CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 8994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8994 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: IT EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Penale Sent. Sez. 1 Num. 8994 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 5 novembre 2020, ha riformato la sentenza emessa in data 16 luglio 2014 dal Tribunale di Ancona. Con essa TE IT era condannato alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestata come commesso attraverso la condotta descritta nel capo d'imputazione, in qualità di titolare della ditta individuale "Idromec di IT TE". La conferma di detta condanna da parte della Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 31 ottobre 2016, è stata annullata dalla Sezione Quinta di questa Corte. 1.1. La sentenza rescindente ha, invero, rilevato il vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento psicologico del reato. Dopo avere richiamato i principi consolidati in sede di legittimità in tema di distinzione tra le condotte di occultamento, fisica sottrazione e più in generale di omessa tenuta delle scritture contabili (richiedenti il dolo specifico di recare pregiudizio all'interesse del ceto creditorio), e quella di tenuta fraudolenta della documentazione (fattispecie a dolo generico), ha posto in rilievo il deficit motivazionale della sentenza della Corte territoriale costituito dalla circostanza che, pur ritenendo che la condotta di TE IT fosse sussumibile nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale specifica, si era limitataa valorizzare elementi di fatto (la mendace affermazione che la contabilità si trovasse alla CNA di Falconara, mentre era stata ritirata dalle, stesseyricorrente) «sicuramente idonei a dimostrare l'avvenuta omessa consegna agli organi fallimentari in forma integrale della documentazione contabile della società fallita, ma non anche la finalità di recare pregiudizio ai creditori». La sussistenza di tale finalità - ha spiegato - era semplicemente affermata dalla Corte di appello, ma non provata, «non essendo sufficiente al riguardo evidenziare il verificarsi dell'evento rappresentato dal mancato soddisfacimento delle pretese creditorie, che rappresenta un dato neutro rispetto alla premessa da dimostrare, potendo essere, in ipotesi, anche riconducibile a una condotta meramente colposa» det ricorrente. 1.2. La Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, poste a confronto le sentenze di merito e le argomentazioni in esse svolte in punto di "mala fede" dell'imputato con la sentenza rescindente, evidenziato che in esse fosse stato «espressamente argomentato in punto di dolo specifico dell'imputato, del quale avevano evidenziato la sicura mala fede sotto plurimi aspetti rilevanti a riguardo», preso atto che non era dato «ravvisare ulteriori profili logici e/o fattuali quanto all'elemento psicologico del reato rispetto a quelli già valutati correttamente nelle pregresse sentenze di merito», preso altresì atto che gli stessi erano stati ritenuti insufficienti dalla sentenza rescindente, è pervenuta all'assoluzione dell'imputato perché il fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non costituisce reato, rilevando come quello di bancarotta semplice, eventualmente ravvisabile, fosse ormai prescritto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia e, con un unico e articolato motivo, deduce vizio di motivazione. Lamenta in particolare l'illogicità e la contraddittorietà dell'ordito motivazionale della Corte territoriale che - dopo avere sostanzialmente affermato la correttezza del conforme percorso motivazionale della sentenza del Tribunale e di quella della Corte di appello annullata in punto di dolo di bancarotta - esita il proprio vaglio assolvendo l'imputato, così travisando il dictum della sentenza rescindente, che aveva ammonito in merito alla necessità di individuare circostanze di fatto ulteriori rispetto a quelle della sottrazione ovvero della irregolare tenuta delle scritture contabili in se', che rappresentano eventi fenomenici dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Rileva inoltre il Procuratore generale ricorrente come, per tale via, il giudice del rinvio abbia trascurato di valutare gli ulteriori elementi, pur presenti nelle risultanze di prova, idonei a fondare la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale fraudolenta;
sotto tale profilo, in via esemplificativa, pone in evidenza le circostanze che l'avvenuta sottrazione o distruzione delle scritture contabili era stata parziale, sintomaticamente relativa a quel periodo della vita sociale che avrebbe consentito di disvelare eventuali condotte penalmente rilevanti,l,infine, la sua sospetta tempistica (in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento). Tali elementi sono altamente sintomatici della sussistenza del dolo, nel senso richiesto dalla sentenza rescindente, del tutto negletti da parte del giudice del rinvio. 3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata iI25 ottobre 2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. La difesa ha trasmesso, in data 11 novembre 2022, memoria e conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, previa valutazione del decorso del termine di prescrizione del reato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va detto che - diversamente da quanto indicato dalla difesa dell'imputato - il reato non è prescritto, non essendo decorso il termine di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. che, per il reato per il quale è condanna, è quello di dodici anni e sei mesi dalla data di dichiarazione di fallimento, intervenuta il 4 giugno 2010; sicché il relativo termine non spirerà prima del 4 dicembre 2022. 3. Nel merito, deve essere qui data continuità all'insegnamento di legittimità secondo cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 241133 del 31/05/2022, Ministero della giustizia, Rv. 283440; Sez. 4, n. 41388, del 24/09/2013, Di Gregorio, Rv. 256893; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333); e siffatta delimitazione dell'ambito della devoluzione dispiega, all'evidenza, simmetrica rilevanza nella valutazione dell'impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio di rinvio. La Corte di cassazione - si è chiarito - risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo della motivazione o sulla coerenza logica della stessa;
cosicché, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Ciò non significa, però, che questi non sia libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, dato che un tale vincolo non è ipotizzabile alla stregua del disposto dell'art. 627, secondo comma, cod. proc. pen., in base al quale, nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Sempre in tema di poteri, cui corrispondono simmetrici doveri, del giudice del rinvio si è precisato che, nell'ipotesi di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza 4 o contraddittorietà, «il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio» (sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 2736328). 4. In questa cornice, è del tutto evidente la fondatezza della censura del Procuratore generale relativamente all'errore in cui è incorso il giudice del rinvio nell'applicazione dei principi sin qui enunciati, nonché in quelli contenuti nella sentenza di annullamento. In tale ultima pronuncia la Corte aveva posto come criterio guida per il giudice chiamato a rinnovare il giudizio, precedentemente risolto con una motivazione carente, quello di affrontare il problema della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta effettuando una valutazione comparativa di tutti gli elementi a disposizione e non, come avvenuto in precedenza, attraverso l'esclusiva indicazione di quelli che costituivano espressione della sussistenza dell'elemento materiale, ma non anche di quello psicologico del reato. Si tratta di un criterio guida, come si vede, aperto a qualsiasi soluzione del processo, ma che poneva in capo al giudice del rinvio l'obbligo di partire da alcuni dati processualmente acquisiti e ritenuti, da soli, insufficienti a sostenere la responsabilità del ricorrente in punto di elemento psicologico del reato, per poi elaborare, alla luce del complessivo materiale di prova a disposizione, un'interpretazione plausibile e logica, possibile sia in senso accusatorio, sia in senso assolutorio. Il Giudice del rinvio, invece, risulta essersi arrestato ai soli elementi indicati dalla sentenza rescindente, senza sviluppare, come avrebbe dovuto, la traccia segnata, rendendo una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, posto che - dopo aver analiticamente specificato i diversi elementi circostanziali dai quali desumere l'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato, evidenziando la 'mala fede' di questi al fine di arrecare danno ai creditori che ha desunta da molteplici elementi di fatto analizzati - è pervenuto ad un giudizio di assoluzione. 5. Ineludibile conseguenza della negativa verifica di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è l'ulteriore annullamento della sentenza con rinvio della 5 sentenza impugnata, con conseguente assorbimento dei residui motivi, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Penale Sent. Sez. 1 Num. 8994 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 5 novembre 2020, ha riformato la sentenza emessa in data 16 luglio 2014 dal Tribunale di Ancona. Con essa TE IT era condannato alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestata come commesso attraverso la condotta descritta nel capo d'imputazione, in qualità di titolare della ditta individuale "Idromec di IT TE". La conferma di detta condanna da parte della Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 31 ottobre 2016, è stata annullata dalla Sezione Quinta di questa Corte. 1.1. La sentenza rescindente ha, invero, rilevato il vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento psicologico del reato. Dopo avere richiamato i principi consolidati in sede di legittimità in tema di distinzione tra le condotte di occultamento, fisica sottrazione e più in generale di omessa tenuta delle scritture contabili (richiedenti il dolo specifico di recare pregiudizio all'interesse del ceto creditorio), e quella di tenuta fraudolenta della documentazione (fattispecie a dolo generico), ha posto in rilievo il deficit motivazionale della sentenza della Corte territoriale costituito dalla circostanza che, pur ritenendo che la condotta di TE IT fosse sussumibile nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale specifica, si era limitataa valorizzare elementi di fatto (la mendace affermazione che la contabilità si trovasse alla CNA di Falconara, mentre era stata ritirata dalle, stesseyricorrente) «sicuramente idonei a dimostrare l'avvenuta omessa consegna agli organi fallimentari in forma integrale della documentazione contabile della società fallita, ma non anche la finalità di recare pregiudizio ai creditori». La sussistenza di tale finalità - ha spiegato - era semplicemente affermata dalla Corte di appello, ma non provata, «non essendo sufficiente al riguardo evidenziare il verificarsi dell'evento rappresentato dal mancato soddisfacimento delle pretese creditorie, che rappresenta un dato neutro rispetto alla premessa da dimostrare, potendo essere, in ipotesi, anche riconducibile a una condotta meramente colposa» det ricorrente. 1.2. La Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, poste a confronto le sentenze di merito e le argomentazioni in esse svolte in punto di "mala fede" dell'imputato con la sentenza rescindente, evidenziato che in esse fosse stato «espressamente argomentato in punto di dolo specifico dell'imputato, del quale avevano evidenziato la sicura mala fede sotto plurimi aspetti rilevanti a riguardo», preso atto che non era dato «ravvisare ulteriori profili logici e/o fattuali quanto all'elemento psicologico del reato rispetto a quelli già valutati correttamente nelle pregresse sentenze di merito», preso altresì atto che gli stessi erano stati ritenuti insufficienti dalla sentenza rescindente, è pervenuta all'assoluzione dell'imputato perché il fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non costituisce reato, rilevando come quello di bancarotta semplice, eventualmente ravvisabile, fosse ormai prescritto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia e, con un unico e articolato motivo, deduce vizio di motivazione. Lamenta in particolare l'illogicità e la contraddittorietà dell'ordito motivazionale della Corte territoriale che - dopo avere sostanzialmente affermato la correttezza del conforme percorso motivazionale della sentenza del Tribunale e di quella della Corte di appello annullata in punto di dolo di bancarotta - esita il proprio vaglio assolvendo l'imputato, così travisando il dictum della sentenza rescindente, che aveva ammonito in merito alla necessità di individuare circostanze di fatto ulteriori rispetto a quelle della sottrazione ovvero della irregolare tenuta delle scritture contabili in se', che rappresentano eventi fenomenici dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Rileva inoltre il Procuratore generale ricorrente come, per tale via, il giudice del rinvio abbia trascurato di valutare gli ulteriori elementi, pur presenti nelle risultanze di prova, idonei a fondare la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale fraudolenta;
sotto tale profilo, in via esemplificativa, pone in evidenza le circostanze che l'avvenuta sottrazione o distruzione delle scritture contabili era stata parziale, sintomaticamente relativa a quel periodo della vita sociale che avrebbe consentito di disvelare eventuali condotte penalmente rilevanti,l,infine, la sua sospetta tempistica (in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento). Tali elementi sono altamente sintomatici della sussistenza del dolo, nel senso richiesto dalla sentenza rescindente, del tutto negletti da parte del giudice del rinvio. 3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata iI25 ottobre 2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. La difesa ha trasmesso, in data 11 novembre 2022, memoria e conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, previa valutazione del decorso del termine di prescrizione del reato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va detto che - diversamente da quanto indicato dalla difesa dell'imputato - il reato non è prescritto, non essendo decorso il termine di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. che, per il reato per il quale è condanna, è quello di dodici anni e sei mesi dalla data di dichiarazione di fallimento, intervenuta il 4 giugno 2010; sicché il relativo termine non spirerà prima del 4 dicembre 2022. 3. Nel merito, deve essere qui data continuità all'insegnamento di legittimità secondo cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 241133 del 31/05/2022, Ministero della giustizia, Rv. 283440; Sez. 4, n. 41388, del 24/09/2013, Di Gregorio, Rv. 256893; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333); e siffatta delimitazione dell'ambito della devoluzione dispiega, all'evidenza, simmetrica rilevanza nella valutazione dell'impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio di rinvio. La Corte di cassazione - si è chiarito - risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo della motivazione o sulla coerenza logica della stessa;
cosicché, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Ciò non significa, però, che questi non sia libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, dato che un tale vincolo non è ipotizzabile alla stregua del disposto dell'art. 627, secondo comma, cod. proc. pen., in base al quale, nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Sempre in tema di poteri, cui corrispondono simmetrici doveri, del giudice del rinvio si è precisato che, nell'ipotesi di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza 4 o contraddittorietà, «il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio» (sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 2736328). 4. In questa cornice, è del tutto evidente la fondatezza della censura del Procuratore generale relativamente all'errore in cui è incorso il giudice del rinvio nell'applicazione dei principi sin qui enunciati, nonché in quelli contenuti nella sentenza di annullamento. In tale ultima pronuncia la Corte aveva posto come criterio guida per il giudice chiamato a rinnovare il giudizio, precedentemente risolto con una motivazione carente, quello di affrontare il problema della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta effettuando una valutazione comparativa di tutti gli elementi a disposizione e non, come avvenuto in precedenza, attraverso l'esclusiva indicazione di quelli che costituivano espressione della sussistenza dell'elemento materiale, ma non anche di quello psicologico del reato. Si tratta di un criterio guida, come si vede, aperto a qualsiasi soluzione del processo, ma che poneva in capo al giudice del rinvio l'obbligo di partire da alcuni dati processualmente acquisiti e ritenuti, da soli, insufficienti a sostenere la responsabilità del ricorrente in punto di elemento psicologico del reato, per poi elaborare, alla luce del complessivo materiale di prova a disposizione, un'interpretazione plausibile e logica, possibile sia in senso accusatorio, sia in senso assolutorio. Il Giudice del rinvio, invece, risulta essersi arrestato ai soli elementi indicati dalla sentenza rescindente, senza sviluppare, come avrebbe dovuto, la traccia segnata, rendendo una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, posto che - dopo aver analiticamente specificato i diversi elementi circostanziali dai quali desumere l'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato, evidenziando la 'mala fede' di questi al fine di arrecare danno ai creditori che ha desunta da molteplici elementi di fatto analizzati - è pervenuto ad un giudizio di assoluzione. 5. Ineludibile conseguenza della negativa verifica di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è l'ulteriore annullamento della sentenza con rinvio della 5 sentenza impugnata, con conseguente assorbimento dei residui motivi, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente