Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
Non rientra nella cognizione del tribunale del riesame la verifica delle ragioni di urgenza del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, trattandosi di accertamento già svolto all'atto della convalida. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice del riesame deve limitarsi a controllare se il sequestro sia giustificato, o meno, in relazione alle esigenze probatorie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2009, n. 44470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44470 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/10/2009
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 1147
Dott. MARINI GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 22719/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ IG N. IL 20/11/1939;
avverso l'ordinanza n. 79/2009 TRIB. LIBERTÀ di VERONA, del 20/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del PG, rigetto del ricorso.
OSSERVA
RI GI propone per il tramite del suo difensore ricorso in cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame del sequestro probatorio eseguito dalla polizia provinciale e convalidato dal PM per i reati di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. H) e art. 476 cod. pen.. Eccepisce il ricorrente in questa sede:
1) violazione dell'art. 354 c.p.p. per inesistenza del presupposto dell'urgenza del sequestro. Ciò in quanto sui beni sequestrati era stato in realtà operato anche un sequestro amministrativo cui, benché caducato per il mancato rispetto dei termini di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 19, non aveva fatto seguito la restituzione dei beni;
ragion per cui appariva censurabile la motivazione reiettiva del tribunale incentrata sul rilievo che le ragioni di urgenza fossero da rinvenire proprio nel fatto che, venuto meno il sequestro amministrativo, i beni medesimi dovevano essere altrimenti restituiti;
2) violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 7 essendo errata la motivazione del riesame nella parte in cui aveva ritenuto di dover comunque mantenere il sequestro sui beni stessi in quanto soggetti a confisca obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre partire dalla premessa di carattere sistematico per cui, come già affermato da questa Corte, una volta convalidato da parte del P.M. il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, il giudice del riesame non deve stabilire se, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., vi fosse pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di tempestivo intervento del P.M., perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia giustificato, o non, in relazione alle esigenze probatorie (Sez. 3, n. 2727 del 10/07/2000 Rv. 217007). Avuto riguardo al primo motivo ne deriva, dunque, che non rientrava nei compiti del riesame quello di verificare le ragioni di urgenza del sequestro operato dalla PG in quanto già verificate all'atto della convalida.
Di conseguenza, nessun rilievo possono assumere in questa sede i rilievi fattuali del ricorrente.
Sul secondo motivo occorre invece ricordare a monte che in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti", e quindi all'esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l'illecito penale (Sez. 5, n. 9258 del 13/01/2009 Rv. 242998).
Il tribunale ha puntualmente adempiuto a tale obbligo soffermandosi sul fumus ed ha sottolineato anche l'evidenza del rapporto di pertinenzialità dei beni in sequestro con il reato da accertare. Le considerazioni circa la confiscabilità obbligatoria dei beni rivestono, a ben vedere, carattere meramente accessorio e, pertanto, rendono superfluo l'esame in relazione alla verifica della correttezza del provvedimento impugnato sul punto dedotta con il secondo motivo.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato ed il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009