Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di correzione di errore materiale, se, di norma, la sentenza non può essere rettificata ex art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore o una omissione materiale ma un errore concettuale, sia pure dipendente da una mera svista, che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena, tuttavia, nella procedura disciplinata dall'art. 444 cod. proc. pen., riveste decisiva rilevanza il verbale di udienza in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti in punto di quantificazione della pena, non suscettibili di essere in alcun modo alterate dal giudice, di talché in tale ipotesi è a detto verbale che deve farsi riferimento, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo, qualora non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti. (Fattispecie in cui dal verbale di udienza risultava che le parti avevano concordato per l'applicazione di una determinata pena, da sostituire in pena pecuniaria, mentre in sentenza era stato operato un erroneo ragguaglio della pena ex art. 135 cod. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/1999, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 22.01.1999
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N.220
3. Dott. Ugo Luigi Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.26960/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, nei confronti di AR VA Avverso la sentenza in data 2 giugno 1997 del Tribunale di Taranto Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che si proceda a correzione dell'errore materiale. Fatto e diritto
Con sentenza in data 2 giugno 1997, il Tribunale di Taranto, applicava, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p. a AR VA, imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (in Martina Franca, il 21 febbraio 1997) la pena di lire
5.500.000 di multa (così corretta con provvedimento del 25 settembre 1997), risultante dalla somma tra la pena di lire 4.500.000, sostituita alla pena della reclusione di mesi tre, e lire 1.000.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, denunciando l'erroneo calcolo della pena: si osserva che, trattandosi di reato commesso nel 1997, il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva doveva essere stabilito ex art. 135 c.p. in ragione di lire 75.000 per ogni giorno di reclusione e, quindi, che la pena complessiva doveva essere quantificata in lire 7.750.000 (lire 6.750.000 più lire 1.000.000). La sentenza impugnata va rettificata nel senso precisato dal ricorrente, a norma degli artt. 130 e 619 comma 2 c.p.p., trattandosi di mero errore di calcolo, e non ostandovi la natura pattizia del rito, atteso che, come si desume dal verbale di udienza in data 2 giugno 1997 (in particolare, fol. 30), le parti avevano concordato per l'applicazione della pena di "3 mesi di reclusione, 1.000.000 di multa, conversione pena detentiva breve in pena pecuniaria", implicitamente riportandosi, dunque, al disposto dell'art. 135 c.p. (richiamato dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981), che prevede il ragguaglio di lire 75.000 per ogni giorno di pena detentiva. In linea di diritto va infatti affermato che se, di norma, la sentenza non può essere rettificata ex art. 130 c.p.p. quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore o una omissione materiale ma un errore concettuale, sia pure dipendente da una mera svista, che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena, tuttavia, nella procedura disciplinata dall'art. 444 c.p.p., riveste decisiva rilevanza il verbale di udienza in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti in punto di quantificazione della pena, non suscettibili di essere in alcun modo alterate dal giudice, ditalché in tale ipotesi è a detto verbale che deve farsi riferimento, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo, qualora, come nel caso di specie, non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti;
e a tale divergenza può in siffatta ipotesi rimediarsi con la procedura della correzione degli errori materiali (cfr. Cass., sez. V, c.c. 10 gennaio 1996, Roberto, rv. 204242; Cass., sez. II, u.p. 6 luglio 1992, Abate, rv. 191539).
P.Q.M.
Rettifica la pena pecuniaria complessivamente applicata ad AR VA con sentenza del Tribunale di Taranto del 2 giugno 1997 da lire 5.500.000 in lire 7.750.000 di multa. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999