Sentenza 26 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
: Aula 'B' 0 2 046/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Salvatore SENESE R.G.N. 3223/01 Cron. 6675 Dott. Giovanni Consigliere PRESTIPINO Consigliere- Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. Dott. Camillo Consigliere FILADORO Ud. 11/11/02 - Dott. Grazia Rel. Consigliere CATALDI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CNPAF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LO NC, DE PR LU, AT ON, OL NC, VERDE OS, VERDE OL, VERDE IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato 2002 DE LUCA TAMAJO BOURSIER NIUTTA, rappresentati e difesi 4489 -1- dall'avvocato ANGELO ABIGNENTE, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3486/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/06/00 R.G.N. 45103/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato LUCIANI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il rigetto del ricorso. 9 Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 4 Il Pretore di Napoli, con sentenza del 1° dicembre 1997, rigettava la domanda proposta dagli avvocati Francesco Avallone, Luigi De Prisco, Antonino Pusateri e Luigi Verde tendente ad ottenere la declaratoria, nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, del loro diritto alla rivalutazione, nella misura del 100% anziché del 75% degli indici Istat, dei redditi percepiti durante la vita professionale e costituenti la base di calcolo della pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1991 ex D.M.25 settembre 1990, con conseguente condanna della Cassa al pagamento delle differenze tra il trattamento pensionistico così determinato e quello corrisposto. IA Avverso la sentenza di primo grado gli avvocati Avallone, De Prisco e Pusateri nonché le sigg. Francesca Pergolíto, Rosalia, Paola, ed Erminia Verde, eredi dell'avv. Verde, nel frattempo deceduto, proponevano appello dinanzi al Tribunale di Napoli che lo accoglieva ritenendo di adeguarsi alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.297 del 1999 che aveva sancito che la rivalutazione dei redditi rilevanti per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di vecchiaia degli avvocati deve avvenire, ai sensi dell'art. 15 n.576 del 1980, sulla base di un coefficiente di rivalutazione unico per tutti gli anni da prendere in considerazione ai fini del calcolo, senza distinguere, pertanto, tra redditi percepiti negli anni precedenti o successivi all'adozione del provvedimento modificativo. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense propone ricorso formulandolo in un unico articolato motivo. Gli avvocati Avallone, De Prisco e Pusateri e gli eredi dell'avv.Verde j resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE All'udienza di discussione della causa la difesa della ricorrente ha depositato copia della delibera adottata dal dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense che, nella riunione del 10 febbraio 2001, ha deliberato di riconoscere a tutti i pensionati ante 1991, con - e quindi anche ai pensione calcolata in forza dell'art.2 della L.576/80 resistenti su loro domanda, il diritto al ricalcolo della pensione e dei supplementi in conformità di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 25 settembre 1990, e alla conseguente corresponsione delle eventuali differenze dovute a far tempo dal 1° gennaio 1991. CA La riliquidazione della pensione ai resistenti secondo i criteri sopra indicati era già avvenuta in esecuzione della sentenza impugnata, come risulta dalle note, depositate insieme alla delibera sopra indicata, inviate agli avvocati Avallone, De Prisco, e Pusateri in data 14 settembre 2000 ed agli eredi dell'avv.Verde il 16 novembre 2000, depositate in sieme alla delibera sopra indicata. E' pertanto cessata la materia del contendere ed il ricorso proposto dalla Cassa deve essere dichiarato inammissibile in quanto è venuto a mancarre l'interesse ad agire. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso a seguito di cessazione della materia del contendere;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 11 novembre 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE casia Catalolo Grazia IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria joggi, 26 FEB 2013 IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 BELLA LAG ** 73 N. 533