Sentenza 17 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2001, n. 6775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6775 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE SECON 17 75/ 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE SUP E divizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ereditaria - Presidente R.G.N. 4231/99 PONTORIERI Dott. Franco Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Cron. 1527-7. .2431 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rep Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 13/02/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta conta studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 2002. # 17 MAG 2001 AS IA in proprio e nella qualità di IL CANCELLIERE paterna dicessionaria della quota ereditaria AM Vincenzo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320/D/4, presso lo studio dell'avvocato MAZZA RICCI G., difesa dall'avvocato JANNARELLI LUIGI, giusta delega in atti;
т и ricorrente - в е contro ч GIUSEPPE, AS SALVATORE, AS AS GRAZIA, AS COSIMO DAMIANO, 2001 AS CARLO di PE, AS CARLO di 265 RE, AS CARLO di OS AM;
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- intimati -
avverso la sentenza n. 287/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Francesco MELE che ha concluso per Generale Dott. del I° motivo del ricorso, rigetto l'inammissibilità del II° motivo. CANCELLERIA . т . у ть -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Bari, decidendo sull'appello proposto da RO AM, anche nella qualità di cessionaria della quota divisionale spettante alla sorella ZA, avversO la sentenza del Tribunale di Foggia che, ritenute lesive delle quote dei legittimari le disposizioni testamentarie a favore dei nipoti del de cuius, aveva dichiarata aperta la successione ereditaria di RL AM, nato il [...] e deceduto il 15 novembre 1972, disponendo la divisione del suo patrimonio tra gli eredi RO, AZ e ZA AM nonché RL AM di PE, PE AM, RE AM, OS AM AM, RL AM di RE e RL AM т di OS AM e rinviando all'esito у ть dell'ulteriore istruttoria la decisione relativa al rendiconto dei beni in possesso dei condividenti, con sentenza resa in data 17 marzo 1998 ha rigettato l'appello. На osservato il giudice d'appello che il progetto divisionale predisposto dal C.T.U., oggetto delle censure formulate dall'appellante, teneva conto sia delle disposizioni testamentarie 3 sia della condizione di possessori di beni ereditari di ciascun condividente ed, a differenza di parte del progetto proposto dal tecnico aveva il pregio di evitare la appellante, costituzione di servitù tra i beni da assegnare ai condividenti nonché la vendita a terzi di un fondo ereditario. La corte di merito ha, inoltre, giudicata apodittica e, comunque, infondata la censura relativa alla stima del valore dei beni operata dal C.T.U., dal momento che la stessa era fondata sulle quotazioni di mercato al tempo della divisione dei beni oggetto della stima, quotazioni mediamente corrispondenti a 5,5 volte i valori riferiti all'epoca dell'apertura della successione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la AM RO, affidandosi а due т и motivi. Gli intimati, OS AM, AZ, в и PE e RE AM nonché RL ч AM di RE, RL AM di OS AM e RL AM di PE, non hanno svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 560 4 cod. civ. nonché per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che, nonostante che il C.T.U. avesse rilevato l'enorme divario esistente tra il valore delle attribuzioni testamentarie a titolo ereditario fatte dal de cuius a favore dei nipoti ed il valore della quota disponibile e, pertanto, nonostante che in concreto le condizioni per ricorressero applicare la disposizione di cui al CO. 2° dell'art. 560 cod. civ., secondo la giurisprudenza applicabile anche all'ipotesi di e la dottrina eredi legittimari ed eredi conflitto tra testamentari, la Corte d'Appello, non solo ha omesso di dare una risposta ai rilievi critici formulati in sede di appello, ma ha avallata una soluzione divisionale che si pone in netto contrasto con la norma richiamata. . r т u La censura è, in parte, infondata ed, in parte, е л l inammissibile. u r I l rilievo critico, secondo cui 1'impugnata sentenza non avrebbe esaminata la censura formulata in sede d'appello in ordine alla necessità di rilevanti conguagli previsti dal progetto divisionale del C.T.U. al fine di non dividere i testamentarie a beni oggetto delle disposizioni 5 favore dei nipoti del de cuius, non considera che la Corte d'Appello ha, al riguardo, osservato che la doglianza, essendo fondata esclusivamente sul rilievo che i conguagli aggravavano ulteriormente gli oneri fiscali, non poteva valere а connotare negativamente il progetto divisionale. E tale valutazione, strettamente aderente alla censura svolta, che ripetesi evidenziava solo gli inconvenienti di natura fiscale indotti dalla necessità di rilevanti conguagli, non solo è corretta in diritto ma risulta sufficientemente motivata in relazione alla portata della doglianza. La seconda parte della censura, ponendo una quella dell'applicabilità al caso inquestione esame della norma porta dall'art. 560, co. 2°, cod. civ. mai prospettata nella fase di merito ed, in particolare, con l'atto di appello, incontra in . sede di legittimità l'ostacolo della preclusione. s Col secondo motivo la ricorrente denuncia e violazione dell'art. 756 cod. civ. "e di ogni altra Y normativa riflettente la stima dei valori degli immobili, in materia di successione", osservando che la Corte d'Appello, nonostante che il consulente tecnico designato da essa ricorrente avesse censurato il metodo di stima seguito dal 6 C.T.U., rilevando che lo stesso aveva confuso il valore dei beni col mutamento del potere d'acquisto della moneta, ha sbrigativamente disattesa tale censura, ritenendo attendibili le valutazioni espresse dal C.T.U.. La censura è destituita di fondamento, non sussistendo l'errore metodologico addebitato al C.T.U. nella stima dei beni. Il fatto che la determinazione del valore dei beni sia stata operata sulla base delle "attuali quotazioni di mercato di immobili di tipologia similari ubicati nel Comune di S. Ferdinando di P., che mediamente corrispondono a 5,5 volte i valori riferiti all'epoca della successione" non può essere valutato come sintomo di confusione del concetto di valore di mercato con quello di mutamento del potere d'acquisto della moneta, risultando, al т и contrario, evidente dalle riportate espressioni del в и C.T.U. il riferimento ai reali valori espressi dal ч mercato immobiliare del luogo di apertura della successione e non indicando la ricorrente alcun elemento idoneo a dimostrare la denunciata coincidenza del parametro valutativo adottato dal C.T.U., e condiviso dal giudice d'appello, col mutamento del potere d'acquisto della moneta. 7 E' poi il caso di rilevare che erroneamente viene denunciata la violazione dell'art. 756 cod. civ., poiché tale norma che sancisce l'esenzione del legatario dai debiti ereditari, non ha nulla che vedere con la censura in concreto svolta col motivo in esame. Conclusivamente, il ricorso va respinto, senza, tuttavia, alcun provvedimento in ordine alle spese lite, poiché gli intimati non hanno svoltodi attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, addì 13 febbraio 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. ye Pendents цеCourigliere etterrore Gebumen IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO CANCELLERIA TATCH MAG. 2001 20000 Roma IL CANCELLERE C1 290000 Han Fatailla 109T 129, 11 4567 0,56 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 8067 1800 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 20·7-2011. 167, FI serie 4 al n. 37151 versate € 167.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002) 8