Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO PE Vito Antonino - Consigliere -
Dott. FALCONE PE - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MONDRAGONE, in persona del Sindaco pro tempore GO LF CO, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ceraldi, giusto mandato a margine del ricorso, domiciliato e/o la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
SE SE, residente in [...];
- intimato -
avverso la sentenza n. 285/99, pronunciata dal Giudice di Pace di Carinola, il 25-08-1999, registrata presso l'Ufficio del Registro di Sessa Aurunca il 23 settembre 1999;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29- 09-2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9-11-1998 il Comune di Mondragone faceva notificare a AO PE, un avviso di liquidazione relativo al canone di depurazione e fognatura per l'anno 1996.
Il contribuente, con atto di citazione notificato il 23-11-1998, impugnava tale avviso convenendo il Comune predetto innanzi al Giudice di Pace di Carinola, cui chiedeva accertarsi l'insussistenza dei presupposti dell'imposizione tributaria, stante che la liquidazione del canone non era stata effettuata sulla base dell'effettivo consumo di acqua bensì sulla scorta di presunzione. Il giudice adito, dopo avere, con sentenza parziale n. 31/99, rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune, con la decisione in epigrafe indicata, dichiarava non dovuta la somma richiesta con l'avviso di liquidazione, per carenza degli elementi impositivi.
Con ricorso notificato il 26-07-2000, ed affidato a due mezzi, il Comune di Mondragone ha chiesto la Cassazione dell'impugnata sentenza.
L'intimato non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente censura l'impugnata sentenza di nullità, deducendo vizio di rappresentanza del contribuente per essersi fatto rappresentare e difendere nel giudizio di merito, da soggetto non abilitato, in violazione dell'art. 82 C.p.C.. Trattasi di doglianza, per un verso, inammissibile e sotto altro profilo infondata.
Inammissibile, in quanto non prospettata nel corso del giudizio di merito, dedotta, per la prima volta, con il ricorso per Cassazione (Cass. 5-05-2000 n. 5671; 15-01-2000 n. 409; 19-06-1999 n. 6163), e, peraltro implicante l'esigenza di effettuare nuovi accertamenti in fatto, preclusi alla corte di Cassazione (Cass. 6-07-1999 n. 6993; 23 12-1998 n. 12843; 13-01-1997 n. 249). Oltretutto, infondata, stante la specifica disposizione concernente la rappresentanza delle parti nei giudizi davanti al giudice di pace. L'art. 317 C.p.C. nel testo vigente ed applicabile alla fattispecie prevede, infatti, che "davanti al Giudice di Pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato".
Dal combinato disposto di tale norma con l'art. 82 C.p.C., si evince, dunque, inequivocamente, che davanti al Giudice di Pace lo ius postulandi può essere conferito con mandato a chiunque, sia esso o meno tecnico del diritto, restante irrilevante la dedotta circostanza che questi non risulti iscritto all'Albo degli Avvocati. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il giudizio andava promosso nei confronti del concessionario del servizio di riscossione e cioè della Napoletana Gas S.p.A..
Anche tale censura è inammissibile per il carattere della novità. Trattasi, infatti, di eccezione, che, come si deduce dal contenuto della sentenza impugnata, non risulta sollevata nella precedente fase del giudizio e che, quindi, non può essere più proposta in questa sede (Cass. 5-05-2000 n. 567l; 15-01-2000 n. 409; 25-02-1999 n. 1636). Conclusivamente entrambi i motivi del ricorso vanno dichiarati inammissibili.
Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004