentuale eccedente l'indennizzo già ricoperto dagli interessi legali".
Nella specie la Corte di Appello ha tenuto conto della svalutazione nel senso che ha ritenuto già inglobata nelle tabelle quella fino al giorno 1.1.97 (con valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi lamentati) ed ha ritenuto di dover liquidare quella successiva.
Avrebbe dovuto applicare i seguenti principi di diritto. In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito sulla somma riconosciuta deve essere liquidato, oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito (danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento (la quale se tempestivamente corrisposta avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario); qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non debbono essere calcolati nè sulla somma originaria, ne' sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (cfr. tra le altre , in tema di decorrenza di detti interessi, nel caso di responsabilità extracontrattuale Cass. n. 637 del 27/01/1996: " Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda").
In conclusione nella specie la Corte di merito ha errato sia in tema di rivalutazione che in tema di interessi.
Quanto alla prima è opportuno aggiungere che l'assunto secondo cui essa è dovuta solo nella misura eccedente "...l'indennizzo già ricoperto dagli interessi..." costituisce una tesi non chiara, e che comunque non appare conforme ai principi di diritto supra esposti, in quanto sembra comportare in realtà solo la liquidazione della rivalutazione se questa si concreti in una percentuale superiore a quella degli interessi.
Con il terzo motivo, concernente CI IN, i ricorrenti principali denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss. 2056, 1223 c.c., 360 nn. 3 e 5 c.p.c., 32 e 3 cost. Omessa e contraddittoria motivazione circa la decurtazione del risarcimento del danno da mancata procreazione alla CI" rilevando che se (come nella specie) la relazione ha carattere di stabilità, di durata e di serietà, al partner spettano gli stessi diritti risarcitori del coniuge;
e che, una volta riconosciuto l'an, "....non può riconoscersi per il quantum una somma assai minore del dovuto quasi che fosse un modo gentile per accontentare una richiesta ardita...".
Tale motivo appare privo di pregio.
Infatti la Corte di merito ha esposto una motivazione (la quale appare essenzialmente basata su due elementi: -a) la CI sposò il GE accettando le condizioni in cui si trovava, -b) la sua "...incapacità sessuale non è diretta...") che nell'ambito di una valutazione equitativa deve ritenersi sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 360, n. 3 c.p.c.. Illegittimità della parziale compensazione della spese" rilevando che, una volta accolti i motivi dei ricorrenti, cade ogni ragione per la compensazione delle spese.
Questo motivo deve ritenersi assorbito in quanto sul punto dovrà pronunciarsi il Giudice del rinvio.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale la Autotrasporti di CC UA e PI ER s.n.c. assume con riferimento al danno biologico che nella specie, il cosiddetto "punto di invalidità" si deve determinare, in assenza di locali tabelle, sulla base del valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10% aumentabile fino al 50% al fine di consentire al Giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta;
sempre secondo detta ricorrente incidentale "...Alla liquidazione del danno biologico consegue quella del danno morale nella nota percentuale...".
Il motivo deve ritenersi privo di pregio in quanto si è di fronte a valutazioni di merito che (v. quanto sopra già esposto) si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni dai vizi lamentati.
L'impugnata decisione va dunque cassata in relazione al secondo motivo accolto per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Napoli;
a detto giudice di rinvio va rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso principale;
rigetta il primo ed il terzo motivo di detto ricorso e dichiara assorbito il quarto;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa l'impugnata decisione in relazione al predetto motivo accolto per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma il 5 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002