CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15669 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC ND, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15669 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Frosinone in data 23 luglio 2020, propone ricorso per cassazione l'imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte divisato penale responsabilità dell'imputata, per il delitto di rapina consumata, pur nella equivocità del compendio probatorio, dal quale emergeva un sottostante rapporto tra offensore ed offeso che doveva portare ad escludere la sussistenza del dolo di rapina. 1.2. Violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), il fatto descritto al capo C (tre distinti episodi di cessione di stupefacenti allo stesso acquirente) è ontologicamente unitario, sicché non è applicabile l'aumento per continuazione interna e l'aumento per la continuazione rispetto al più grave reato di rapina doveva essere più contenuto. 1.3. Ancora, violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in ordine alla misura della sanzione irrogata, sia nella sua componente base, che per gli aumenti irragionevolmente elevati calcolati per la continuazione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto assoluto di specificità, dei motivi, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, ove è esplicita la ricostruzione, logica e coerente, sia delle prove che hanno consentito l'accertamento della responsabilità, che dei criteri retributivi atti a commisurare la sanzione alle condotte accertate ed alla personalità del colpevole. Il secondo motivo si pone inoltre fuori dalla catena devolutiva. 2.1. Ed invero, la difesa, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione della legge penale sostanziale, la inosservanza di quella processuale, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che ha argomentato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di rapina e per quello di cessione di stupefacenti, senza confrontarsi con le precise e logiche argomentazioni poste a sostegno della duplice pronuncia conforme di responsabilità. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La Corte di merito ha infatti argomentato il rigetto del motivo di gravame speso sul punto richiamando la fonte dichiarativa, assolutamente attendibile nel narrato ed altresì asseverata da elementi estrinseci di conforto. La sottrazione violenta del cellulare, contro la volontà dell'offeso corrisponde pertanto certamente al tipo, prescindendo (argomenta la Corte) da quelli che erano i rapporti tra le parti. 2.2. Il secondo motivo non è stato specificamente rappresentato alla Corte di merito con i motivi di gravame, il che ne determina l'inammissibilità, ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.. Il ricorrente ha infatti scelto di interrompere, in tema di morfologia delle plurime condotte contestate al capo C, la catena devolutiva poi ripresa con il secondo motivo di ricorso (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello). 2.3. Il terzo motivo appare manifestamente infondato. Corretto è stato il percorso seguito nel merito per individuare nella rapina il reato più grave, nel commisurare la sanzione per tale delitto, posto a base della piramide sanzionatoria, in adesione al minimo edittale e nel calibrare l'aumento per la continuazione tenendo anche conto della pluralità di episodi di cessione di stupefacente contestati al capo C, così ponendosi nel solco della giurisprudenza di questa Corte che riconosce piena discrezionalità, che trova limite solo nella ragionevolezza, al giudice del merito nel fissare la misura degli aumenti per la continuazione (Sez. 1, n. 39350, del 19/7/2019, Rv. 276870). 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15669 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Frosinone in data 23 luglio 2020, propone ricorso per cassazione l'imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte divisato penale responsabilità dell'imputata, per il delitto di rapina consumata, pur nella equivocità del compendio probatorio, dal quale emergeva un sottostante rapporto tra offensore ed offeso che doveva portare ad escludere la sussistenza del dolo di rapina. 1.2. Violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), il fatto descritto al capo C (tre distinti episodi di cessione di stupefacenti allo stesso acquirente) è ontologicamente unitario, sicché non è applicabile l'aumento per continuazione interna e l'aumento per la continuazione rispetto al più grave reato di rapina doveva essere più contenuto. 1.3. Ancora, violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in ordine alla misura della sanzione irrogata, sia nella sua componente base, che per gli aumenti irragionevolmente elevati calcolati per la continuazione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto assoluto di specificità, dei motivi, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, ove è esplicita la ricostruzione, logica e coerente, sia delle prove che hanno consentito l'accertamento della responsabilità, che dei criteri retributivi atti a commisurare la sanzione alle condotte accertate ed alla personalità del colpevole. Il secondo motivo si pone inoltre fuori dalla catena devolutiva. 2.1. Ed invero, la difesa, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione della legge penale sostanziale, la inosservanza di quella processuale, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che ha argomentato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di rapina e per quello di cessione di stupefacenti, senza confrontarsi con le precise e logiche argomentazioni poste a sostegno della duplice pronuncia conforme di responsabilità. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La Corte di merito ha infatti argomentato il rigetto del motivo di gravame speso sul punto richiamando la fonte dichiarativa, assolutamente attendibile nel narrato ed altresì asseverata da elementi estrinseci di conforto. La sottrazione violenta del cellulare, contro la volontà dell'offeso corrisponde pertanto certamente al tipo, prescindendo (argomenta la Corte) da quelli che erano i rapporti tra le parti. 2.2. Il secondo motivo non è stato specificamente rappresentato alla Corte di merito con i motivi di gravame, il che ne determina l'inammissibilità, ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.. Il ricorrente ha infatti scelto di interrompere, in tema di morfologia delle plurime condotte contestate al capo C, la catena devolutiva poi ripresa con il secondo motivo di ricorso (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello). 2.3. Il terzo motivo appare manifestamente infondato. Corretto è stato il percorso seguito nel merito per individuare nella rapina il reato più grave, nel commisurare la sanzione per tale delitto, posto a base della piramide sanzionatoria, in adesione al minimo edittale e nel calibrare l'aumento per la continuazione tenendo anche conto della pluralità di episodi di cessione di stupefacente contestati al capo C, così ponendosi nel solco della giurisprudenza di questa Corte che riconosce piena discrezionalità, che trova limite solo nella ragionevolezza, al giudice del merito nel fissare la misura degli aumenti per la continuazione (Sez. 1, n. 39350, del 19/7/2019, Rv. 276870). 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.