Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7109 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
REP710 9 /0 1 NCELLERIA IN NO E DEL OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Art. 10) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 18693/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 16420 Rep.2512 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. CE Maria FIORETTI Rel. Consigliere Ud.15/02/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN T ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 TO AL ANN, elettivamente domiciliata in ROMA if 2.5 MAG, 2001 IL CANCELLIERE VIA CRESCENZIO 16, presso l'avvocato GILBERTO CERUTTI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Melbourne Richiesta copia studio dal Sig. ARSA (Australia) rep. n. 184 del 12.7.1999; per diritti L. 3000 28.05Mricorrente il IL CANCELLIERE
contro
IO FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso l'avvocato MARIA CANCELLERIA MAIGNETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO MAIGNETTI, giusta delega in 2001 00673238 419 calce al controricorso;
-1- - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, Rilasciata copia legale al Sig. MA TI depositato il 27/05/99; per diritti ( il 28 LUG. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 15/02/2001 dal Consigliere Dott. CE Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cerutti, che ha CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE chiesto l'accoglimento del ricorso;
Rilasciata copia legale al Sig. e t udito per il resistente, l'Avvocato Martignetti, che per diritti 7001 ha chiesto il rigetto del ricorso;
il IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per la O, in subordine il inammissibilità dichiarazione di rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separazione consensuale del 26 maggio 1994, omologata dal Tribunale di Roma il 4 giugno 1994, RD CE e NT SA AN ebbero a prevedere, tra l'altro, a favore di quest'ultima l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento della figlia IA, nata il [...], e a carico del primo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento mensile della somma di lire 1.500.000. Con ricorso, depositato il 15 ottobre 1997, la NT ha chiesto un assegno per il suo mantenimento di £.1.500.000, sostenendo che dal 1995 si era ridotto il reddito che traeva dall'attività di insegnamento della lingua inglese. Il RD si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, con decreto 24/6-3/8/98 ha rigettato la domanda di modifica delle condizioni della separazione consensuale, sul rilievo che la situazione economica, addotta dalla NT, era dovuta a volontario abbandono del lavoro. Avverso tale decreto la NT ha proposto reclamo alla corte d'appello di Roma. Il RD ha resistito al reclamo, eccependo preliminarmente il difetto di interesse della reclamante, essendo pendente il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La corte adita ha respinto il reclamo con provvedimento del 22.4.1999, depositato il 27.5.1999, sul rilievo che la contrazione del reddito della NT non poteva gravare sul RD, essendo dovuta - per ammissione della stessa in sede di interrogatorio libero - a volontario abbandono del lavoro. Avverso tale decisione NT SA AN ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. RD CE ha resistito con controricorso e depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (motivo della riduzione del reddito) prospettato dalla ricorrente (art. 360, n. 5 cod. proc. civ. ) in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ. e 1362 cod. civ.. Secondo la ricorrente, poiché fin dal ricorso introduttivo aveva richiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento, sostenendo l'involontaria riduzione dell'attività didattica come lavoratrice autonoma, i giudici di appello avrebbero dovuto, specie in presenza del macroscopico travisamento dei fatti commesso da quelli di primo grado ( ritenute dimissioni dal rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEL, anziché riduzione dell'attività didattica come collaboratrice autonoma presso l'azienda di servizi che per incarico dell'ENEL si occupava della tenuta di corsi di lingua inglese per dirigenti e funzionari dell'Ente), valutare ed interpretare le dichiarazioni dell'interrogatorio libero della NT con particolare rigore logico, tenendo conto anche di tutte le altre risultanze documentali, che contraddicevano e sconfessavano l'interpretazione data alle dichiarazioni stesse. Nell'illogica interpretazione delle risultanze la corte avrebbe trascurato di considerare che: a) dalla dichiarazione dei redditi non risultava affatto che la ricorrente avesse dismesso l'attività o si fosse dimessa, ma che si era contratto il volume dell'attività d'insegnamento con la Sound System Incorporated;
b) dalla documentazione in atti era riscontrabile siffatta realtà; 2 c) l'eventuale correttezza di lettere olografe della ricorrente non costituiva prova della sua perfetta conoscenza della lingua italiana s da poter precisamente rispondere in un'aula giudiziaria, d) in sede di valutazione presso il suo paese d'origine (Australia) la sua conoscenza della lingua italiana era stata ritenuta "insoddisfacente". Nel conferire valore probatorio pieno (quasi confessorio) alle dichiarazioni rese nel libero interrogatorio dalla attuale ricorrente, la corte d'appello avrebbe violato l'art. 117 c.p.c., non potendo le risultanze dell'interrogatorio non formale o libero essere utilizzate quali prove, se non costituite da dichiarazioni del tutto univoche della parte. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente per non avere la ricorrente depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c.. Effettivamente tra gli atti depositati dalla ricorrente non figura la richiesta alla cancelleria del giudice a quo di trasmissione del fascicolo d'ufficio - che, infatti, non risulta acquisito - alla cancelleria della corte di cassazione. Tale omissione, però, nel caso di specie, non determina l'improcedibilità del ricorso, non essendo la consultazione di detto fascicolo necessaria per la decisione del motivo di impugnazione (cfr. in tal senso cass. n. 764/1995 e cass. n. 145/1999 entrambe rese a sezioni unite). Il motivo di ricorso in parte è inammissibile ed in parte è infondato. Inammissibile è il profilo di censura con cui si denuncia il vizio motivazionale, di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per aver trascurato il giudice "a quo di 3 considerare alcune circostanze e per non aver valutato adeguatamente alcuni documenti. Infatti, secondo l'orientamento già espresso da questa corte, che il collegio condivide, non ravvisandosi serie ragioni per discostarsene, il decreto pronunciato dalla Corte d'appello in sede di reclamo contro i provvedimenti del tribunale in materia di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi, per effetto della cameralizzazione del procedimento conseguente alla riformulazione dell'art. 710 cod. proc. civ. di cui alla legge 331/88, è ricorribile per cassazione soltanto ai sensi dell'art. 111 della Cost., con conseguente limitazione del "thema decidendum” alle sole violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale e di quella regolatrice del processo (a tale tipo di vizi essendo, per l'effetto, riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione solo quando questa sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente apparente, perplessa ed obbiettivamente incomprensibile, 0 contenente affermazioni tra loro m.5 inconciliabili), e non anche ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ. (cfr. cass. n. 8064/1996; cass. n. 5201/1999). Infondato è invece il profilo di censura con cui si denuncia la violazione dell'art. 117 cod. proc. civ. per avere il giudice a quo conferito valore probatorio pieno alle dichiarazioni rese dall'attuale ricorrente a seguito di interrogatorio libero. Secondo l'orientamento ormai costante di questa corte le dichiarazioni rese dalla parte nell'interrogatorio libero di cui all'art. 117 cod. proc. civ., pur non essendo questo un mezzo di prova, possono essere fonte, anche unica, del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza zou 4 ed attendibilità (cfr. in tal senso: cass. n. 7644/1994; n. 10497/1998; cass. n. 7002/2000). Nel caso che ne occupa il giudice "a quo correttamente ha ritenuto provato che la NT avesse volontariamente abbandonato l'attività lavorativa sulla base delle sue stesse dichiarazioni rese a seguito di interrogatorio libero, essendo tali dichiarazioni inequivoche e non essendovi dubbio che la stessa fosse consapevole del loro effettivo significato, avendo una perfetta padronanza della lingua italiana ( come risultava dal fatto che viveva da trent'anni in Italia e dal contenuto di alcune sue lettere autografe, che per ortografia, sintassi e stile rivelavano una conoscenza perfetta della lingua italiana). Per quanto precede il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente K - Воведник сего CORTE SUP JONE AL CANCELLIERE Depo 25 MAG. 2001 5