Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
La declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.420 del 1991, dell'art. 1, comma primo, della legge n. 450 del 1985, nella parte in cui detta norma, nello stabilire una limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, in caso di trasporti soggetti al sistema delle tariffe cosiddette " a forcella ",non prevedeva un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento, non ha determinato una reviviscenza del principio dell'integrale responsabilità del vettore ,ma, senza rendere inapplicabile il predetto limite, ha, se mai, abilitato il giudice, in assenza di un adeguamento legislativo alla citata pronuncia, a provvedere caso per caso, in via equitativa, a rivalutare il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta, secondo quanto chiarito dalla stessa Corte Costituzionale con la successiva ordinanza n. 272 del 1993. Nè la sopravvenuta determinazione legislativa del meccanismo di aggiornamento, di cui all'art. 7 del D.L. n. 82 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 1993 - che, a differenza della legge anteriore, ha previsto altresì la possibilità di derogare convenzionalmente al limite - può essere applicata ai rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore di detto decreto legge, destinato, invece, a regolare quelli sorti successivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/1999, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA 12, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CAVALIERE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ND PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERRETO DI SPOLETO 9, presso lo studio dell'avvocato ZENIO CATTIVERA, che lo difende unitamente all'avvocato PI ALTANA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ALMAC SRL, in persona dell'Amministratore unico sig. Angelo IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato RAIMONDO DETTORI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE STARA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 151/95 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, emessa il 20/10/95 depositata il 02/11/95;
RG.270/94.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ALBERTO CAVALIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. MA con citazione notificata il 21.10 e il 6.11.1989 conveniva innanzi al Tribunale di Sassari la ditta ND PI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal furto di un carico di profilati di alluminio, che le aveva affidato per il trasporto.
La ditta convenuta si costituiva e, senza contestare la pretesa, chiamava in garanzia le Assicurazioni d'Italia, che eccepivano l'inoperatività della polizza per essersi il furto verificato in area incustodita.
Il Tribunale, accertato che il carico era stato trafugato all'interno del porto di Piombino, condannava la ditta al risarcimento del danno, liquidato in somma corrispondente al valore del carico, e la società assicuratrice a tenere indenne la ditta. Proponeva appello la società assicuratrice che, nel ribadire l'eccezione di inoperatività della polizza, lamentava la mancata applicazione del limite di responsabilità del vettore stabilito dalla legge 450/1985 (lire 250 per Kg. di merce perduta). La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza resa il 20.10.1995, rigettava il gravame, considerando in relazione al limite di responsabilità che la L. 450/1985, applicabile alla specie, era stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedeva l'adeguamento del massimale all'inflazione monetaria con sentenza della Corte Costituzionale 2.11.1991, n. 420, e che, non essendo intervenuta legge di adeguamento, aveva ripreso vigore il principio dell'integrale responsabilità del vettore.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Assitalia sulla base di un motivo illustrato con memoria.
Hanno resistito con controricorso la ditta ND e la società MA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Mancata applicazione dell'art. 7 del D.L. 82/93 convertito nella L. 162/93", lamenta che la Corte
territoriale abbia ritenuto che alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, L. 450/1985 sui limiti di responsabilità del vettore sia conseguita la reviviscenza del principio della responsabilità illimitata, disapplicando l'art. 7 D.L. 82/1993, che ha reintrodotto i limiti;
legge che avrebbe dovuto applicare a prescindere dalla richiesta per il principio "iura novit curia".
L'art. 1 L. 450/1985 prevede: "1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può superare il massimale previsto dall'articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.
2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato".
La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre 1991, n. 420, nelle parti in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave e non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento. La stessa Corte con sentenza 16 febbraio 1993, n. 64, ha, invece, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, L. 450/1985, sollevata sul presupposto della mancata previsione di un meccanismo di aggiornamento del massimale, osservando che, mentre il massimale previsto dal primo comma non era derogabile dalle parti, derogabile è, invece, in senso più favorevole all'utente quello preveduto dal secondo comma, sia pure alle condizioni di tempo e di forma stabilite.
Nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge posta sotto il profilo che per i trasporti esenti dalle tariffe a forcella continuava ad operare il limite di responsabilità, pur derogabile nell'ammontare, ed analogo limite non sussisteva per i trasporti assoggettati al regime tariffario a forcella, la Corte con ordinanza 4 giugno 1993, n. 272, giudicata assai discutibile dalla dottrina, nel dichiarare manifestamente infondata la questione, ha considerato che l'impostazione del giudice rimettente sottintendeva una valutazione non corretta della sentenza n. 420 del 1991 ed ha affermato che "la mancata determinazione legislativa del meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del limite di responsabilità previsto dall'art. 1, 1° comma, L. 450/1985 per il trasporto di merci soggetto alle tariffe a forcella non rende inapplicabile il limite medesimo, ma tutt'al più abilita il giudice a provvedere caso per caso, in via equitativa, a rivalutare il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta".
Con D.L. 29.3.1993, n. 82, convertito con modificazioni nella legge 27.5.1993, n. 162, è stato elevato il limite di responsabilità per i trasporti soggetti al sistema di tariffe a forcella con la previsione di un meccanismo di aggiornamento periodico. In particolare, l'art. 7 del menzionato D.L. dispone: "Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. È comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative".
In questo quadro risultante dagli interventi del legislatore e della Corte Costituzionale pare evidente che in relazione ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 82/1993 operano i limiti di responsabilità previsti dall'art. 1 L. 450/1985 per i trasporti soggetti al sistema delle tariffe a forcella;
limiti da applicare tenendo presenti gli effetti della dichiarazione di illegittimità contenuta nella sentenza n. 420/1991 della Corte Costituzionale, così come individuati nell'ordinanza n. 272/1993 della stessa Corte. Ai detti rapporti non è, invece, applicabile per quanto concerne la limitazione di responsabilità relativa ai trasporti soggetti al sistema delle tariffe a forcella l'art. 7 del menzionato D.L. 82/1993 e ciò perché tale norma prevede deroga convenzionale del limite, non prevista dalla legge anteriore (cfr. Cass. 29.11.1996, n. 10647). Ne consegue che la Corte territoriale ha erroneamente escluso che il limite di responsabilità previsto dall'art. 1 L. 450/1985 operi nel presente caso di rapporto sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 82/1993, ma avendo la società ricorrente ritenuta corretta l'esclusione e non essendosene, quindi, lamentata, manca ogni concreta possibilità di porre riparo all'errore, mentre non sarebbe corretta l'applicazione della legge sopravvenuta, regolando la medesima i rapporti sorti successivamente.
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato. Restano assorbite le questioni sollevate dalla controricorrente società MA in relazione alla irretroattività della normativa sopravvenuta ed alla legittimità costituzionale di essa. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 15 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1999.