Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
Nel caso di concorso di persone nel reato, il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un "quid pluris" che consiste nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, con eliminazione delle conseguenze fino a quel momento prodotte. (Fattispecie in tema di truffa, in cui la vittima era stata indotta da parte di più concorrenti a versare, in tempi diversi, somme di denaro carpite con inganno e nella quale un concorrente, pur non partecipando più materialmente alla ricezione di dette somme, non aveva svelato alla vittima il meccanismo truffaldino, permettendo che molte altre dazioni avvenissero a mano dei correi).
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/1999, n. 6619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6619 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 7.4.1999
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU " rel. N. 705
3. Dott. ANTONINO ASSENNATO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO " N. 39007/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) CO ST, nato a [...] il [...];
2) DI SA FR IL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 18.3.1998 della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore, avv. ANTONIO ROSSOMANDO (per CO), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 13.4.1995 il Tribunale di Torino - decidendo su una serie di truffe e altri reati ascritti a diversi imputati (Di EO SE, BE NF, CO AN, Di SA CA NA, De IO DO, CI EN) - così giudicava, tra l'altro:
a) condannava DI SA FR IL alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 di multa (con statuizioni accessorie e concessione dei benefici di legge) per i reati di cui ai capi 5/A-B C (A: artt. 110, 494, 61/2 cp, perché in concorso con altri, al fine di commettere i reati sub B/C nonché di procurarsi un vantaggio con altrui danno, induceva NE WA in errore, attribuendo al Di EO la falsa qualifica di maresciallo e a Di SA SE la falsa qualifica di giudice. B: artt. 110, 640, 61/7 cp, perché in concorso con altri e con artifici e raggiri - consistiti nel presentarsi Di EO come maresciallo e Di SA come giudice, nel mostrare atti pubblici contraffatti e nel prospettare che una cascina con terreno e dei prodotti alimentari di lusso potevano essere acquistati a prezzi convenienti - induceva il NE in errore convincendolo ad acquistare una cascina e prodotti alimentari, procurandosi così un ingiusto profitto di L. 190.000.000= con pari danno del NE. C:
artt. 110, 476, 482, 61/2 cp, perché, in concorso con altri e al fine di commettere il reato sub B, formava un atto falso proveniente dal Tribunale di Torino e attestante un'asta relativa a una cascina con terreno e attrezzi. In Torino dal luglio 1992 al giugno 1993) e di cui ai capi 6/A-B-C-D-E della rubrica (A: artt. 110, 494, 61/2 cp, perché in concorso con altri e al fine di commettere i reati di cui ai capi B-C, nonché di procurarsi un vantaggio recando ad altri un danno, induceva SI IO in errore attribuendo al Di EO la falsa qualifica di maresciallo e a GG SA la falsa qualifica di brigadiere. B: artt. 110, 346/1-2 cp, perché in concorso con altri, millantando credito presso i magistrati Corradini, Russo e Verona, riceveva dal SI la somma di L. 191.000.000=, con il pretesto di dover comprare i favori di tali magistrati al fine di fare acquistare al SI un immobile sito in Torino a un prezzo vantaggioso. C: artt. 110, 640, 61/7 cp, perché in concorso co altri e con artifici e raggiri - consistiti nel presentarsi al SI il Di EO come maresciallo e il GG come Brigadiere, nel mostrargli alcuni atti pubblici contraffatti e nel prospettargli che un immobile poteva essere acquistato a prezzo vantaggioso - induceva in errore il SI convincendolo ad acquistare l'immobile sito in Torino, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto di L. 191.000.000= con pari danno del SI. D: artt. 110, 471, 61/2 cp, per uso abusivo del sigillo della Pretura di Torino. E: artt. 110, 476, 482, 61/2 cp, perché, in concorso con altri e al fine di commettere i reati di cui ai capi B-C, formava un atto falso proveniente dal Tribunale di Torino attestante lo svolgimento di un'asta relativa all'immobile menzionato. In Torino, dal settembre 1992 al maggio 1993);
b) assolveva CO ST "per non aver commesso il fatto" dai reati ascrittigli ai capi 2/A-B-C (A: artt. 110, 494, 61/2 CP, perché, in concorso con Di EO e al fine di procurarsi un vantaggio recando ad altri un danno e di commettere i reati di cui ai capi B-C, inducevano LE DR in errore, attribuendo al Di EO la falsa qualifica di maresciallo di polizia. B: artt. 110, 346/1-2 cp, perché in concorso con Di EO, millantando credito presso il magistrato Corradini e altri colleghi, ricevevano da LE DR la somma complessiva di L. 635.000.000= col pretesto di dover remunerare il favore di tali magistrati al fine di far acquistare dal LE degli immobili al di fuori delle procedure delle vendite all'incanto. C: artt. 110, 640, 61/7 cp, perché in concorso con Di EO, con artifici e raggiri - consistiti nel presentare al LE il Di EO come maresciallo di polizia, nel mostrargli degli atti pubblici asportati dall'albo pretorio e nel prospettargli la possibilità che alcuni immobili potessero essere ceduti al di fuori delle procedure di vendita all'incanto - inducevano in errore LE DR convincendolo ad acquistare a prezzi particolarmente vantaggiosi, al di fuori delle vendite all'asta, un immobile sito in San Mauro e due immobili siti in Torino, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto di L. 635.000.000= con pari danno al LE. Con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. In Torino, dal 1990 al maggio 1993). Proponevano impugnazione Di EO, BE, Di SA, CI (tutti condannati in primo grado), nonché il Pubblico ministero e la parte civile (
contro
CO).
In grado d'appello si aveva l'accordo delle parti, omologato dalla Corte, in ordine alla misura della pena per Di EO, CI e BE, sicché l'oggetto del giudizio si riduceva ai fatti contestati al CO e alla Di SA.
Con sentenza in data 18.3.1998 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado: dichiarava CO colpevole dei reati ascrittigli (esclusa per il capo B l'ipotesi prevista dal seconda comma dell'art. 346 cp) e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, lo condannava alla pena di undici mesi di reclusione e L. 500.000= di multa (con i doppi benefici e con statuizioni accessorie); riduceva la pena per la DI SA, esclusa l'ipotesi prevista dall'art. 346/2 cp, a nove mesi di reclusione e L. 450.000 di multa;
confermava nel resto.
In motivazione, con riferimento alla posizione CO, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza: come già il tribunale avesse ritenuto provato l'elemento materiale dei reati ascritti al prevenuto (per aver costui, in un colloquio col LE avvenuto nella primavera 1990, attribuito al Di EO la qualità di maresciallo di polizia e la "posizione" tale da poter ottenere da alcuni magistrati la vendita giudiziale di immobili in modi diversi e più vantaggiosi rispetto a quelli ordinari: attribuzioni obbiettivamente false, che avevano contribuito a far sì che continuassero i rapporti tra LE e Di EO, con versamento a quest'ultimo di ulteriori somme di danaro "rispetto a quelle già versate indipendentemente dalla condotta del CO"); come il Tribunale avesse a torto dubitato della consapevolezza da parte dell'imputato riguardato all'obbiettiva falsità delle dette attribuzioni, e più in particolare che mancasse la prova che il MA (che fu vittima di fronte minore, ma analoga, commessa dal Di EO sempre con l'obbiettivo contributo del CO;
che scoperse che Di EO non era maresciallo;
e che comunicò tale sua scoperta al CO) avesse fatto tale comunicazione prima che il CO tenesse il detto comportamento nei confronti del LE"; come, invece, le risultanze degli atti consentissero di ritenere che "quando il maresciallo (CO) ha ricevuto il LE nel suo ufficio, il MA aveva già svelato la reale identità del Di EO"; come, in ogni caso (anche a voler ritenere il contrario sul particolare appena indicato), il comportamento tenuto dal CO dopo lo "svelamento" del MA imponesse di concludere che "il CO, nel momento del colloquio col LE, sapeva egualmente che il Di EO era un truffatore e un millantatore" (sicché contribuì consapevolmente alle successive consegne di denaro dal LE al Di EO); come fosse da disattendere la tesi del Procuratore generale, che aveva chiesto il proscioglimento dell'imputato per prescrizione;
come, per il millantato credito, dovesse ritenersi realizzata solo la previsione del primo comma dell'art. 346 cp;
come fossero concedibili le attenuanti generiche, da reputarsi prevalenti sulle aggravanti. Quanto alla posizione DI SA, la Corte d'appello sottolineava: che le risultanze processuali (e in particolare le dichiarazioni del NE e del SI) avevano confermato il ruolo attivo svolto dalla prevenuta in entrambe le vicende addebitatele;
che la tesi della difesa (la donna sarebbe stata strumento inconsapevole, perché ingannata dal Di EO) era smentita dagli atti;
che la consapevolezza della frode era emersa dalle stesse ammissioni dell'imputata; che era da escludere, quanto al millantato credito, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 cp;
che la pena inflitta in primo grado poteva essere ridotta.
Venivano proposti ricorsi per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati.
A) Il difensore del CO, dopo una diffusa ricostruzione delle varie fasi della vicenda processuale, deduceva le seguenti doglianze:
1) Carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita responsabilità penale dell'imputato;
2) carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del comportamento tenuto dal CO successivamente all'incontro con il LE;
3) manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla reiezione dell'istanza di proscioglimento per intervenuta prescrizione proposta dal Procuratore generale;
4) erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 133, 62 bis, 81 cpv. cp. B) Il difensore della DI SA lamentava, a sua volta, "violazione dell'art. 606 lett. b) e) cpp con riferimento all'art. 530 cpv. cpp". All'odierna udienza, il Procuratore generale e il difensore del CO hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le richieste sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti nell'interesse di ST CO e di FR IL DI SA non sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il difetto di motivazione - ai sensi dell'art. 606 lett. e) cpp - è valutabile di Cassazione solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi (dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti) e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un., sent. 930 del 29.1.96, Clarke;
Cass. VI, sent. 10751 del 13.12.96, Zini). Ciò premesso, in relazione alle tesi proposta dai ricorrenti si impongono le considerazioni e puntualizzazioni seguenti:
A) Ricorso nell'interesse del CO
In relazione al primo motivo di doglianza, la difesa ha sostenuto:
che i rapporti d'affari tra Di EO, RU e LE (CO aveva presentato il primo al secondo, affinché quest'ultimo potesse concludere "affari alle aste giudiziarie"; il RU aveva "girato" l'affare all'amico LE, che in precedenza gli aveva prestato cento milioni) erano stati complessi e non sempre limpidi;
che LE aveva reso dichiarazioni contraddittorie sulle somme versate a Di EO e su quelle prestate al RU;
che anche la descrizione dell'episodio dell'"abbraccio" tra CO e Di EO del 1993 (all'incontro aveva asseritamente assistito il LE, transitando casualmente nei pressi del "Gran Bar") lascerebbe adito a grossi dubbi e incertezze;
che la generale inaffidabilità e inattendibilità del LE sarebbe da cogliere anche con riferimento alle dichiarazioni rese in merito alla datazione del versamento della prima "tranche" di denaro e del "celebre" incontro col maresciallo CO (stante l'incertezza dei riferimenti temporali), specie se rapportate a quelle rese dal RU (l'incontro CO - LE sarebbe avvenuto nel "marzo - aprile del 1990") e a quelle rese dal MA (che nel corso delle indagini preliminari aveva dichiarato di aver rivelato al CO la reale identità del Di EO "nel marzo o al massimo nell'aprile 1990", ma che in dibattimento aveva collocato il disvelamento "a fine aprile"); che, dunque, non sarebbe possibile "stabilire con certezza" se il colloquio MA - CO sia avvenuto "antecedentemente o successivamente" all'incontro durante il quale il LE si era sentito rassicurare dal CO;
che, pertanto, sarebbero pienamente giustificati e legittimi i dubbi e le perplessità che avevano indotto il Tribunale ad assolvere il CO "per difetto della prova piena in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo nei reati al medesimo contestati in concorso col Di EO". Si tratta, all'evidenza, di argomentazioni ai limiti dell'ammissibilità, giacché in buona parte risolventisi in censure di merito e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella proposta dalla Corte territoriale. Il giudice d'appello, peraltro, dopo aver dettagliatamente richiamato le dichiarazioni dei vari personaggi coinvolti nella vicenda, non aveva mancato di porre correttamente e convincentemente in evidenza:
come le circostanziate dichiarazioni dibattimentali del LE (RU gli aveva presentato Di EO intorno al 15-20 aprile 1990; il proprio primo esborso era avvenuto prima del 2 maggio, fungendo da riferimento la nascita di suo figlio avvenuta il 3 maggio;
quindici - venti giorni dopo, non essendogli stati consegnati dal Di EO i documenti relativi all'immobile, egli aveva manifestato la propria preoccupazione al RU, che prima aveva telefonato al CO e poi aveva accompagnato esso LE da costui) consentissero di ritenere che il colloquio con il CO fosse avvenuto a maggio avanzato (e quindi in un momento successivo a quello in cui il MA aveva informato il CO di aver accertato che Di EO non era un maresciallo, ma un "pasticcione" se non addirittura un "truffatore": sent. imp. alle pagg. 3-4-9); come il preciso riferimento a un fatto avvenuto medio tempore tra il primo esborso e l'incontro del LE col CO (nascita del figlio il 3 maggio) consentisse di ritenere "certa l'anteriorità dell'informazione del MA rispetto a detto incontro" (non essendo il teste andato - anche in dibattimento - oltre la fine dell'aprile:
sent. imp. a pag. 9); come la deposizione RU fosse inaffidabile e incerta "riguardo alle date" (per le ragioni indicate nella già citata pag. 9 sent. imp.), dovendosi al più riconoscere rilevanza all'asserzione che l'incontro CO - LE avvenne dopo che questo ultimo "aveva già tirato fuori i soldi" (ibidem); come niente giustificasse l'ipotesi difensiva che vi fosse stato un esborso del LE, per gli affari in questione, anteriore a quello da lui indicato come il primo e collocato con riferimento alla nascita del figlio (di poco successiva); come, invero, le incertezze e le divergenze rilevate nelle dichiarazioni del LE non valessero a porre in dubbio la credibilità della deposizione dibattimentale del medesimo (per le precisazioni e/o le considerazioni svolte alle pagg.
9-10 della sent. imp.); come lo stesso CO avesse ammesso che nel 1993, mentre egli arrivava al "Gran Bar", Di EO gli era andato incontro facendo il gesto di abbracciarlo (egli era, però, riuscito a limitare la cosa a una stretta di mano: v. a pag. 3 sent. imp.).
Le argomentazioni a supporto del secondo motivo di doglianza possono così sintetizzarsi: la Corte territoriale non avrebbe tenuto nell'adeguata considerazione ne' gli eventi successivi all'incontro CO - LE, ne' i comportamenti tenuti dall'imputato (convinto che Di EO fosse realmente un maresciallo, appartenente ai servizi segreti;
chiede al MA del "pazzo" quando seppe che aveva consegnato al Di EO quaranta milioni senza ricevuta;
indusse Di EO a restituire la predetta somma;
svolse alcuni controlli sullo stesso Di EO a titolo precauzionale;
ammonì il RU a non fidarsi del Di EO;
chiuse, poco dopo, ogni rapporto con costui); solo il 24.2.93 CO avrebbe saputo da RU che Di EO non aveva ancora restituito le somme di denaro dovute al LE (attivandosi prontamente per rintracciare Di EO, convocarlo in Caserma, recarsi con lui a un incontro col RU presso il bar "La dentera"), dal quale sarebbe stato telefonicamente informato che "tutto era a posto"; l'imputato, insomma, ingannato e strumentalizzato dal Di EO, si sarebbe limitato a presentargli due conoscenti (rimanendo estraneo a ogni trattativa), avrebbe quindi interrotto ogni rapporto (essendo stati meramente occasionali gli incontri di piazza Borromini e al "Gran Bar": v. a pag. 40 del ricorso); avrebbe dovuto essere riconosciuta, pertanto l'assoluta estraneità al piano truffaldino elaborato dal Di EO e la sicura assenza della volontà di favorire quest'ultimo nella realizzazione dei suoi illeciti obbiettivi. Neppure questo secondo ordine di argomenti (anch'essi ai limiti dell'ammissibilità, giacché prevalentemente risolventisi in censure di merito) merita accoglimento apparendo le considerazioni difensive (basate in buona parte sulle mere asserzioni del CO) del tutto inidonee a scalfire il rigore logico della decisione d'appello, puntuale e convincente nel sottolineare: che lo stesso tribunale aveva parlato di "evidente, consapevole e altamente censurabile copertura dell'attività illecita del Di EO", da parte del CO, nel periodo successivo al colloquio con LE (v. Sent. Trib., pagg. 97-98-102); che tale comportamento era incompatibile con l'asserita buona fede al momento del colloquio con LE;
che infatti, se veramente avesse conosciuto la vera identità del Di EO solo in un momento successivo, ben altro sarebbe stato il suo comportamento (nel senso che si sarebbe fatto vivo col LE per informarlo della reale situazione e avrebbe denunciato il Di EO);
che, invece, i rapporti del CO con il Di EO erano continuati fino al termine dell'estate, se non addirittura fino a tutto il 1991 (v. sul punto a pag. 11 sent. imp.); che un rapporto "esterno" con Di EO era attestata sia dall'incontro nel bar "La dentera" sia da quello dinanzi al "Gran bar" (il primo nel febbraio-marzo 1993, il secondo nell'aprile 1993); che dopo questi fatti il LE aveva ancora consegnato al Di EO due assegni circolari datati 4.5.93 (v. alla già citata pag. 11 sent. imp.); che, dunque, doveva ritenersi in ogni caso (anche a voler escludere - per mera ipotesi - il precedente "disvelamento" da parte del MA) che CO avesse dato assicurazione al LE riguardo al Di EO, ben "sapendo che il Di EO non era quale egli assicurava", e che proprio in virtù di tale assicurazione il LE avesse effettuato ulteriori cospicui versamenti di denaro al sedicente maresciallo di P.S.. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto: la Corte territoriale avrebbe respinto la tesi propugnata dal Procuratore generale (intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo 2/c, a seguito della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, mancando la prova della ricollegabilità all'assicurazione data dal CO al LE delle consegne di denaro fatte dallo stesso LE dopo il giugno 1990) sulla base di una errata impostazione logico - probatoria;
anziché sottolineare la "mancata prova di un evento negativo" (e cioè della "non sussistenza di un rapporto di continuità fra i due periodi sopra citati"), infatti, avrebbe dovuto "ricercare la prova della sussistenza di un evento di carattere positivo" (e cioè della sussistenza di un rapporto di continuità tra i due periodi); il CO, per il periodo fra il giugno 1990 e il febbraio 1993, sarebbe stato completamente all'oscuro dei rapporti di affari fra Di EO, LE, MA (e sarebbe intervenuto nel febbraio 1993 con funzione non "rassicuratrice", bensì meramente "pacificatrice"). Le censure non sono condivisibili, avendo la Corte territoriale ritenuto (con una valutazione di merito insindacabile in questa sede) che proprio le assicurazioni del CO in ordine all'affidabilità del Di EO avessero indotto il LE a continuare i rapporti con il sedicente maresciallo di PS e a versargli ulteriori cospicue somme di denaro fino al 1993; ne' il giudice di secondo grado omise di sottolineare come il Di EO avesse potuto "costruire ulteriormente... proprio sulla base della frode gettata insieme al CO, via via inducendo LE ad altre consegne".
Correttamente, dunque, la Corte d'appello precisò: che "per non rispondere dell'ulteriore opera del Di EO... il CO avrebbe dovuto darsi da fare per rimuovere quella base"; che ciò non aveva fatto, invece, pur avendo avuto conferma (nell'incontro a " La dentera") che i rapporti Di EO - LE continuavano;
che anche la risposta alle Lagnanze del LE circa l'inconcludenza del Di EO (nel 1991 l'imputato avrebbe suggerito di "aspettare che uscisse fuori qualcosa prima di dare altri soldi") per un verso confermava la pluralità di incontri tra LE e CO (a smentita di quanto da costui sostenuto), per l'altro era del tutto insufficiente a integrare un'ipotesi di desistenza (in rapporto a ciò che il prevenuto sapeva) e si spiegava con l'intento di "prendere apparentemente, davanti al LE, una certa distanza dal Di EO".
Il tutto in assoluta consonanza con l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente, secondo il quale - nel caso di concorso di persone nel reato - il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un quid pluris che consiste nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva;
in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, con eliminazione delle conseguenze fino a quel momento prodotte (ex plurimis: Cass. I, sent. 8980 del 3.10.97, Arnone e altri). Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto che la pena-base avrebbe potuto esser contenuta nel minimo edittale (per l'età non giovane, l'incensuratezza, l'atteggiamento di collaborazione processuale) e che nei minimi avrebbe dovuto esser contenuto anche l'aumento per la continuazione.
Le censure non sono fondate.
Devesi ritenere, invero, che - nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali - il giudice ottemperi all'obbligo motivazionale richiamando, fra i criteri di cui all'art. 133 cp, quelli considerati più rilevanti ai fini della decisione nel caso di specie (sul punto v. per tutte: Cass. VI, sent. 8156 del 3.9.86, PM e Moscato;
Cass. I, sent. 1059 del 10.3.97, Gagliano).
Non pare revocabile in dubbio che proprio ai condivisibili principi appena ricordati abbia fatto riferimento la Corte territoriale, atteso che: a) la pena-base per il reato di cui al capo 2/B fu indicata in misura di poco superiore al minimo edittale;
b) la mancata applicazione di detto minimo fu adeguatamente spiegata (con specifico riferimento alla condizione di maresciallo dell'Arma e alla influenza di questa nella vicenda); c) il duplice aumento per la continuazione fu operato in termini di particolare modestia;
d) nella valutazione complessiva, la Corte tenne conto dell'incensuratezza, dell'età, del collocamento in pensione (v. sent. imp. a pag. 12). Può conclusivamente ritenersi - per rapporto alla posizione CO - che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che il giudice del merito aveva già correttamente affrontato e risolto.
B) Ricorso nell'interesse della DI SA
Secondo il difensore, le prove a carico della prevenuta avrebbero dovuto essere ritenute insufficienti e contraddittorie;
il ruolo svolto sarebbe stato del tutto marginale (tanto più che era amica di infanzia delle parti lese, onde non avrebbe avuto ragione di coinvolgerle in truffe;
e che le stesse parti lese avevano raggiunto con lei un accordo); sarebbe ipotizzabile un inganno, sulla qualifica del Di EO, da parte del fratello dell'imputata; la ricezione di denaro dal SI non proverebbe alcunché; sarebbe frutto di erronea valutazione l'asserzione della sentenza impugnata circa la conferma da parte della donna del già avvenuto acquisto di un immobile dal Di EO;
sarebbe stata a torto attribuita univoca valenza accusatoria alle confidenze fatte alla ricorrente dal fratello (circa la presentazione di questi, da parte del Di EO, come "dott. Russo");
la Di SA, in conclusione, sarebbe stata del tutto inconsapevole della condotta truffaldina in danno del NE e del SI. Anche queste censure appaiono ai limiti dell'ammissibilità, giacché in buona parte relative a questioni di merito.
Devesi ritenere, d'altro canto, che si tratti di doglianze comunque non fondate, avendo la Corte territoriale opportunamente sottolineato (riprendendo anche le considerazioni già svolte dal Tribunale): come la Di SA avesse presentato il Di EO alle parti lese, avesse detto a costoro cose false, si fosse proposta di rafforzare il loro errore;
come le possibili reazioni delle parti lese (una volta "spennate") non valessero a escludere l'interesse della prevenuta a contribuire alla frode;
come l'ipotesi di una "strumentalizzazione inconsapevole" di coste nella ricezione del denaro dal SI fosse smentita dalle risultanze processuali (conferma del SI nella convinzione che Di EO potesse disporre di una villetta;
conoscenza del fatto che il fratello era stato presentato dal Di EO sotto falso nome;
stretti rapporti con i coimputati e conseguente improbabilità di un inganno da parte di costoro protratto a lungo nel tempo); come la valutazione complessiva degli elementi probatori emersi imponesse la conferma del giudizio di penale responsabilità già espresso dal Tribunale (pur se con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 346/2 cp e con rideterminazione della misura della pena).
Anche per rapporto alla posizione DI SA, dunque, devesi concludere che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridici su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che la ricorrente, per contro, si sia limitata a riproporre, in sede di legittimità, questioni e problemi già correttamente affrontati e risolti dai giudici del merito. Le argomentazioni svolte comportano la reiezione di entrambi i ricorsi e la condanna dei ricorrenti, in via solidale fra loro, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999