Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
4 ( 4 10 OGNI *ZEN '1661-11-12 T 60 39 LIN OTION INGERVALISTORY VO HLNIST REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S047 48703 LA CORTE SUPREMA DICASSAZI Oggetto Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 16974/01 Dott. Ugo Riccardo PANERIANCO Rel. Consigliere Cron. 1979? Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere Ud. 26/11/02 Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3. presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE giusta mandato а FRANCESCONI, CIPRIANI, LEONILDE margine del ricorso;
- ricorrente
contro
VURRO SABATINA;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 2503/00 del Giudice di pace di 2184 BARI, depositata il 02/03/00; -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Soslituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cou atto di citazione notificato 1.D AT VU conveniva avanti al 11.1.1999 Sabalina ci Bar i la Regione Puglia, giudice di pace chiedendone la condanna al pagamento di un contributo Finc a £ 2.000.000 a seguilo delle avversità atmosferiche che avevano comportato, nell'anno 1987, perdize di prodot1.i agricoli coltival svi propri terreni siti agro di Minervino Murge. Sosteneva che tale Contributo era regolato dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e della Legge 138/85 ed integrata dalle eggi della Regione Puglia n.19/79 e D. 38/82, con cui erano slami previsti interventi in favore delle aziende agricole colpite nella produzione in misura superiore al 35% da avversilà atmosferiche e che a tai fine, nonostante avesse presentato regolare domanda al Comune di Minervino Murge, quale ente delegato "ex lege" a ricevere, istruire e liquidare 1'indennits Ё le fosse stato riconosciuto Un contributo di £ .800.000, la Regione Пon aveva messo a disposizione i fondi necessari. Chiedeva quindi che la Regione fosse Ili condannata al pagamento di detta somma, oltre agli 3 interessi nel limite complessivo di £ 1.800.000. Si costituiva la Regione Puglia che eccepiva pregiudizialmente i j difetto di giurisdizione dell'A.G.
0. e la carenza di legittimazione passiva e sosteneva nel merito l'infondatezza della comanda Con sentenza del 1-2.8.2000 11 giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la Regione Puglia al pagamento 0 favore dell'attrice delia richiesta somma £ 1.800.000, oltre agli interessi legali dalle domanda. Disatterdeva in primo luogo l'eccepito difetto di giurisdizione, riconoscendo poi la legittimazione passiva della Regione ed escludendo 8 delia Provincia in invece quella del Comune quanto tali enti avevano esplicato, come previsto per legge, ила mne ra attività amministrativa istruttoria delegata dalla Regione che non si era spogliata di ogni potero al riguardo, avendo Conservato funzioni directive e di controllo בסכ possibilità di ingerenza in ogni fase del procedimento e di intervento diretto nella fase deliberativa. Nel merito riteneva accertato, sulla base cel prodotto elenco de beneficiari formato dal Comune di Minervino o recante fra gli altri il nominativo cle dell'attrice, il vantato credito con gli interessi dalla notificazione dell'atto introduttivo. Avverso tale sentenza propone ricorse per cassazione la Regione Puglia, deducendo duc motivi di censura. Con sentenza n.7389/02 le Sezioni Unite di. questa Corte rigettavano primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti a questa Sezione in ordine al restante motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Risolta dallo Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione del giudice ordinario dedotta dalla Regione 000 il primo motivo di ricorso, va esaminato il restante motivo a sequito cel rinvio operato a questa sezione. Con il secondo motivo di ricorso la Regione Paglia denuncia violazione degli artt. 202 @ 112 C.P.C., lamentando che i l giudice di pace, nonostante l'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia tenuta ad accreditare al Comune di Minervino 1'importo Occorrente al pagamento de L contributo e maigrado quindi detto Comune fosse Stalo coinvolto nel giudizio quale litisconsorte necessario, non abbia accolto la 5 richiesta di integrazione dol contraddi Ltoric, senza considerare che la domanda aveva per ogge-to 'accertamento di una situazione giuridica comune a più soggetti a che Dessina rilevanza può assumere circostanza che la partecipazione al giudizio de. Comune sia necessaria solo con riferimento alla domanda subordinata quanto il giudizio al riguardo devo essero espresso non già "ex posɩ" in all'esito della lice ma "ex ante. Sostiene b a se pronuncia 912 stata al inoil re che nessuna riguardo. ce amen c ammissibile sotto 1 a Censura è profilo dell'art. 103 comma 2 C.P.C. in quanto, pur riguardando 18 sentenza de] giudice li pace pronunciata secondo equità in una controversia di valore non superore a 1 re due milioni, prospetla una questione processuale che rientro fra quelle che possono essere latte valere avanti alla Corte di Cassazione (per tutte Sez. Un. 716/991. La slessa de! pari ammissibile solto i decctto profilo del a violazione dell'art. 102 C.P.C. in quanto, pur trattandosi di questione nuova dato che in primo grado поп era stata richiesta 1'integrazione del contraddit orio presupposto dcl la presenza di 111 litisconsorzio я necessario ma era stata eccepita dalla Regione solc la carenza della propria legittimazione passiva con 1'indicazione di queija de] Comune C della Provincia, non v'è dubbio che ипа tale mancata integrazione, qualora ricorressero gli estremi del litieconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi per la prima volta anche in Cassazione, sia pure sulla base degli atti già acquisiti nella precedente fase. Deve escludersi però in radice che nei caso in esame no sussistono le condizioni, richiedendosi ย tal fine, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotta i giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) e non configurandosi tale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottenere, come quella formulata COTL l'atto introduttivo, 1'adempimento di una nemmeno qualora si Indichi in viaopbligazione, subordinata, quaie eventuale destinatario dell'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, un aitro soggetto che dovrebbe provvedere poi a riversare la somma all'avente diritto. Una tale prospettazione, che fa riferimento 7 sostanzialmente ad ила modalità di pagamentc attraverso Ja partecipazione di ง Lerzo, non idonea a qualificare ale terzo come litisconsorte necessario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni e sia perché, dovendosi in tale eventualità considerare taie terzo come semplice mandatario, egli non potrebbe ritenersi direttamente e personalmente obbligato. Non rispondente al contenuto della sentenza impugnata è poi la specifica deduzione relativa all'omesga pronuncia al riguardo da parte del giudice di pace. Risulta infatti che giudice di pace, nei limiti della domanda, ha affrortato espressamente, cor richiami normativi di fonte nazionale regionale, il problema della legintimazione passiva, rilevando che la delega conferita alla Provincia ed al Comune ha finalità essenzialmente istiruitorie e che la Regione conserva la facoltà di. inserirsi in ogni fase del procedimento, rimanendo unico ed effettivo Titolare del potere di concessione del contributo. A fronte di tali considerazioni la Regione non ha dedotto alcune specifica argomentazione di carattere giuridico, limitandosi ad affermare che H 8 tenuti per legge a pagamento sono la Provincia ed il Comune, trascurando ogni valutazione Su un'eventuale diversa natura della delega rispetto a quella prospettata con la sentenza impugnata e non consentendo in tal modo il richiesto controllo di legittimità. Nulla deve dispostoessere jn ordine alle speso, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta 1 ricorso. Roma, 26.11.2002 ll 11 Consigliere est. Presidents e My Riccardo So bran Mgo hele W RAZONE D 28 MOD 200 IL CANCELLIERNE 9