Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/1999, n. 6619
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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Massime1

Nel caso di concorso di persone nel reato, il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un "quid pluris" che consiste nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, con eliminazione delle conseguenze fino a quel momento prodotte. (Fattispecie in tema di truffa, in cui la vittima era stata indotta da parte di più concorrenti a versare, in tempi diversi, somme di denaro carpite con inganno e nella quale un concorrente, pur non partecipando più materialmente alla ricezione di dette somme, non aveva svelato alla vittima il meccanismo truffaldino, permettendo che molte altre dazioni avvenissero a mano dei correi).

Commentario1

  • 1Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenziale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021

    Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/1999, n. 6619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6619
Data del deposito : 7 aprile 1999

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