Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
In tema di reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, nell'ipotesi in cui non sia stata applicata la sanzione della multa (prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000), bensì quella della reclusione per il reato di lesioni lievi, la correzione richiesta può essere, ex art. 63 D.Lgs. n. 274 del 2000, direttamente effettuata dalla Corte di cassazione con l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata e la sostituzione della pena detentiva con quella della multa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26635 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 28/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 719
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 000474/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RD IE N. IL 29/06/1964;
avverso SENTENZA del 13/02/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla natura delle pene, sostituita con Euro 100,00 di multa;
rigetto nel resto.
La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 13-2-2002, in riforma della sentenza emessa dal GUP di Latina il 8-11-2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RA RO in ordine alle lesioni patite da RE NN per mancanza di querela, e lo assolveva, in ordine a quelle patite da RA IN e RA DI perché il fatto non costituisce reato ed eliminava le relative pene;
confermava invece la responsabilità dell'imputato per le lesioni personali cagionate a UZ IA e determinava la pena inflitta in mesi tre di reclusione.
Ha proposto ricorso il RA sostenendo con il primo motivo l'inesistenza di valide e convincenti prove del fatto addebitatogli. Con il secondo motivo ha eccepito la non validità della querela per non essere stata espressamente chiesta la punizione del querelato. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per mancata correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza, dato che originariamente era stato contestato il reato di cui all'articolo 56, 575 c.p.. Con i motivi aggiunti ha sostenuto che a norma dell'articolo 52 del d.l.vo 28-8-2000 n. 274 doveva essere applicata la sola sanzione pecuniaria.
I primi tre motivi sono infondati.
Per quanto concerne la censura relativa alla ritualità della querela, deve . osservarsi che a norma dell'articolo 336 c.p. è richiesto che il querelante i manifesti la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. La legge non prescrive formule o dichiarazioni essenziali, per la validità dell'atto, consentendo al giudice di valutarlo nel suo insieme per cogliere l'effettiva volontà del querelante. Nel caso in esame la UZ ha descritto i fatti costituenti obiettivamente il reato di lesioni personali, ha indicato l'autore delle violenze ed ha manifestato la volontà di proporre querela. Anche se non ha affermato di volere la punizione del colpevole, è di tutta evidenza la richiesta di promuovere il giudizio, dato che l'atto da lei proposto non può avere altro significato. Le censure di merito indicate nel primo motivo non possono assumere alcun rilievo in sede di legittimità, avendo i giudici di merito correttamente motivato sull'attendibilità della parte offesa UZ e della teste Saverese, considerando le loro dichiarazioni coerenti con le lesioni subite e documentate. Compito della Corte di Cassazione non consiste nel sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato correttamente gli elementi a loro disposizione, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Una volta verificata la correttezza della motivazione non resta che considerare inammissibile il motivo dedotto.
Anche il motivo concernente la presunta violazione degli articoli 516 e 521 c.p.p., per aver i giudici ritenuto il reato di lesioni personali anziché quello contestato di tentato omicidio, è infondato.
La Corte di merito, infatti, ha attribuito il corretto nomen iuris alla contestazione descritta nell'imputazione e convalidata dalle prove acquisite. La distinzione fra le due forme di reato, non riguarda la dinamica dei fatti, ma le conseguenze dell'azione violenta posta in essere dall'imputato. Il RA ha potuto quindi difendersi dall'imputazione ascrittagli e non può certo dolersi del fatto che l'entità e la durata delle lesioni ha escluso l'esistenza di un pericolo per la vita della parte offesa. Fondata deve essere considerata invece, la censura proposta con i motivi aggiunti, relativa alla mancata applicazione dell'articolo 52 del d. l.vo 28/8/2000 n. 274, nella parte in cui prevede per il reato di lesioni lievi la pena della multa anziché della reclusione.
A norma dell'articolo 63 del citrato decreto legislativo la correzione richiesta può essere effettuata direttamente da questa Corte con parziale annullamento della sentenza impugnata e sostituzione della pena detentiva con quella della multa che equitativamente può determinarsi in mille euro. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla natura della pena che va determinata in euro mille di multa. L'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 52 della legge sul giudice di pace, comporta l'eliminazione dei benefici concessi della sospensione condizionale e della non menzione.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla natura della pena che determina in Euro Mille di multa ed elimina i benefici della sospensione condizionale e della non menzione;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004