Sentenza 5 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2004, n. 15584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15584 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 05.02.2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 187
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 29273/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN nato il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 16-1- 03;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Veneziano Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 30-9-98 il Gup presso il Tribunale di Cuneo, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava IN AN responsabile di falso ex art. 479 c.p. (per avere, nella qualità di ingegnere capo responsabile della Ripartizione Tecnica dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo, redatto un prospetto delle ore straordinarie dal 4 al 30 novembre 94, in occasione degli eventi alluvionali, dichiarando falsamente di avere svolto 370 ore di lavoro straordinario dal 4 al 30 novembre 94 corrispondenti, se sommate alle 135 ore di lavoro ordinario, a 20 ore lavorative quotidiane); con le attenuanti generiche e la diminuente del rito lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Torino con pronuncia 16-11-03, avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Violazione degli artt. 476, 479 c.p. in punto ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato de quo. All'uopo si è assunto che, come riconosciuto dallo stesso giudice di secondo grado la redazione e la sottoscrizione dell'IN non sarebbero state sufficienti a integrare la fattispecie, essendo necessaria la sottoscrizione del segretario Generale della Provincia di Cuneo (Raso Bernardo) ed al contempo si è sottolineato come al ricorrente non fosse stato contestato il concorso nel fatto addebitato a detto soggetto.
La Corte osserva.
A fronte di questioni di diritto - e tali sono la qualificazione delle situazioni accertate e la possibilità o meno di sussumere un ricostruito contesto in una determinata fattispecie criminosa - la motivazione adottata non rileva in quanto ciò che conta è esclusivamente la conformità al dettato normativo della conclusione cui si è pervenuti.
Orbene, nel presente caso i giudici di merito, a prescindere dalle argomentazioni svolte, hanno correttamente ritenuto che le false attestazioni di cui al prospetto redatto dall'IN realizzassero un'ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico ai sensi dell'art. 479 c.p.. Invero, ai fini penalistici rientra della nozione di atto pubblico qualsiasi atto della P.A. avente carattere autonomo e destinato ad apportare un qualche contributo di conoscenza e/o determinazione in ordine a situazioni giuridicamente rilevanti, essendo indifferente che su queste ultime siano necessari successivi controlli da parte di diversi organi, posto che comunque il pubblico ufficiale ha l'obbligo di riferire circostanze veritiere;
in tale ottica è stato ripetutamente affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che possono costituire atto pubblico anche gli atti interni della P.A. e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa (Cass. 14.3.96 n. 0 2725 RV. 204776; Cass. 13-6-96 n. 0 6004 RV. 205069; Cass. 13.8.98 n. 0 9358 RV. 211440). Pertanto il prospetto redatto dall'imputato - uscito dalla di lui disponibilità, da lui licenziato e pervenuto ad altro ufficio - costituisce indubbiamente atto pubblico: esso invero proviene da un pubblico ufficiale e contiene attestazioni sulla attività lavorativa del medesimo, costituendo la tappa iniziale ed imprescindibile di un iter amministrativo finalizzato alla liquidazione di compensi.
2 - Violazione artt. 49, 479 c.p. per omesso riconoscimento dell'inidoneità dell'azione a ledere l'interesse tutelato in quanto la Giunta Provinciale aveva già individuato la somma da riconoscere all'IN ed avrebbe accolto qualunque ragione giustificativa. La censura è infondata.
L'interesse tutelato dalla norma che incrimina il falso ideologico è la funzione probatoria del documento ed è irrilevante che la condotta abbia prodotto altri effetti dannosi;
d'altro canto, proprio secondo la versione difensiva, il prospetto sarebbe stato necessario per regolarizzare la situazione contabile ai fini dell'erogazione.
3 - Violazione degli artt. 43, 479 c.p , risultando evidente l'assenza di dolo per carenza della volizione e della previsione dell'evento dannoso o pericoloso posto che, come affermato sub 2, il compenso da riconoscere all'imputato era stato in precedenza quantificato dalla Giunta Provinciale.
Anche questo motivo è infondato.
Ribadito che il reato di cui all'art. 479 c.p. non postula il verificarsi di un danno ulteriore oltre alla lesione della pubblica fede, la deduzione del ricorrente si palesa in conferente;
in realtà basti osservare che il dolo nella falsità ideologica commessa dal P.U. è generico ed è integrato dalla volontaria immutazione del vero, non essendo necessario l'intento di nuocere ed anzi sussistendo il reato anche quando la sua commissione sia accompagnata dal convincimento dell'agente di non produrre alcun danno. (Cass. 22.3.95 n. 0 3052 RV. 201085; Cass. 8-4-99 n. 0 4385 RV. 213106; Cass. 26.1.99 n. 0 1051 RV. 213908). S'impone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004