Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 2
Nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.
Il giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12261 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CENTRO STUDI SUPERIORI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MOLINARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO SIGNORELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VE EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MACCARONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOREDANA BASCHENIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 70/01 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 02/02/01 R.G.N. 2264/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato MOLINARO LUCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bergamo LE VE esponeva di aver lavorato come docente di laboratorio odontotecnico alle dipendenze della S.r.l. Centro Studi Superiori, che con lettera del 29 aprile 1997 gli aveva comunicato il preavviso di licenziamento in relazione alla probabile riduzione delle classi di alunni;
tale comunicazione era stata seguita da una lettera di conferma del licenziamento in data 1 settembre 1997. In data 30 settembre 1997 era stato contestato al ricorrente l'addebito di assenze ingiustificate, e con lettera del 21 ottobre 1997 la società aveva intimato il licenziamento in tronco. Il ricorrente impugnava quindi i licenziamenti intimati chiedendo la condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Il Pretore adito accoglieva la domanda e il Tribunale di Bergamo con la sentenza oggi denunciata rigettava l'appello proposto avverso tale decisione sulla base dei seguenti rilievi.
Le lettere del 29 aprile e del 1 settembre 1997 erano riferibili ad un unico licenziamento, in quanto la seconda missiva si limitava a confermare la volontà di recesso espressa con la prima;
al momento di tale manifestazione di volontà non si era peraltro verificata la situazione di riduzione del numero di classi addotta a giustificazione del provvedimento, e la società non poteva dar corso ad un licenziamento anticipato rispetto al giustificato motivo che avrebbe dovuto sorreggerlo.
Il secondo recesso del 21 ottobre 1997 doveva essere qualificato come licenziamento disciplinare, ma la contestazione dell'infrazione era stata tardiva in quanto era avvenuta trenta giorni dopo l'inizio dell'assenza.
Avverso questa sentenza la società Centro Studi Superiori propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo, al quale LE VE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 2118-2219 cod. civ. in relazione agli artt. 34, 49, 53 del CCNL Aninsei, nonché omessa e insufficiente motivazione.
In relazione ai corsi scolastici gestiti dalla società ricorrente, si deduce che la stessa è in grado di prevedere al 90%, in relazione alle preiscrizioni degli alunni entro il 30 gennaio di ogni anno, il numero degli alunni nel successivo anno scolastico e quindi il numero delle classi da formare e il necessario organico degli insegnanti;
in effetti il numero degli alunni può variare per iscrizioni tardive, trasferimenti o altri motivi, ma tali variazioni non consentono sempre di formare ulteriori classi.
Con riguardo a tale particolare situazione, la contrattazione collettiva del settore ha previsto tra i casi di risoluzione del rapporto la chiusura ed abolizione di corsi e classi dovute a contrazione della popolazione scolastica.
Per evitare la creazione di una simile situazione all'ultimo momento, la società inviò al prof. VE la lettera di preavviso di licenziamento "anche se il datore di lavoro si riservava la possibilità di non attuarlo". La lettera del 29 aprile 1997, si afferma nel ricorso, "era un licenziamento con preavviso, peraltro revocabile, e non un preavviso che precedeva il licenziamento". Ad avviso della parte, dalla "documentazione allegata in causa" e dalle "conferme testimonialmente ottenute" risulta incontestabile la contrazione della popolazione scolastica nelle scuole gestite dal Centro Studi Superiori, che dimostra la giustificazione del licenziamento.
La lettera successiva del 1 settembre 1997 costituiva poi - come ha ritenuto la sentenza impugnata - la conferma della precedente comunicazione del 29 aprile;
ma "ammesso e non concesso che l'intendimento del datore di lavoro fosse errato" con quest'ultima lettera lo stesso ha espresso chiaramente la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro essendosi avverate le condizioni previste dalla clausola contrattuale. Questo provvedimento è pienamente valido ed efficace per sè stesso indipendentemente da ogni riferimento alla precedente comunicazione, e costituisce - si aggiunge ancora - una "autonoma intimazione di licenziamento. In ordine al licenziamento intimato in data 21 settembre 1997 - che il Tribunale ha qualificato come sanzione disciplinare irrogata per l'assenza protrattasi dopo il periodo di ferie, ritenendola illegittima per la mancanza di immediatezza della contestazione dell'addebito - si sostiene che nella fattispecie "il contrasto già esistente tra le parti per le precedenti intimazioni di licenziamento nonché la lunga sequela di lettere e contestazioni" giustificavano il decorso di un lasso di tempo prima della contestazione dell'assenza del lavoratore.
Le censure sono infondate. In ordine alla prima comunicazione del 29 aprile 1997, non viene contestata la ricostruzione operata dal Tribunale, che ha ravvisato nella dichiarazione ivi contenuta una manifestazione di volontà di recesso, e nella successiva lettera del 1 settembre 1997 una mera conferma della volontà già espressa. Il giudice dell'appello ha affermato che al momento di questo licenziamento non sussisteva una causa di giustificazione del recesso, correlata ad una riduzione dell'attività scolastica;
ed ha quindi escluso la legittimità di tale atto, applicando correttamente il principio secondo cui il giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali (Cass. 22 aprile 2000 n. 5301). La valutatone della situazione esistente al momento del recesso corrisponde ad un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che viene censurato senza indicare specifiche risultanze istruttorie di cui sia stato trascurato od omesso l'esame, ma solo con un richiamo assolutamente generico agli elementi probatori acquisiti al giudizio.
Ciò vale anche con riferimento alla seconda missiva del 1 settembre 1997, che la parte intende considerare come autonoma intimazione di licenziamento, in evidente contraddizione logica con la precedente asserzione relativa al contenuto dell'atto come meramente confermativo della precedente comunicazione (tale da non implicare, quindi, una autonoma valutatone dell'esistenza in tale momento di una causa giustificativa del recesso).
Quanto al secondo licenziamento del 21 ottobre 1997, il Tribunale ha affermato l'illegittimità della sanzione irrogata, sul rilievo che il ritardo immotivato della reazione datoriale all'illecito disciplinare denotava l'iniziale acquiescenza della società; ad avviso del giudice dell'appello, il tempo decorso dimostra che la stessa non ravvisò inizialmente nella assenza del VE un inadempimento di gravità tale da giustificare il recesso. La sentenza impugnata ha quindi fatto applicazione della regola, enunciata da un costante orientamento giurisprudenziale, che trae dal ritardo nella contestazione la presunzione di una mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare (v. per tutte Cass. 28 settembre 2002 n. 14074). La ricorrente non fornisce alcuna confutazione delle ragioni poste a base di tale giudizio, risultando irrilevanti, su questo piano, le considerazioni svolte in ordine alla situazione di contrasto esistente tra le parti, che non spiega il motivo del ritardo della reazione datoriale.
In sede di discussione orale il difensore della società ha sostenuto che questo sarebbe giustificato dal carattere continuativo dell'inadempimento, protrattosi nel tempo. Si tratta di una deduzione del tutto nuova, che non può essere esaminata perché estranea alle censure mosse con il ricorso.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 16,20 di cui euro 3.500,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003