Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
La presentazione al giudice degli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito ne implica non solo l'acquisizione ma anche la valutazione con il conseguente obbligo, ove siano disattesi, di motivazione circa le ragioni della ritenuta minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2008, n. 28662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28662 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 27/05/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 817
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 043074/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO ND N. IL 17/06/1983;
avverso ORDINANZA del 05/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 22.10.2007 il GIP del Tribunale di Catania disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AN RE, siccome indagato dei reati di furto aggravato dell'autovettura del senegalese AY Abdulaye, di tentata estorsione con la minaccia di dare altrimenti fuoco a detta autovettura, e di lesioni personali in danno del predetto e del connazionale SO Assane, commessi in concorso con IR LF.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il AN, contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 5.11.2007 il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto AN RE, lamentando la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e).
In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame aveva ritenuto la sussistenza dei "gravi indizi" di colpevolezza a carico del ricorrente fondando tale propria convinzione unicamente sulle dichiarazioni delle parti offese, non valutando che le stesse erano portatrici di un interesse confliggente con quello dell'indagato; e non aveva verificato la possibilità di una lettura alternativa dei fatti di causa in base alle testimonianze introdotte dalla difesa, che erano in grado di avvalorare una dinamica dei fatti diversa da quella prospettata dai denuncianti. La motivazione del Tribunale del riesame si appalesava quindi carente di logicità, non avendo spiegato in modo concreto ed esauriente le ragioni per cui era stata privilegiata la tesi claudicante dei senegalesi, senza attribuire alcuna valenza alle dichiarazioni dell'odierno indagato, che per di più risultavano sorrette dalle testimonianze eseguite dalla difesa ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p..
E rileva altresì il ricorrente che il Tribunale del riesame aveva ritenuto la sussistenza dei suddetti gravi indizi di colpevolezza omettendo di spiegare in qual modo il furto dell'autovettura subito dai predetti senegalesi fosse ricollegabile all'odierno ricorrente ed al suo presunto complice.
Chiede quindi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con ogni consequenziale adempimento.
Il ricorso non è fondato.
Osserva in proposito il Collegio, per quel che riguarda le dichiarazioni della parte offesa, che se pure tali dichiarazioni devono essere valutate con opportuna cautela essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'indagato, le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati;
ed invero alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni.
Pertanto correttamente i giudici del riesame hanno posto a fondamento del loro convincimento le dichiarazioni predette, che costituiscono di conseguenza prove e non indizi, trattandosi di dichiarazioni coerenti, attendibili e lineari.
In ordine al rilievo concernente la mancata valutazione degli elementi di prova raccolti dal difensore, osserva il Collegio che, per come correttamente rilevato da parte ricorrente, il giudice al quale tali elementi siano presentati ai sensi dell'art. 391 octies c.p.p. non può limitarsi ad acquisirli, ma deve spiegare, ove ritenga di disattenderli, le ragioni di siffatta ritenuta minore valenza rispetto alle altre risultanze del processo. Ciò posto, non può tuttavia dubitarsi che siffatta spiegazione abbia nel caso di specie fornito il Tribunale del riesame avendo lo stesso, con adeguato - se pur sintetico - apparato argomentativo, rilevato che le contraddizioni esistenti fra la versione dei fatti fornita dal AN e dal IR (secondo la quale entrambi intervennero soltanto perché i due senegalesi stavano picchiando il minore ER RE) e quella fornita dallo stesso ER e dagli altri soggetti sentiti dalla difesa (secondo la quale i senegalesi si erano limitati a chiedere con tono minaccioso dove fosse l'autovettura di cui lamentavano il furto), evidenziavano la non credibilità della tesi sostenuta dai predetti indagati. Nè la discordanza suddetta può ridursi ad una differenza formale di espressione terminologica, trattandosi per contro di una obiettivamente diversa ricostruzione dell'episodio verificatosi. E tali considerazioni valgono anche con riferimento all'ulteriore rilievo concernente la asserita carenza di motivazione in ordine alla riconducibilità del furto dell'autovettura all'odierno ricorrente ed all'altro coindagato, ove si osservi che il Tribunale del riesame, nel valutare le contraddizioni sopra evidenziate fra le dichiarazioni degli stessi e le altre testimonianze assunte, ha rilevato che tale discordanza confermava altresì i sospetti sul AN e sul IR quali autori del detto furto, e quindi la credibilità delle accuse mosse nei confronti degli stessi.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al
Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008