Sentenza 3 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11648 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EZIONCompa 1 16 48/0 2 iscrizione albo geome dipendente comuuall Magi tra Composta dagli I R.G.N.00727/00 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ugo FAVARA Consigliere Consigliere Cron. 29256 Dott. Francesco TRIFONE Rep. 3062 FINOCCHIARO Cons. Relatore Dott. Mario Ud. 14/05/02 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.
3.10 IN IO, elettivamente domiciliato in Roma, piaz- per diritti € AGO 5. 2002 il za Concadoro n. 16, scala A, int. 16, presso Claudia IL CANCELLIERE Provenzano, difeso dagli avvocati Giuseppe Barbera e Fabrizio Genco, giusta delega in atti;
F ricorrente -
contro
Collegio Geometri provincia di Trapani, in persona del presidente pro-tempore geom. IO Spezia, elettiva- mente domiciliato in Roma, via Barberini n. 68, presso GN De Luca (Consiglio Nazionale dei Geometri), di- feso dall'avv. Michele Lombardo, giusta delega in atti;
controricom 1168 nonché
contro
Procuratore della Repubblica Presso il tribunale di Trapani;
- intimato avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Geome- tri n. 32/99 dell'8 luglio 4 ottobre 1999 (41/1998 Reg. Ric.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2002 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con istanza 18 febbraio 1998 il geometra IN An- tonio, dipendente a tempo pieno del comune di Mazara del Vallo, chiedeva al Consiglio dei Geometri di Trapa- ni la reiscrizione nell'albo professionale, a norma dell'art. 17, legge n. 109 del 1994 e successive modi- ficazioni nonché dell'art. 26 della legge Regione Sici- lia n. 22 del 1996 che prevede, nell'ambito della detta Regione, l'integrale applicazione del ricordato art. 17. Rigettata tale istanza dal Collegio di Trapani con delibera del 6 ottobre 1998 tale provvedimento è stato 2 impugnato dal IN innanzi al Consiglio Nazionale dei Geometri che con decisione 8 luglio - 4 ottobre 1999 ha rigettato il ricorso. Hanno Osservato quei giudici, da un lato, che l'art. 7 del regio decreto n. 274 del 1928 sancisce la incompatibilità tra l'iscrizione all'albo dei geometri e la dipendenza da una Pubblica Amministrazione, dall'altro, che l'art. 58 del d. lgs. n. 29 del 1993 prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di esercizio della libera professione, da ultimo, la non pertinenza, ai fini del decidere, dell'art. 17 della legge n. 109 del 1994 atteso che questa prescrive che «i progetti sono firmati da dipendenti delle Ammi - nistrazioni abilitati all'esercizio della professione>> senza il vincolo della iscrizione all'albo, proprio perché la norma non rimuove il divieto di esercizio della libera professione da parte dei dipendenti. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a un unico, complesso, motivo IN An- tonio. Resiste con controricorso il Collegio dei geometri della Provincia di Trapani. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva il Consiglio Nazionale dei Geometri ha confermato il provvedimento 3 del Collegio dei geometri della Provincia di Trapani che ha rigettato l'istanza del geometra IN IO, dipendente a tempo pieno del comune di Mazara del Val- lo, di essere reiscritto nell'albo professionale.
2. Il ricorrente IN denunzia tale conclusione lamentando «violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, modifi- cata il d.l. n. 101 del 3 aprile 1995, convertito nella legge n. 216 del 2 giugno 1996 e della norma di cui all'art. 7, del r.d. n. 247 dell'11 febbraio 1929». Assume il ricorrente che l'art. 17 della legge n. 216 del 1995 (recte: l'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubbli- ci, nel testo come sostituito dall'art. 5 sexies d.l. 3 101, convertito, con modificazioni, in aprile 1995, n. 1. 2 giugno 1995, n. 216) che «i progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi profes- sionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione>>. Deriva da tale disposizione, assume il ricorrente, che la iscrizione all'albo professionale dei tecnici interni all'amministrazione è «obbligatoria» come con- fermato dal rilievo che la stessa Amministrazione deve 4 sopportare l'onere della iscrizione dei detti profes- sionisti all'albo. Irrilevante, al fine di pervenire а una diversa conclusione, evidenzia ancora il ricorrente, è il pre- cetto di cui all'art. 7 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, recante il regolamento per la professione di geo- metra, invocato dalla pronunzia ora gravata atteso che 10 stesso sancisce «il diverso principio per cui gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Ammini- strazioni non possono essere iscritti all'albo qualora sia loro «vietato» l'esercizio della libera professio- ne>>.
3. Il motivo non può trovare accoglimento. 3. 1. Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il regolamento per la professione di geometra all'art. 7 prevede, per quanto rilevante al fine del decidere che «gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordi- namenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nel- l'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli or- dinamenti medesimi, il conferimento di speciali incari- chi, questi potranno loro essere affidati, pure non es- sendo essi iscritti nell'albo»> (comma 1). 5 E' palese, pertanto, che per verificare se l'attuale ricorrente, dipendente a tempo pieno del Co- mune di Mazara del Vallo, possa, o meno, essere iscrit- to nell'albo professionale dei geometri occorre far ri- ferimento, più che alla legge professionale che, come ricordato sopra, in linea di principio non esclude che impiegati dello Stato e delle altre pubbliche ammini - strazioni siano iscritti nell'albo in questione (pur se con le limitazioni alla loro attività precisate nei successivi commi dello stesso art. 7, del r.d. n. 274 del 1929, non rilevanti, peraltro al fine del decide- re), ma a quella che è la disciplina positiva del rap- porto di impiego con gli enti locali (id est all'or- dinamento applicabile allo specifico rapporto di impie- go esistente tra il IN e il comune di Mazara del Vallo). Al riguardo, attualmente, l'art. 88, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede espressa- mente - sotto il titolo disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali», che «all'or- dinamento degli uffici e del personale degli enti loca- li, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifi- 6 cazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pub- bliche amministrazioni nonché quelle contenute nel pre- sente testo unico». Nulla prevedendo il ricordato testo unico in tema di esercizio di attività libero professionale da parte dei dipendenti degli enti locali, non può che farsi ri- ferimento al fine di accertare se l'iscrizione ad un albo professionale sia, o meno, compatibile con la qua- lità di dipendente comunale - al ricordato d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e, in particolare, attualmente, all'art. 53, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordina- mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che, espressamente, dispone, al comma 1, resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disci- plina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Pre- sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale .. . » . Pacifico quanto precede, e non controverso che il ricordato art. 60, d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 preve- de, espressamente, che «l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o as- sumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare 7 cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo inter- venuta l'autorizzazione del Ministro competente», è pa- - alla luce delle ricordate disposizioni - che la lese qualità di «impiegato comunale», specie se a tempo pie- no, è incompatibile alla luce delle ricordate dispo- sizioni con l'esercizio della libera professione e, pertanto, con l'iscrizione in albi professionali. 3. 2. Giunti a tale punto dell'esposizione occorre ora verificare se come assume l'attuale ricorrente le disposizioni sopra richiamate siano state, meno, poste, almeno parzialmente, nel nulla dalla legislazio- ne successiva e, in particolare, dai testi normativi richiamati in ricorso (1. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni). L'assunto, come anticipato, deve disattendersi. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 15, preleggi (da cui totalmente prescinde parte ricorrente) «le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompa- tibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti ° perché la nuova legge regola l'intera materia già rego- lata dalla legge anteriore». 8 Pacifico quanto precede è palese la insostenibilità dell'assunto di parte ricorrente. Sotto diversi, concorrenti, profili. 3. 2. 1. In primis non può non evidenziarsi che il d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazio- ni in 1. 2 giugno 1995, n. 216, il cui art.
5-sexies nel sostituire con una nuova formulazione l'art. 17, 1. 11 febbraio 1994, n. 109, avrebbe «abrogato»> o, comun- que, reso non più operanti le disposizioni normative «anteriori»>, che sancivano l'incompatibilità tra 10 status di dipendente pubblico e l'iscrizione in albi professionali, è «anteriore>>> e non successivo>>> sia all'art. 88, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo- cali, sia all'art. 53, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Atteso che le ricordate disposizioni, intervenute successivamente al più volte ricordato d.
1. n. 101 del 1995, hanno espressamente confermato che i pubblici dipendenti in genere e di quelli degli enti territoria- li in particolare, non possono essere iscritti in albi professionali [salve le eccezioni espressamente previ- ste da singole leggi professionali, nonché dallo statu- to di particolari rapporti di impiego, cfr., al riguar- 9 do, ad esempio, l'art. 3, comma 4, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ordinamento della professione di avvoca- to] è palese che, se del caso, è stato l'art.
5-sexies d.l. 3 aprile 1995, n. 101, più volte ricordato, ad es- sere stato «abrogato» dalla normativa successivamente intervenuta e non viceversa. 3. 2. 2. In secondo luogo, ancora, non può tacersi che già all'epoca in cui il Consiglio Nazionale dei Geometri ha reso la pronunzia in questa sede impugnata (8 luglio - 4 ottobre 1999) l'art.
5-sexies d.l. n. 101 del 1995 era stato oggetto, espresso, di profonde modi- fiche. Si osserva, in particolare, in contrasto con quanto apoditticamente si afferma in ricorso, che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, 1. 18 novembre 1998, n. 415, l'art. 17, comma 2 [relativo, appunto, ai progetti di lavori pubblici redatti da dipendenti di pubbliche amministrazioni appaltanti], 1. 11 febbraio 1994, n. 109 e alla cui luce deve trovare risoluzione la presente controversia, risultava così formulato: i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lette- re a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle ammi- nistrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, pos- sono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli or- 10 dinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministra- zione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbia- no svolto o collaborato ad attività di progettazione>>. Pacifico quanto precede, è palese non solo che la disposizione in esame non si pone in alcun modo in con- trasto, introducendo una deroga a questo, con il prin- cipio generale, secondo cui, di regola, i dipendenti pubblici non possono essere iscritti in albi professio- nali né esercitare la libera professione, ma «conferma>>> ulteriormente detto principio generale. L'art. 17 comma 2, 1. n. 109 del 1994, infatti, lungi dall'abrogare la normativa che prevede in linea generale l'incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e quello di iscritto in un albo professiona- le, da una parte conferma che solo i «dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della profes- sione>> possono firmare>> i progetti ivi descritti, dall'altra, dispone che i progetti in parola possono essere sottoscritti anche da non iscritti agli albi professionali (ossia da soggetti «privi di abilitazio- ne») purché ricorrano specifiche condizioni (deve trat- tarsi, infatti, di tecnici diplomati», «in servizio 11 presso l'amministrazione aggiudicatrice>>, ovvero che abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra am- ministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecni- CO e abbiano svolto o collaborato ad attività di pro- gettazione>>). Quanto «ai dipendenti delle amministrazioni abili- tati all'esercizio della professione» questi sono CO- me si è sopra anticipato e come già precisato in argo- mento in altra occasione da parte di questa Corte rego- latrice, sempre con riguardo al divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri, i dipendenti di enti il cui ordinamento interno espressamente preveda, a causa del loro inquadramento nel ruolo professionale, l'assunzione di incarichi nell'ambito dei compiti isti- tuzionali dell'ente (cfr. Cass. 14 novembre 2001, n. 14169). Non prospettandosi, da parte dell'attuale ricorren- te, né l'esistenza, nell'ambito del Comune di Mazara del Vallo, di un ruolo professionale riservato ai geo- metri, né ancora - la sua appartenenza a tale ruolo, è palese l'irrilevanza al fine del decidere, della di- sposizione in esame. terzo, e ultimo luogo, infine, deve 3. 2. 3. In tenuto presente l'originaria formu- escludersi - anche 12 lazione dell'art.
5-sexies d.1. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni in 1. 2 giugno 1995, n. 216 che dallo stesso derivi l'abrogazione delle norme che vietano, in linea generale, l'iscrizione in albi professionali dei pubblici dipendenti. Infatti: la disposizione (come sopra ricordato ora non più in vigore) secondo cui, in particolare «i progetti re- datti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatari e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a spe- cifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione>>, non contiene al- -cuna disposizione espressa diretta a eliminare quan tomeno per gli enti in questione il divieto di iscri- zione negli albi professionali dei dipendenti pubblici a c.d. statuto ordinario;
- non esiste alcuna incompatibilità, tra il regime normativo anteriore al più volte ricordato art.
5- sexies d.
1. n. 101 del 1995, e tale disposizione. E' certo, infatti, che i «ruoli professionali», presso al- cune Amministrazioni pubbliche (id est formati da sog- getti dipendenti e iscritti in albi professionali) già preesistevano alla norma de qua;
13 con specifico riferimento all'esercizio della at- tività di geometra l'art. 7 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 sopra ricordato, pur prevedendo, da un lato, che «gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Am- ministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera pro- fessione, non possono essere iscritti nell'albo>>, di- spone, altresì in perfetta armonia con la formulazio- - ne dell'art. 5 sexies ora in esame che detti impiega- ti «in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo». E' palese, per l'effetto, contra- riamente a quanto suppone l'attuale ricorrente e a quanto affermato in qualche isolata pronunzia di questa Corte regolatrice (cfr., in particolare, Cass. 2 aprile 1998 n. 3386) che non esiste alcuna «incompatibilità>>> tra la nuova norma e il preesistente regime;
specie considerato che in forza della disposizio- ne in esame [art.
5-sexies d.l. 3 aprile 1995 n. 101, conv. con mod. in 1. 2 giugno 1995, n. 216] i geometri dipendenti da enti territoriali locali possono svolgere gli incarichi previsti dall'ente di cui sono dipenden- ti, firmando» i relativi progetti, anche in assenza di 14 iscrizione all'albo, proprio in armonia con la disci- plina della legge professionale del 1929; deve escludersi, infine, che il divieto di iscri- zione agli albi professionali dei dipendenti pubblici sia venuto meno per effetto dell'art.
5-sexies d.l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con modificazioni in 1. 2 giugno 1995, n. 216 poiché si e a fronte a una legge che regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Al riguardo è sufficiente evidenziare, a ta- cere d'altro, che la specifica disposizione lungi dal disciplinare l'esercizio, in generale, delle libere professioni, o, in particolare, di quella di geometra 0, ancora, l'ordinamento sul lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche, si limita a dettare disposizioni specifiche in tema di lavori pubblici.
4. Concludendo, in conformità, del resto, a una giurisprudenza al momento più che consolidata di questa Corte Suprema deve ribadirsi, pertanto, che la posizio- ne di dipendente comunale a tempo pieno è incompatibile con l'iscrizione nell'albo dei geometri (tra le tantis- sime, in tale senso, cfr., ad esempio, Cass. 14 novem- bre 2001, n. 14169; Cass. 30 luglio 2001, n. 10397; Cass. 20 aprile 2001, n. 5903; Cass. 9 febbraio 2000, 1439; Cass., sez. un., 15 dicembre 1998, n. 12561; n. 15 Cass., sez. un., 29 luglio 1998, n. 7417; Cass. sez. un., 3 aprile 1998, n. 3467).
5. Risultato infondato il proposto ricorso, pertan- to, deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre la compensa- zione delle spese di questo giudizio di legittimità, tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il la giorno 14 maggio 2002. il Consigliere relatore est. 109T 129,11 eyes fle 456T 91,32 TOT. 170,43 il Presidente I DIRETTORE DI CANCELLERIAY 06T 60 Umberto Cicero 176,47 Depositata in Cancer002 LOIRETTORE DIZANCELLERIA agat, Ambert Ckcero CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.1.2012 Si attesta la registrazione Serie 4 al n. 3243 versate € 176,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 16