Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di inquinamento atmosferico, i punti di emissione installati solo per esigenze di igiene e/o sicurezza degli ambienti di lavoro non richiedono l'autorizzazione regionale, con conseguente non configurabilità, in difetto, del reato di cui agli artt. 6 e 24 del D. P. R. 24 maggio 1998 n. 203, atteso che l'allegato 1 al citato D.P.R. comprende (al punto 23) tra le attività con emissioni poco significative gli sfiati e i ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, attività che non richiedono, ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.P.R., l'autorizzazione regionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 15171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15171 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Claudio VITALONE Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) "
Dott. Vittorio VANGELISTA "
Dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 17.2.1999 dal pretore di Firenze. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Vittorio Meloni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena;
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 17.2.1999 il pretore di Firenze ha dichiarato RI PE colpevole del reato di cui agli artt. 6 e 24 DPR 203/1988 per aver costruito sette impianti di emissione in atmosfera senza la prescritta autorizzazione (accertato in Signa il 14.11.1998), e per l'effetto l'ha condannato alla pena di lire 1.500.000 di ammenda (sostituita la pena di due mesi di arresto con lire 450.000 di ammenda), con i doppi benefici di legge, subordinando quello della sospensione condizionale della pena al conseguimento dell'autorizzazione all'emissione. In particolare il giudice ha ritenuto che gli impianti di emissione (estrattori) fossero nuovi, e cioè costruiti dopo l'entrata in vigore dei DPR 203/19988 (L.7.1.1998), giacché l'imputato non aveva dimostrato che erano stati costruiti prima del luglio 1988, anche se erano stati prescritti dalla USL sin dal 16.9.1986.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi a sostegno. In particolare lamenta:
2.1 - violazione della norma incriminatrice e degli artt. 187 e 192 c.p.p., nonché contraddittorietà della motivazione, laddove la sentenza impugnata non ha ritenuto gli impianti come "nuovi", ponendo invece a carico dell'imputato l'onere di provare che erano già "esistenti";
2.2 - violazione della norma incriminatrice e del DPR 25.7.1991, atteso che si trattava di estrattori istallati per esigenze di protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, come tali ritenuti emissioni poco significative al sensi del n. 23 Allegato 1 del citato DPR e quindi sottratte alla applicazione del DPR 203/1988;
2.3 - violazione dell'art. 163 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, che non era stata richiesta.
Motivi della decisione
3 - I primi due motivi sono fondati.
Va premesso che - come risulta pacificamente - in data 16.8.1986 la USL territorialmente competente, durante un sopralluogo effettuato presso il colorificio Zaracolor s.r.l. gestito dall'imputato, avendo accertato alcune violazioni delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro (DPR 547/1955 e DPR 303/1956), impose alla società - tra l'altro - di istallare "nel più breve tempo possibile" nel reparto smalti una idonea aspirazione in prossimità del miscelatore e una cappa aspirante sopra le bilance usate per il dosaggio e la pesatura delle sostanze liquide e polverose. Gli impianti aspiratori furono quindi istallati, ma senza l'autorizzazione prescritta dal D.P.R. 24.5.1988 n. 203. Questo decreto tuttavia prevede una disciplina differenziata. Infatti, per impianti esistenti prima dell'entrata in vigore dei decreto (L.1.7.1988) doveva essere presentata alla regione domanda di autorizzazione entro dodici mesi dalla data suddetta, sicché la continuazione dell'esercizio senza aver presentato la domanda nel termine prescritto era punita con l'arresto fino a due anni o con da lire 500.000 a lire 2.000.000 (artt. 12 e 25 del decreto). Mentre per gli impianti "nuovi" istallati dopo quella data è necessaria l'autorizzazione preventiva, sicché chi li costruisce e li utilizza senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni o all'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 (in origine la pena era congiunta, ma poi è sventata alternativa a seguito della sentenza 234/1997 della Corte cost.: per conseguenza, la pena congiunta irrogata dal pretore, benché sostituita ex art. 53 legge 689/1981, è comunque illegale) (artt. 6 e 24 del decreto).
Ciò posto, il pubblico ministero doveva provare e il giudice accertare se gli impianti de quibus erano "esistenti" o "nuovi", al fine di irrogare la relativa sanzione penale (che era leggermente più favorevole per i primi). In altri termini il giudice non poteva ritenere nuovi gli impianti, sol perché l'imputato non aveva provato che erano stati istallati prima del 1.7.1988.
4 - Peraltro, nella fattispecie concreta, il problema è superato in seguito all'approvazione del piano energetico nazionale e alla normativa che si é succeduta nella soggetta materia. Infatti, secondo l'art. 17, comma 2, del DPR 203/1988, dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, agli impianti di nuova costruzione sono applicate, anche in deroga alle disposizioni dello stesso decreto, le procedure definite del piano medesimo. Orbene, con il D.P.C.M.. 21.7.1989 è stato approvato un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 203/1988, che ha definito l'ambito di applicazione di quest'ultimo, escludendone alcuni tipi di impianto (alcuni impianti termici, gli impianti di climatizzazione, e altri). In seguito è stato approvato un nuovo atto di indirizzo modificativo del precedente, emanato con D.P.R. 25.7.1991 (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.h) legge 12.1.1991 n. 13 gli atti di indirizzo dell'attività amministrativa delle regioni devono essere emanati con decreto del presidente della Repubblica), il quale ha introdotto due nuove categorie di attività: le attività con emissioni poca significative (capo II) e le attività a ridotto inquinamento atmosferico (capo III). Le prime, elencate nell'allegato 1, non richiedono autorizzazione regionale (art. 2); mentre le seconde, elencate nell'allegato 2, sono individuate sulla base del tipo di produzione e della massa degli inquinanti prodotti, e richiedono solo un'autorizzazione regionale in via generale (arte. 4 e 5), non essendo quindi più necessaria l'autorizzazione individualizzata rilasciata in base alle caratteristiche e alle garanzie ecologiche del singolo impianto stabilimento (cfr.. art. 7 D.P.R. 203/1988). Tra le attività con emissioni poco significative l'allegato 1 comprende, al n. 23, "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro". Mentre tra le attività a inquinamento atmosferico ridotto l'allegato 2 include, al n. 11, la "produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione nei superi a 500 kg/h".
Se ne deve concludere che i punti di emissione istallati solo per esigenza di igiene e/o sicurezza degli ambienti di lavoro non richiedono l'autorizzazione sicché l'istallazione non autorizzata non integra il reato previsto e punito dall'art. 24 del D.P.R. 203/1988. In altri termini, si tratta di una deroga che il nuovo piano energetico nazionale del 25.7.1991 ha introdotto, in base all'art. 17 del citato decreto 203/1988, per l'istallazione di nuovi punti di emissione del genere suddetto. Come tale, essa configura una depenalizzazione che in virtù dell'art. 2 cpv. cod. pen. si applica non solo agli impianti nuovi, ma anche agli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del piano energetico del 1991 (i.e. 11.8.1991).
Erroneamente il giudice di merito ha escluso l'applicabilità dell'allegato il succitato, nella considerazione che gli apparecchi estrattori superavano la soglia di 500 kg/h, giacché - al contrario - l'allegato 1, a differenza dell'allegato 2, non fa alcun riferimento a limiti di massa degli inquinanti prodotti ed emessi nell'atmosfera. Nelle ipotesi di emissioni atmosferiche connesse a esigenze di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al citato n. 23 dell'allegato 1, è evidente la ratio della disciplina derogatoria, atteso che il danno dell'inquinamento atmosferico, indipendentemente da qualsiasi soglia quantitativa, è bilanciato dal vantaggio del disinquinamento degli ambienti di lavoro.
Giova osservare che nel caso di specie si tratta propriamente di punti di emissione e non di impianti o tanto meno di stabilimenti, alla luce della precisazione terminologica introdotta dal succitato D.P.C.M. 21.7.1989, secondo la quale uno stabilimento può essere costituto da più impianti, un impianto è l'insieme delle linee produttive finalizzate a una specifica produzione, e le linee produttive possono a loro volta comprendere più punti di emissione, derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo. Nello stabilimento Zetacolor gli apparecchi aspiratori istallati costituivano punti di emissione, che in quanto riconducibili a sfiati o ricambi d'aria adibiti a esigenze di igiene del lavoro non richiedevano alcuna previa autorizzazione regionale.
5 - La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il fatto di reato contestato non sussiste.
L'ultimo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 APRILE 2003.