Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5352 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE5352 0 1 LACORT Oggetto Sure foc much. S IONE TERŁA O ILE Veluter in de judice de mest Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15070/98 GIUSTINIANI Presidente Dott. Vito Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Cron.1533 Dott. Mario FINOCCHIARO Rep.1927 Consigliere Dott. Alberto Ud. 17/11/00 TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SEN T ENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sia. IL SOLE 24 ORE par dirit 1306 ABBATE SERGIO, PANICO ANTONIO, elettivamente 10 APR. 2001 domiciliati in ROMA VIA G GIGANTE 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PANICO, difesi dall'avvocato 3000 FRANCESCO SAVERIO IESU, giusta delega in atti;
ELLERIA ricorrenti -
contro
CG508951 RAS ASSICURAZIONE, corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, difesa dall'avvocato GIORGIO SPADAFORA, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente 1850 nonchè contro イ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva BAIANO AURELIO;
dal Sig. SPADAFORA per diritti L. 24000 th - intimato 10 SET. 2001. avversO la sentenza n. 9305/97 del Tribunale di NAPOLI ✗. CANCELLIERE1. CANCER SEZIONE CIVILE, emessa il 24/09/97 e depositata il 12/11/97 (R.G. 988/97); LIRE 2000 CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
BE427840 udito l'Avvocato GI PASSANTINO (per delega Avv. G. BE427845 SPADAFORA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 10000 Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AS036929 Con citazione dinanzi al giudice di pace di Marano, AS036930 AT GI, nella veste di danneggiato nel corso di incidente stradale avvenuto il 26 febbraio 1995, conve- niva il danneggiante AN LI e l'assicuratore RAS e ne chiedeva la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno biologico. Si costituiva il contraddittorio ed i convenuti contestavano il fondamento della domanda. Con sentenza n. 250 del 1996 il giudice di pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda di risarcimento dei danni e liquidava le spese in complessive lire 2 M 2 milioni oltre il 10% per spese professionali, di cui lire 400.000 per spese, 800 mila per diritti ed 800 mi- la per onorari. In esecuzione della sentenza la società assicura- trice convenuta effettuava il pagamento della somma di lire 10.077.500 a titolo di sorte, interessi e spese processuali. La decisione era appellata dal danneggiato AT GI e dal suo difensore Avv. Antonio Panico sul punto relativo all'omessa pronuncia di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. oltre che sul punto della mi- sura delle spese giudiziali liquidate. Si costituiva in giudizio la società appellata chiedendo il rigetto della impugnazione. Con sentenza del 12 novembre 1997 il Tribunale di Napoli procedeva alla sola riliquidazione dei diritti nella misura di L.
1.058.000 e rigettava nel resto l'appello, disponendo la compensazione delle spese del grado del giudizio. Contro la decisione ricorrono AT e l'Avv. Pani- censura;
resiste CO deducendo due motivi di l'assicuratrice RAS con controricorso. AN LI non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento. Con il primo motivo il ricorrente deduce la viola- 3 M zione ○ falsa applicazione delle norme di legge (art. 360 nn. 3 e 5 in relazione all'art. 93 c.p.c.) in rela- zione alla richiesta di distrazione, che sarebbe stata enunciata nella citazione e ripetuta in memoria. In senso contrario si Osserva come il giudice dell'appello, esaminati gli atti, abbia accertato che "il procuratore appellante non risulta aver eseguito tale dichiarazione, né in citazione, né in comparsa conclusionale. Non sussiste dunque alcuna violazione della norma processuale richiamata, e la motivazione circa l'esclusione del diritto alla distrazione delle spese, risulta da una valutazione in fatto, analitica non sin- dacabile in questa sede. Il giudice del merito, pur non richiedendo la istanza del procuratore formule sacramentali, ha dunque escluso l'esistenza di una dichiarazione idonea a vale- re come richiesta di distrazione. Se il motivo dovesse intendersi come travisamento di fatto, dovrebbe per tale aspetto ritenersi inammis- sibile, essendo esperibile diverso rimedio. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della legge ed il vizio della moti- vazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relaz. art. 2043 C.C., 92 c.p.c. e DM 585/94) per erronea liquidazione 4 di spese, diritti ed onorari di primo grado. In parti- colare si assume, sulla base della nota spese prodotta in primo grado e riprodotta in esteso nel ricorso, che anche il secondo giudice avrebbe violato i limiti ta- riffari per onorari e diritti, e che nelle spese vive devono includersi anche quelle della TU di parte;
si deduce inoltre la erronea eliminazione di voci relative del diritto a diritti e la mancata liquidazione all'intimazione di testi (per L. 20.000). In senso contrario si Osserva come il giudice di secondo grado abbia esaminato e motivato su tutte le censure, ancor oggi riproposte, ritenendo congrua la somma liquidata per gli onorari (nel rispetto del prin- cipio di cui all'art. 5 del DPR 1942 n. 794 con riferi- mento alla media tra i minimi e massimi della tariffa forense), congrua la liquidazione delle spese, dando conto della esclusione di quelle di TU (in quanto non determinati ai fini della decisione di merito), ed ha poi rideterminato le somme liquidate per diritti di procuratore, considerando anche i diritti di intimazio- ne ad un solo teste. Resta così inammissibile, in questa sede, il riesa- me della valutazione analitica e discrezionale compiuta dal giudice del merito, con motivazione esauriente ed analitica, nell'esercizio di una propria discrezionali- 5 tà (cfr. Cass. 21 marzo 1994 n. 2693; Cass. 12 settem- bre 1978 n. 4123 in tema di esclusione di spese di con- sulenza di parte). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ven- gono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli- do in favore della resistente RAS alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione che hooos liquida in lire 115.000 per spese ed in lire un 290000 milione per onorari. Roma, 17 novembre 2000 IL CONSIGLIERE EST.راfor betul M IL PRESIDENTE Mofientieri us Depositate in Cancelleria 10 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 OGGI, Concetta Ammendola IL LL IA (Conca Ammendola) UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gatan 6 LUG. 2001 26 Serie 4 36028 vergale 290.000 alm. $6028 n. EC (fire p. Il Dirigent Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia DI FILIPPO) M 6