Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
La responsabilità a titolo di colpa del venditore di prodotti alimentari sfusi facilmente deperibili sussiste tutte le volte in cui il cattivo stato di conservazione del prodotto possa essere accertato con controlli a campione facilmente eseguibili (nella specie, eviscerazione di naselli), e non è esclusa dalla previsione legislativa di una serie di controlli attribuiti dalla legge ad organi tecnici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 8933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8933 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giammanco Pietro Presidente del 19/6/98
I. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " NO GI " N. 2261
3. " FI LD " REGISTRO GENERALE
4. " NO SC " N. 29962/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PA RO n. a Bergamo 13 novembre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 2 giugno Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. NO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Albano Antonio che ha concluso per il rigetto
Svolgimento del processo
RI RO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 2 giugno 1997, con la quale veniva condannato per aver detenuto per la vendita Kg.4,400 di suri e Kg. 4,200 di naselli, invasi da parassiti appartenenti alla famiglia Anisakidae (art.5 lett. d) l. n. 283 del 1962),deducendo quali motivi l'erronea interpretazione dell'art.19 l. n. 283 del 1962,che non richiede in chi vende al dettaglio l'obbligo di accertare lo stato di conservazione di alimenti deperibili con analisi o con sistemi tali da distruggere il prodotto, la violazione dell'art.42 c.p. per carenza di colpa, in quanto quei pesci, in virtù della disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 531 del 1992 avevano subito numerosi controlli da parte di organi tecnici pubblici particolarmente qualificati, e l'erronea equiparazione di un direttore di supermercato a chi opera professionalmente all'ingrosso nel campo del commercio dei prodotti ittici.
Motivi della decisione
I motivi sono infondati , sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infatti, la sentenza di questa Corte, riferita in ricorso (Cass. sez. III 9 marzo 1995 n. 2350,Profeta rv.201962), è mai interpretata, perché non si considerano le specifiche particolarità del caso, ben evidenziate in quella pronuncia, giacché si trattava di "confezioni originali" cioè di imballaggi di mitili, provenienti da allevamenti controllati, non aperti e contenenti tutte le indicazioni legislativamente previste, in piena conformità alla normativa esistente senza alcun segno esteriore di cattiva conservazione, detenuti correttamente e consumabili per espresso disposto normativo entro cinque giorni dalla raccolta, mentre per i pesci sono noti i vari e differenti processi di conservazione. Inoltre nella stessa pronuncia si evidenziava che la possibilità di estendere la disposizione di cui all'art.19 l. n. 283 del 1962 o meglio la rilevanza dell'elemento psicologico nel reato di cui all'art.5 l. cit. qualora per la facile deperibilità della merce non sia consentito di controllarne la qualità, la condizione ed i requisiti con l'espletamento di analisi, poiché la stessa diverrebbe incommestibile o si deteriorerebbe incontrava un limite nella necessità che il commerciante abbia adottato tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità a legge del prodotto, sia dal punto di vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed esposizione alla vendita sia sotto il profilo dei controlli esperibili.
Si spiegava, poi, nella stessa decisione che il maggiore rigore rispetto ai prodotti confezionati deriva dalla necessità di circoscrivere, in maniera adeguata, per prodotti facilmente deperibili l'ambito di estensione della valutazione dell'elemento soggettivo del reato al fine di evitare elusioni della normativa. Orbene, nella fattispecie in esame, la Corte meneghina e lo stesso ricorrente ammettono che sarebbe stato sufficiente eviscerare i pesci per accorgersi della presenza dei parassiti e che tale accertamento poteva essere eseguito a campione, sicché non vi era neppure un rilevante danno economico.
Peraltro detto danno, da non considerare in presenza di beni fondamentali quali la salute, non si verifica, giacché è noto che i naselli eviscerati divengono "filetti di nasello". Pertanto il giudice di merito non ha errato nell'applicazione della normativa di cui alla legge n.283 del 1962, secondo quanto del resto varie volte sostenuto in materia di commercio di frutta e verdura e di analisi da effettuare per accertare la presenza di antiparassitari da questa Corte (cfr. Cass. sez. III 19 giugno 1997 n. 5950,P.G. in proc. Danesi rv.208208 cui adde Cass. sez. III 20 gennaio 1998 n. 590,Raso rv. 209345 e da ultimo Cass. sez. III ud. 4 marzo 1998 dep.15 aprile 1998.P.G. in proc. Costa in corso di massimazione.). Nè la responsabilità a titolo di colpa del ricorrente può essere esclusa dalla previsione di una serie di controlli da parte del d.lvo n. 531 del 1992,attuativo della direttiva CEE 91/493, attribuiti ad organi tecnici ed imposti soltanto a chi professionalmente commercia in prodotti ittici.
Infatti detta normativa come tutta quella attuativa di direttive comunitarie indica alcuni standards minimi di affidabilità e di controllo e non esclude la presenza di precetti nazionali più rigorosi, oltre a non concernere ì direttori di supermercati ed i negozianti al dettaglio.
Inoltre gli obblighi contemplati dalla legge n. 283 del 1962 incombono non solo sui produttori, ma su qualsiasi rivenditore, il quale deve accertare che il prodotto alimentare non sia invaso da parassiti, ove lo stesso non sia rapidamente deperibile per l'esistenza di differenti processi di conservazione e l'accertamento non richieda lunghe e complesse attività, ma si risolva in una eviscerazione a campione per controllo o in sistemi rapidi di indagine.
Infine, i controlli affidati dal decreto legislativo citato non ne escludono altri, che devono essere compiuti dai dettaglianti, anche in considerazione dell'altissima probabilità dei pesci venduti dal ricorrente di essere infestati dalle larve di anisakis, sicché la mancata cognizione di questo pericolo in un commerciante comporta di per sè colpa.
Non possono, neppure, i predetti controlli creare alcun affidamento incolpevole in considerazione della facile ricerca circa la presenza dei parassiti.
Sussistono, quindi, gli estremi della colpa, attentamente e perspicuamente valutati dalla Corte meneghina con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 19 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1998