Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBB03434 / 0 1 IN NOME D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Congmatto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PreligingRE - Presidente PONTORIERIDott. Franco R.G.N. 22257/98 Cron. 1057 Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rep. 1135 CIOFFI - Consigliere Dott. Carlo Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 11/12/00 Consigliere Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - ha pronunciato la seguente SENTENZA i sul ricorso proposto da: ZA AU, LI AT, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ATERNO 9, presso lo studio domiciliati in ROMA VIA Richiesta copia studio MICHELE, che li difende dell'avvocato PELLICCIARI dal Sig. IL SOLE 24.08. per diritti L.30 s. unitamente agli avvocati 9 Min er RODA MARIO, RODA CORRADO, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
LIRE 1500
- ricorrenti -
contro
IMM. SAN CARLO SRL in persona del legale rapp.te p.t.; 0239613 intimata 2000 avverso la sentenza n. 3120/97 della Corte d'Appello D239614 2039 di MILANO, depositata il 28/10/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato 1'11 novembre 1993 i coniugi MA OZ e TR OT citavano davanti al Tribunale di Varese la s.r.l. Immobiliare San Carlo e, premessO che quest'ultima, con contratto preliminare in data 12 ottobre 1989, aveva promesso in vendita a MA OZ una villetta in Varese, viale Borri n. 130, rendendosi poi inadempiente in ordine alle obbligazioni assunte, chiedevano che in loro favore venisse emessa la sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ., con condanna della società promittente venditrice alla restituzione della somma di lire 100.000.000 ed al risarcimento dei danni. La s.r.l. Immobiliare San Carlo eccepiva la clausola compromissoria e l'esistenza di una comunque la fondatezza della domanda, contestava chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento. Con sentenza in data 3 febbraio 1997 il Tribunale di Varese dichiarava improponibile la domanda per essere la controversia devoluta ad un arbitrato irrituale. MA OZ e TR OT proponevano appell . 3 Con sentenza in data 28 ottobre 1997 la Corte di appello di Milano, premesso che all'udienza del 9 luglio 1997 erano comparse personalmente le parti, le quali avevano dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo e che successivamente erano state formulate conclusioni identiche, dichiarava cessata la materia del contendere. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione MA OZ e TR OT, con due motivi. Motivi della decisione due motivi del ricorso che, per la loro Con stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti sostanzialmente deducono che la Corte di appello di Milano ha dichiarato cessata la materia del contendere dando per scontato che essi, a seguito dell'accordo concluso con la controparte, non avevano alcun interesse ad ottenere la sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ.. Tale interesse, invece, sussisteva, sia in quanto la ema anda sentenza, ricollegata alla trascrizione della domanda giudiziale, avrebbe reso inopponibili ad essi ricorrenti eventuali trascrizioni successive contro la società promittente venditrice e sia in quanto l'accordo transattivo raggiunto aveva avuto ad oggetto solo le conseguenze dell'inadempimento della soc. Immobiliare S. Carlo, ma non il trasferimento dell'immobile promesso il vendita. I l ricorso va accolto, in quanto è da ritenere fondata la seconda (ed assorbente) delle censure esposte. Va, in proposito, osservato che la Corte di appello di Milano, sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 9 luglio 1997, ha, evidentemente, ritenuto senz'altro che fosse intervenuto un accordo transattivo in base al quale era stato realizzato il trasferimento dell'immobile promesso in vendita agli attuali ricorrenti. Tale trasferimento, però, per giustificare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto risultare per iscritto. Il requisito formale in questione non emerge dagli atti d. causa, né poteva essere surrogato dalle dichiarazioni delle parti in ordine alla sua sussistenza. A prescindere, pertanto, dalla corrispondenza al delle affermazioni dei ricorrenti in vero C meno contenuto dell'accordo ordine al limitato 5 raggiunto, in mancanza di elementi idonei a ritenere validamente realizzato in base ad esso il trasferimento dell'immobile promesso in vendita, i giudici di merito non potevano omettere di 000 pronunciarsi sulla domanda ex art. 2932 cod. civ. hoooo La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con 290000 rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della 10ST 129.11 Corte di appello di Milano, che provvederà anche in 4567 20,56 ordine alle spese del giudizio di cassazione. 8067 12,00 161,72
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Roma, 11 dicembre 2000 IL CANCELLIERE C1 LE ER 2001 08 MAR CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 9 6.2011 serie 4 al n. 31263 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6