Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9323 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
RE P0 9 3 2 3 /02 Aula A In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.1477/00 Del 11 Mario Putaturo Donati V. Consigliere "1 Pietro Cuoco Rep. 25108 " Francesco A. Maiorano " Cron. " Alessandro De Renzis " Ud. 19/4/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IL IE, elett.dom.in Roma, viale G.Cesare n.61,presso studio dell'avv.L. Drisaldi, rappresentato e difeso lo dall'avv. Benedetto Guglielmo, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 1714 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.; INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Latina in 4 data 11 novembre 1996,n.258 depositata il 12 aprile 1999 (R.G.N.4624/1996); 1 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/4/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 18 maggio 1991, IL AI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Latina l'INPS e, deducendo che,quale operaio assicurato d'obbligo, gli era stata rigettata la domanda di pensione di anzianità, presentata alla sede locale il 7 giugno 1988, sul rilievo che era risultato l'accredito in suo favore di un numero insufficiente di contributi settimanali, sui prescritti n.1820,e che per tale ragione aveva continuato a lavorare per migliorare la sua posizione contributiva, anche se non gli era stato mai confermato l'esatto ammontare delle a quel titolo versate, ne chiedeva lasomme condanna alla corresponsione del beneficio. L'Istituto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della pretesa e, in corso di causa, dopo avere invitato il ricorrente a riproporre in via amministrativa la richiesta di pensione di anzianità per l'intervenuto completamento del requisito contributivo dopo il deposito del ricorso, negava novellamente la sussistenza di tale presupposto sulla base di un estratto contributivo. 2 Intanto il AI risolveva il rapporto di lavoro in data 31 dicembre 1992. Veniva quindi espletata consulenza tecnica d'ufficio, che accertava l'utilizzabilità da parte del lavoratore di soli 1715 contributi in seguito all'erroneo accreditamento da parte dell'INPS per omonimia di n.260 contributi, relativamente al periodo 1962-1967. Con sentenza del 3 luglio 1996 il Pretore, in accoglimento del ricorso, condannava il convenuto alla corresponsione al AI del chiesto trattamento pensionistico dal 1° gennaio 1993,a titolo di subito, ma la decisione, surisarcimento del danno gravame dell'Istituto, veniva riformata dal Tribunale locale con sentenza del 12 aprile 1999. Il AI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi errata e contraddittoria valutazione circa gli elementi di prova acquisiti a tutto il 1995,in pendenza di giudizio, nonché mancata valutazione prodotta, si censura l'impugnata della ulteriore documentazione sentenza perché, nel rigettare la domanda di pensione di anzianità sul rilievo che l'assicurato avrebbe dovuto accorgersi dell'errato accredito da parte dell'Istituto, non ha considerato che, alla data della domanda, erano trascorsi circa 30 anni, per cui era difficile il ricordo dell'effettivo lavoro dipendente espletato. 3 R Né tanto meno il Tribunale ha riconosciuto l'ulteriore contribuzione versata che, giusta il calcolo analitico allegato alle note del 13 marzo 1995, aveva confermato la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione della pensione di anzianità alla data del 31 dicembre 1992, allorchè era stato risolto il rapporto di lavoro.Né tanto meno sul punto aveva riferito alcunchè il consulente tecnico d'ufficio. Così non ha considerato che l'Istituto era responsabile, sul degli obblighi specifici di cui eradell'adempimento piano gravato, della comunicazione di rigetto della domanda di pensione sulla base di un errato calcolo del numero di contributi versati. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati,il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del versamento dei contributi e la presentazione rigettata, di conseguimento di della domanda, poi pensione di anzianità, sulla contributi base dell'erroneo calcolo dei effettivamente versati, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale,in quanto fondata sull'inadempimento, da parte dell'Istituto, del generale obbligo, a carico dell'ente previdenziale, ex art.54 della legge n.88 del 1989,di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta.A tale responsabilità l'INPS si sottrae solo fornendo la dimostrazione che il fatto dannoso dipenda da un evento allo stesso non 4 imputabile.L'accertamento in ordine alla sussistenza del necessario nesso di causalità tra evento dannoso ed erronea comunicazione di dati da parte dell'INPS è rimesso al giudice di Cassazione, se adeguatamente emerito, e non è censurabile in logicamente motivato (fra le tante, Cass., 19 maggio 2001, n.6867;vedi anche Cass.,22 maggio 2001, n.6995;9 aprile 2001n.5247). Siffatti principi sono stati disapplicati dall'impugnata sentenza, che ha ritenuto che l'assicurato avrebbe ben potuto rilevare, al delle dimissioni, l'erroneità momento contributi per non avere lavorato alle dell'accreditamento dei dipendenze di terzi in maniera continuativa. - a parte la difficoltà del ricordo del AI Sennonchè circa la misura del lavoro effettivamente prestato,a distanza di - il giudice d'appello non ha 30 anni dal periodo in contestazione rilevato che, nella specie, proprio l'erronea comunicazione in corso di giudizio dell'Istituto, in ordine alla posizione contributiva, aveva indotto l'appellato a recedere, in data 31 dicembre 1992, dal rapporto di lavoro, sul ragionevole affidamento circa la verifica posizione assicurativa e la positiva situazione di della maturazione dei requisiti, portata a sua conoscenza;
1'INPS -come era quindi tenuto a risarcire il del resto ritenuto dal Pretore - commisurabile a quello delle danno cagionato in un importo contribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di R lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della pensione;
fin d evurface. definitiva, l'Istituto doveva corrispondere il trattamento 5 pensionistico di anzianità dalla data del 1° gennaio 1993, ossia dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto. Il ricorso deve essere perciò accolto e la sentenza impugnata sono necessari ulterioricassata. La Corte, poiché non va accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384,1° comma,c.p.c., decide la causa nel merito confermando la sentenza del Pretore. Relativamente alle fasi di merito sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese, mentre quelle riguardanti il presente giudizio vanno poste a carico dell'INPS,in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e,decidendo nel merito, in riforma della sentenza impugnata, conferma la sentenza del Pretore;
dichiara compensate le spese relative alle fasi di merito e,per il presente giudizio, condanna l'INPS alle spese in EURO 950 - onorari, con oltre EURO 2.000,00 (duemila/0) per distrazione in favore del difensore antistatario. Roma, 19 aprile 2002 Il Consigliere est. Моль Римой Ассолостий Il Presidente Vuiceuro Tressa IL CANCELLIERE zauco Depositato in Cancelleria oggi, 26 GIU. 2002 IL CANCELLIERE 6