Sentenza 22 aprile 2014
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta di chi induce il personale dell'ufficio delle dogane al rilascio di un falso certificato di circolazione delle merci - Modello Eur 1-, a nulla rilevando che il documento sia emesso all'esito di una procedura di controllo automatizzato, e che venga successivamente rettificato a seguito della successiva ispezione dei beni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del privato il quale aveva presentato una falsa dichiarazione di esportazione corredata di fatture attestanti, contrariamente al vero, che tutta la merce era di origine comunitaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 46471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46471 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 22/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1245
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 45171/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN VI N. IL 24/04/1967;
avverso la sentenza n. 3035/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 18/04/2013, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 09/01/2009, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato EN IN colpevole del reato di falso per induzione in atto pubblico, per avere, al fine di beneficiare di un trattamento doganale preferenziale (esenzione dal pagamento del dazio), esibito alla Dogana Principale di Como, a corredo di dichiarazione d'esportazione, fatture attestanti falsamente che tutta la merce era di origine comunitaria, essendo in realtà presenti 129 capi di abbigliamento di origine non comunitaria, inducendo così in errore i funzionari della Dogana Principale di Como che emettevano un certificato di circolazione delle merci modello EUR 1 MI N. A1681767 ideologicamente falso.
Rileva la Corte di merito quanto segue: il reato di falso della bolletta doganale si perfeziona con il rilascio dell'attestazione da parte del funzionario doganale sulla base della falsa dichiarazione resa dall'esportatore, che risponde dell'illecito ex artt. 48 e 479 c.p., avendo indotto in errore il pubblico ufficiale addetto;
nel caso di specie, il modello EUR 1 - attestante la provenienza comunitaria della merce - era già stato rilasciato (il 17/04/2008) dalla Dogana di Como, sulla base del controllo automatizzato, quando (il 19/04/2008), per fattori sopravvenuti, si è ritenuto di sottoporre la merce anche a visita fisica;
pertanto, è infondato l'assunto difensivo secondo cui i funzionari doganali non sarebbero stati tratti in errore in quanto la falsa dichiarazione di EN aveva comunque comportato - sulla base di una procedura parimenti prevista dalla legge - l'attestazione di conformità trasfusa nel modello EUR 1 ed è del tutto irrilevante che l'esportatore non abbia in concreto beneficiato del regime agevolato in quanto ciò è avvenuto solo a seguito della verifica facoltativa e dopo la consumazione del falso, tanto che è stata necessaria la rettifica del modello EUR 1 già rilasciato. Quanto alla sussistenza del dolo, la sentenza di primo grado, osserva la Corte milanese, ha desunto dalle pregresse esportazioni dell'imputato il convincimento che lo stesso non ignorasse la specifica normativa regolante quel tipo di esportazioni, ne' i vantaggi che assicurava;
la pluriennale esperienza di EN nel settore dell'abbigliamento priva di fondamento l'assunto della sua non conoscenza della provenienza extracomunitaria dei capi commercializzati;
trattandosi, inoltre, di dolo generico, non rilevano le ragioni che hanno indotto l'imputato ad esportare in Svizzera le sue rimanenze di magazzino. La Corte di appello ritiene irrilevante l'assoluzione degli originari coimputati di EN, trattandosi di posizioni oggettivamente e soggettivamente diverse.
Il trattamento sanzionatorio è stato correttamente individuato dal giudice di primo grado, che ha evidenziato come l'unico elemento a favore dell'imputato sia il suo stato di incensuratezza, in virtù del quale sono state applicate le circostanze attenuanti generiche;
la determinazione della pena base non coincidente con il minimo edittale e l'applicazione di una riduzione, per le riconosciute circostanze generiche, leggermente inferiore a un terzo, si giustificano con le modalità esecutive della condotta, che non può definirsi di scarso rilievo sia per il suo carattere fraudolento, sia per l'apprezzabile numero di capi irregolarmente dichiarati;
non può ritenersi significativa la regolarità dello svolgimento da parte dell'imputato della sua attività commerciale - circostanza già ricompresa nella positiva valutazione della condotta anteatta - ne' la circostanza della partecipazione dell'imputato alla prima udienza.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di EN IN, l'avv. F. Leoni, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1 Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. I funzionari doganali non hanno predisposto la Bolletta Doganale Eur 1, se non quella emessa a seguito del controllo automatizzato, poi rettificato a fine riscontro fisico: la procedura automatizzata (il circuito telematico) non richiede la partecipazione fisica, psicologica e consapevole dei funzionari;
è soltanto l'ordinario impulso telematico della immissione della dichiarazione nel sistema che provoca l'emissione del documento, sicché non vi fu nessuna falsa attestazione sull'atto pubblico che non venne posto in essere con la consapevolezza dei funzionari. Il fatto non costituisce reato, come si desume dalla Circolare n. 39 del 30/09/2005 dell'Agenzia delle Dogane, ove è trasfusa la stessa ragion d'essere dell'art. 303 T.U.L.D., ai fini della sussistenza del reato e del dolo. Quanto a EN, la facilità con la quale i funzionari hanno rilevato l'incongruenza permette di sostenere che ricorra l'ipotesi di cui al citato l'art. 303 T.U.L.D., punita con la sanzione amministrativa.
2.2. Insussistenza del dolo. Mentre del tutto assente è nell'imputato la prospettiva di lauti guadagni, può essere accreditata l'ipotesi che l'imputato non curò in nessun modo quanto richiedeva la spedizione, in quanto la merce fu caricata alla rinfusa e l'intero obbligo burocratico fu affidato al trasportatore. Il residuale e minimo interesse economico dell'operazione pone EN al di fuori della sfera necessaria a determinare l'elemento psicologico dell'operazione. Il minimo utile realizzabile e la minima dimensione economica rappresentata dagli interessi dell'erario permette di invocare l'applicazione della circostanza attenuante di speciale tenuità del danno. Ai sensi dell'art. 133 c.p. deve essere considerata la totale propensione dell'imputato all'osservanza delle norme fiscali. La Guardia di Finanza di Crotone ha affermato il totale adempimento degli obblighi fiscale e, poiché l'art. 43 T.U.L.D. stabilisce che le merci estere per le quali sono state osservate le condizioni e le formalità prescritte per l'importazione definitiva sono equiparate a quelle nazionali, è evidente che l'imputato riteneva di aver adempiuto interamente al proprio obbligo fiscale. Il Giudice di Como ha assolto gli altri coimputati attribuendo loro una leggerezza o una negligenza, sicché si verte in manifesta ipotesi di giudizi contrastanti, data l'identità dei capi di imputazione sul concorso di persone nel reato.
2.3. Eccessività della pena. Le risultanze processuali richiamate dalla sentenza impugnata sono le medesime per i tre imputati sicché emerge anche sotto questo profilo il contrasto tra i giudicati. La condizione di incensuratezza doveva essere giudicata positivamente. Quanto alla presenza dell'imputato solo alla prima udienza deve valutarsi la distanza dalla sede processuale e le relative spese, nonché la circostanza che la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato perfezionò le formalità necessarie. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto.
Il primo motivo non è fondato. La censura tesa ad escludere la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 48 c.p. sulla base dell'assunto che la procedura automatizzata non richiederebbe la partecipazione dei funzionari doganali è infondata: come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, l'attestazione di conformità trasfusa nel modello EUR 1 del 17/04/2008 è stata adottata sulla base della falsa dichiarazione dell'imputato, mentre del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato in questione, è la rettifica del 19/04/2008 intervenuta a seguito della successiva ispezione della merce. La falsa dichiarazione circa l'origine della merce, dunque, è stata assunta a presupposto di fatto del documento del 17/04/2008, sicché la dichiarazione stessa confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato, così configurandosi la fattispecie di cui di cui agli artt. 48 e 479 c.p. (Sez. 5, n. 11597 del 12/02/2010 - dep. 25/03/2010, Deda). Deve
essere parimenti disattesa la censura relativa alla configurabilità, nel caso di specie, del solo illecito amministrativo ex art. 303 T.U.L.D.: come mette in luce la stessa circolare dell'Agenzia delle Dogane indicata dal ricorrente, la norma richiamata chiama in causa la configurabilità delle diverse fattispecie di contrabbando, mentre è del tutto inconferente rispetto alla falsità ideologica contestata all'imputato.
Il secondo motivo è, invece, inammissibile perché deduce questioni di merito. La Corte di appello ha motivato circa la sussistenza dell'elemento psicologico valorizzando le pregresse esportazioni realizzate dall'imputato, indicative della conoscenza da parte sua della normativa di settore, la pluriennale esperienza nel campo dell'abbigliamento, che esclude la sua ignoranza della provenienza non comunitaria della merce, e l'irrilevanza delle ragioni sottese all'esportazione e dell'assoluzione degli originari coimputati, considerata la diversità delle rispettive posizioni: la linea argomentativa così sviluppata è coerente con i dati probatori richiamati e immune da cadute di conseguenzialità logica, traducendosi, pertanto, la censura nel tentativo di sollecitare questa Corte ad operare un riesame del merito esorbitante dai compiti del giudice di legittimità.
Ugualmente inammissibile è il terzo motivo. I giudici di merito hanno preso in considerazione, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'incensuratezza dell'imputato, nonché la sua condotta anteatta: la sentenza impugnata, in particolare, ha precisato che la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e la riduzione leggermente inferiore ad un terzo prevista per la circostanza indicata si ricollegano alle modalità non di scarso rilievo della condotta e al numero apprezzabile di capi di abbigliamento irregolarmente dichiarati, disconoscendo rilievo alla comparizione dell'imputato alla prima udienza. Le argomentazioni così sviluppate - in uno alla considerazione, già richiamata, dell'irrilevanza dell'assoluzione degli originari coimputati - offrono congrua ed esauriente giustificazione del trattamento sanzionatorio individuato, sottraendosi alle critiche del ricorrente che si traducono in censure di merito. La considerazione svolta dalla Corte di merito circa il numero apprezzabile di capi irregolarmente dichiarati priva di fondamento la deduzione difensiva - sviluppata nel secondo motivo - circa l'applicabilità della circostanza attenuante della circostanza di cui all'art. 62 c.p., n. 4). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014