Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11583 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
1 1 58 3 / 02 IN NOMI DEL POPOLO ITALIANO " TE SUPREMA DI CASSAZIONE 7 LA 1 A 3 L Oggetto L E E Роши N D O I 9 Z SEZIONE PRIMA CIVILE A . T R Creatiti R T A S ' I L G L ✓ dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Compos E R D A I D S R.G.N. 12085/00 N E Presidente GRIECO Dott. Angelo E T S N I E A S E " Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Cron.29191 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 09/04/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA し sul ricorso proposto da: RO VI, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO FIORI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI CREMA;
- intimata - avversO la sentenza n. 61/00 del Tribunale di CREMA, depositata il 04/04/00; 2002 udit a la relazione della causa svolta nella pubblica 819 udienza del 09/04/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe 1 Ich Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EN II proponeva opposizione al provvedi- mento di ritiro della patente conseguente all'accertamento avvenuto da parte dei Carabinieri di Crema dell'avere egli guidato la sua autovettura in stato di ubriachezza. Negava di essere stato alla guida della predetta autovettura il 28 novembre 1999, ritro- vata dai militi fuori della sede stradale per un inci- dente. Precisava che la stessa era stata guidata in quella occasione dalla signora RA AF, che aveva dichiarato tale circostanza agli agenti verbalizzanti. Il Giudice Unico del Tribunale di Crema respingeva l'opposizione osservando che il provvedimento di ritiro era stato emesso sulla base delle circostanze accertate dei Carabinieri e formanti oggetto del verbale da essi redatto, il cui valore di prova poteva essere inficiato solo dalla querela di falso. Ricorre per cassazione il II con tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il ricorso va esaminato fermo restando che la impugnata non censurata quanto alla sentenza 2 H₁ "ritenuta" legittimazione passiva della Compagnia dei Carabinieri di Crema. 2) I tre motivi del ricorso sono connessi e vanno esaminati insieme. Con il primo ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2700 cc e 211 cpc. Rileva che la sentenza ha fat- to perno sul valore probatorio del verbale dei carabi- nieri, dimenticando tuttavia che esso può essere esteso alle sole circostanze constatate dai verbalizzanti e non alle loro deduzioni o valutazioni. Nella specie il fatto che alla guida della vettura nella sera dei fatti si trovasse il ricorrente non venne affatto constatato, ma venne piuttosto dedotto, erroneamente peraltro, dai militi. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione conseguente al primo vizio allegato, del dirit- to costituzionale di difesa. Con il terzo motivo lamenta la illogicità della mo- tivazione della sentenza impugnata sul punto predetto. 2) Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha dedotto che alla guida del mezzo la sera dei fatti fos- se stato il II dalla circostanza constatata dai verbalizzanti, delle prime dichiarazioni del medesimo, il quale ebbe ad affermare di essere andato fuori stra- da per colpa di altro automobilista. Tale circostanza, 3 IG certa fino a querela di falso, ha reso secondo il primo giudice non credibili le successive dichiarazioni del ricorrente e della signora RA AF. Il giudice di primo grado non ha affatto violato le norme indicate in epigrafe, perchè ha attribuito il va- lore probatorio dovuto al contenuto del verbale;
quin- 2 di, dalle relative circostanze ha tratto le sue proprie valutazioni. Sono inammissibili le restanti censure alla motiva- zione sul punto. 3) Il ricorso deve essere rigettato. Non deve darsi pronuncia sulle spese dal momento che la parte intimata non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma il 9 aprile 2002. Il PrPresident Il Consigliere estensore Giuseppe Maria Berruti Angelo rieco yelo CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Sezione Civils Deposit avolicria Andrea Blanchi -2.000, 2002 IL CANCELLIERE