Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12084 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
3 75 $2084/02 O REPUBBLICA ITALIANA L L O H IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREMA Oggetto ) E 4 C 7 3 A . SEZIONE TE P N I Risarcimento , 1 D 9 9 E danni 1 - C I 1 1 ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D N - 1 U O I I 2 T G . A L R E 9 T - Presidente R.G.N. 7876/99 3 N S I Dott. Vincenzo I CARBONE E T G E S 6 I R 4 ( A E D T E R T Consigliere Dott. Paolo A VITTORIA N E Dott. Ernesto LUPO - Consigliere- Cron. 79694 S E Rep. Dott. BE PREDEN Rel. Consigliere Ud.05/07/02 Dott. Francesco SABATINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO NARDI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GENOVESE GIUSEPPE, FERRARA ANTONINA SANTA, TORO ASSIC SPA;
intimati - avverso la sentenza n. 366/98 del Giudice di pace di 2002 FIRENZE, emessa il 19/02/98 e depositata il 26/02/98 1548 (R.G. 6354/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. BE PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza,. con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BE TI conveniva davanti al Giudice di pace di Firenze Giuseppe Genovese, ON Ferrara e la S.p.a. Toro Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad inci- dente stradale, quantificati in L. 745.230. Resisteva la S.p.a. Toro deducendo di aver versato la somma di L. 550.000, trattenuta a titolo di acconto dall'attore. Il giudice di pace, con sentenza del 26.2.1998, rigettava la domanda. Considerava: che le deposizioni rese dai testi di parte convenuta, da ritenere maggior- mente attendibili rispetto a quelle rese dai testi di parte attrice, consentivano di attribuire la collisione tra i due veicoli alla responsabilità prevalente del TI con il concorso di colpa, in misura modesta, della Ferrara;
che doveva ritenersi congrua la somma di L. 550.000 già versata dall'assicuratore; che il TI 2 doveva rimborsare alla convenuta il 70% delle spese di lite. Avverso la sentenza il TI ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è proposto avverso sentenza di equità del giudice di pace.
2. Con i due motivi, tra loro intimamente connessi, il ricorrente denuncia: violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., circa la valutazione delle prove ai fini del libero convinci- mento del giudice, nonché violazione e falsa applica- zione della norma sulla precedenza, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 145 del codice della strada e dell'art. 2054, comma 1, C.C.; omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente: che il giudice di pace non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile il teste Chiavacci, indicato dall'attore; che non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, dalle quali emergeva che la convenuta aveva oltrepassato il segnale di stop;
che non avrebbe 3
considerato che
tale condotta determinava la responsa- bilità esclusiva della predetta, e che, conseguentemen- te l'attore, quale conducente dell'altro veicolo, era esonerato dalla presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, e non era tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
3. I due motivi possono essere congiuntamente esa- minati e vanno disattesi. 1 Per quanto concerne la denuncia di vizio di motiva- zione, la sentenza non risulta affetta dalle radicali carenze di motivazione che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. (S.U. n. 716/99), possono essere denun- ciate con il ricorso per cassazione, ed il motivo va quindi rigettato. Circa la violazione dell'art. 2054, la doglianza è inammissibile, trattandosi di asserita inosservanza di norma di diritto sostanziale, non deducibile con il ri- corso per cassazione avverso sentenza di equità del giudice di pace (S.U. n. 716/99).
4. Il ricorso è rigettato.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte di cassazione, 4 il 5.7.2002. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE * DIRETTORE O CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria in/Car 09 AGO. 2002 E IL DIRETTORE DI CANCELLERIA R E U oggi, S