Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
Lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria procede all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità. (Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio il provvedimento del Tribunale, ha configurato, in assenza di interruzione delle ricerche degli organi investigativi, lo stato di quasi flagranza in un caso di arresto, susseguente ad inseguimento, effettuato da agenti di P.G. immediatamente sopraggiunti in ausilio dei colleghi per primi intervenuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2016, n. 17709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17709 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
1 7 7 09/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez. 496 Giacomo Paoloni - Presidente - CC - 12/04/2016 Domenico Carcano Emilia Anna Giordano R.G.N. 32340/2015 Gaetano De Amicis - Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA (un) sul ricorso proposto da P.M. c/o TRIBUNALE Di PiSA cl BA LI, n. il 15/03/1986 BA AC, n. il 29/08/1982 avverso l'ordinanza del 17/10/2014 del Tribunale di Pisa sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. 3 RITENUTO IN FATTO 1. Il P.M. presso il Tribunale di Pisa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 17 ottobre 2014 dal Tribunale di Pisa, che a seguito dell'instaurazione di giudizio direttissimo decideva di non convalidare l'arresto operato nei confronti di BA LI e BA AC per il reato di cui agli artt. 110, 337, 338 cod. pen., disponendo altresì l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, con restituzione degli atti al P.M. .
2. Il ricorrente ha dedotto, al riguardo, violazioni di legge ex artt. 381, quarto comma e 384 cod. proc. pen., per avere il Giudice erroneamente escluso il requisito della quasi flagranza del reato, essendo stati i due arrestati rintracciati all'interno di un campo nomadi da altri agenti, mentre i primi si erano posti all'inseguimento di un'altra autovettura che dai controlli risultava oggetto di furto. Il Tribunale, tuttavia, avrebbe dovuto tener conto del fatto che i responsabili del reato di resistenza sono stati tempestivamente rintracciati, dopo un inseguimento effettuato da altri agenti di P.G. sopraggiunti in ausilio del primo equipaggio, che si era fermato a controllare una delle due autovetture coinvolte nel fatto, abbandonata sulla strada e guidata da un conducente ignoto datosi alla fuga nei campi, mentre i due arrestati si trovavano alla guida dell'altra autovettura - che viaggiava anch'essa ad alta velocità come la prima e che veniva rinvenuta parcheggiata nei pressi dell'accampamento nomadi, ove gli imputati venivano identificati e poi tratti in arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nei termini di fatto su prospettati, sì come in effetti chiaramente emergenti dal contenuto del relativo verbale d'arresto del 17 ottobre 2014, è fondato e va accolto, non avendo l'impugnata ordinanza fatto buon governo della regula iuris da questa Suprema Corte più volte stabilita, secondo cui lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità (Sez. 1, n. 6916 del 24/11/2011, dep. 22/02/2012, Rv. 252915; Sez. 1, n. 23560 del 15/03/2006, dep. 06/07/2006, Rv. 235259). La nozione di inseguimento del reo, nell'ambito della cosiddetta quasi flagranza del reato, ricomprende infatti l'azione di ricerca immediatamente posta in essere, ли 1 anche se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti (Sez. 2, n. 44369 del 10/11/2010, dep. 16/12/2010, Rv. 249169). Non è, dunque, necessariamente richiesta la coincidenza fra il momento iniziale della fuga e quello in cui inizia l'inseguimento, purché l'arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia terminato l'inseguimento (Sez. 5, n. 2738 del 07/06/1999, dep. 01/09/1999, Rv. 214469). Nel caso di specie, alla stregua dei su illustrati elementi di fatto, non risulta alcuna interruzione delle ricerche effettuate dagli organi investigativi, poiché la P.G. ha agito nell'immediatezza dei fatti, senza soluzione di continuità, con l'ausilio di un altro equipaggio radiomobile che, nel medesimo contesto spazio-temporale in cui aveva operato il primo, ha proseguito l'attività di inseguimento di una delle due autovetture viaggianti a forte velocità - che aveva poco prima bloccato il transito alla pattuglia dei Carabinieri ed impedito loro di svolgere l'attività di servizio favorendo, al contempo, la fuga dell'ignoto conducente l'altra autovettura effettuando l'identificazione e l'arresto di coloro che vi si trovavano a bordo.
2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché gli arresti di BA LI e BA AC sono stati eseguiti legittimamente. Così deciso il 12 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Raolohi Gaetano De Amicis have DEPOSITATO IN CANCELLERIA| IL 28 APR 2016 DEC . PO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U S M Piera Esposito U N N