Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/1999, n. 459
CASS
Sentenza 19 gennaio 1999

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La declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.420 del 1991, dell'art. 1, comma primo, della legge n. 450 del 1985, nella parte in cui detta norma, nello stabilire una limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, in caso di trasporti soggetti al sistema delle tariffe cosiddette " a forcella ",non prevedeva un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento, non ha determinato una reviviscenza del principio dell'integrale responsabilità del vettore ,ma, senza rendere inapplicabile il predetto limite, ha, se mai, abilitato il giudice, in assenza di un adeguamento legislativo alla citata pronuncia, a provvedere caso per caso, in via equitativa, a rivalutare il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta, secondo quanto chiarito dalla stessa Corte Costituzionale con la successiva ordinanza n. 272 del 1993. Nè la sopravvenuta determinazione legislativa del meccanismo di aggiornamento, di cui all'art. 7 del D.L. n. 82 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 1993 - che, a differenza della legge anteriore, ha previsto altresì la possibilità di derogare convenzionalmente al limite - può essere applicata ai rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore di detto decreto legge, destinato, invece, a regolare quelli sorti successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/1999, n. 459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 459
    Data del deposito : 19 gennaio 1999

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