Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "desumibilità" degli atti va riferita al momento valutativo, che mette in rapporto un determinato dato con le altre risultanze investigative, senza che rilevi il parametro rigorosamente temporale, ossia relativo alla mera presenza in atti di quel dato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2009, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1408
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 14619/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Elvia Belmonte, il 4.4.2009, difensore di RA RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 6.3.2009;
Letto il ricorso e l'ordinanza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
1. - Con ordinanza del 30 gennaio 2009, il GIP del Tribunale di Lecce rigettava l'istanza proposta in favore di CA RE al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, per decorrenza dei termini di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, della misura cautelare disposta nei confronti dello stesso con ordinanza del 29 ottobre 2008, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sul rilievo che gli elementi addotti a sostegno del titolo custodiate esistevano già all'atto dell'emissione di precedente ordinanza custodiale, datata 11 luglio 2007 per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e L. n. 895 del 1967, art. 2 per i quali il
CA era stato già condannato con sentenza del 13.2.2008 in esito a rito abbreviato.
Pronunciando sull'appello proposto in favore dello stesso indagato, il Tribunale di quella stessa città, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il gravame, confermando l'ordinanza impugnata. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme processuali, segnatamente dell'art. 297 c.p.p., comma 3, artt. 303 e 310 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) e violazione degli artt. 125 e 310 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e). Contesta, in particolare, le argomentazioni in forza delle quali il Tribunale ha negato che gli elementi dedotti a sostegno del secondo titolo custodiale fossero desumibili dagli atti, trattandosi di procedimenti pendenti innanzi alla stessa autorità giudiziaria e nascenti da identica fonte probatoria, rappresentata dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore PA Romeo. 2. - All'esame dell'impugnativa giova, certamente, premettere una sintetica puntualizzazione dei termini della vicenda sostanziale e l'esatta puntualizzazione del thema decidendum.
Orbene, dalla narrativa del provvedimento impugnato e dalle stesse allegazioni di parte risulta che il CA era stato raggiunto da due ordinanze di custodia cautelare. Una prima, emessa l'11.7.2007 dal GIP del Tribunale di Lecce, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (relativamente al periodo compreso tra maggio 2004
e marzo 2005, in Lecce e provincia ed in Albania sub A); al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (fatti commessi il 17-19.6.2004 ed il 12-
14.7.2004, sub B); ancora al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per fatto commesso il 23.8.2004, in provincia di Lecce, sub H) e, infine, alla L. n. 895 del 1967, art. 2 (commesso in Scorrano il 13.8.2004).
Per tali fatti l'imputato aveva subito condanna a in esito a rito abbreviato, con sentenza del 13.2.2008. La seconda ordinanza, emessa dallo stesso GIP il 29 ottobre 2008, nell'ambito di altro procedimento, riguardava il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per fatti commessi tra ottobre 2005 e febbraio 2006).
A dire del difensore, gli elementi indiziari dedotti a sostegno della seconda ordinanza, per fatti connessi, erano già desumibili dagli atti del procedimento cui si riferiva il primo titolo custodiale. Orbene, nella griglia delle situazioni previste dalla complessa normativa in materia, l'ipotesi ricorrente nel caso di specie è, in tutta evidenza, quella di procedimenti diversi per fatti per i quali non sussista connessione. Dall'elaborazione giurisprudenziale diligentemente richiamata dal giudice di appello emerge che, nella fattispecie, la retrodatazione opera solo in presenza di due presupposti:
a) che i provvedimenti pendano innanzi alla stessa autorità giudiziaria e la separazione sia frutto di una scelta del PM;
b) che, al momento dell'emissione della prima ordinanza, esistessero elementi idonei a giustificare la misura cautelare adottata con la seconda.
In conformità dell'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. Un. 22 marzo 2005, n. 21557, Rahulia ed altri, 231059), il Giudice delle leggi, con sentenza n. 408 del 24.10.2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non prevedeva la retrodatazione anche in caso di fatti diversi non connessi, quando risultasse che gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della precedente ordinanza.
3. - Orbene, in ossequio a tali insegnamenti, il giudice di appello ha escluso la configurabilità dei due menzionati presupposti, ossia che la separazione dei procedimenti fosse frutto di arbitraria iniziativa del PM e che al momento della prima ordinanza, fossero già desumibili ex actis elementi posti poi a fondamento del secondo titolo custodiale. A sostegno di tale convincimento, frutto di argomentato apprezzamento di merito, il giudice di appello ha fatto ricorso anche ad elementi sintomatici suggeriti dall'elaborazione giurisprudenziale, in particolare alla provenienza della notitia criminis da due diverse informative, redatte da diverse autorità di polizia giudiziaria, contestando il rilievo difensivo relativo all'identità della fonte accusatoria, posto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PA, con riferimento all'accusa di cui al secondo titolo custodiale, erano state utilizzate solo a conferma della circostanza che l'indagato fosse dedito allo spaccio di stupefacente, mentre nessun specifico contributo era stato da lui offerto in ordine all'episodio delittuoso che ne costituiva oggetto, la cui esistenza e riferibilità al CA era desunta dalle risultanze delle captazioni telefoniche.
Giustamente è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'attività captatva fosse iniziata anteriormente all'emissione della prima ordinanza e che fossero temporalmente antecedenti anche le comunicazioni intercettate ritenute utili all'inchiesta, sul decisivo rilievo che, soltanto con l'informativa del 12.3.2008, il PM aveva potuto avere una visione di sintesi ed aveva avuto modo di compiere una completa valutazione delle risultanze investigative, successivamente, dunque, al primo titolo di custodia cautelare. Corretta è, dunque, l'interpretazione secondo cui il concetto di desumibilità non va rapportato ad un parametro rigorosamente temporale, riferito, cioè, alla mera presenza in atti del dato investigativo, quanto piuttosto al momento valutativo, postulando quel dato una necessaria valutazione anche in rapporto alle altre risultanze delle indagini (cfr. Cass. Sez. 6^, 23,4,2007, n. 24695, rv 236978).
Ed in applicazione di tale principio è stato, di conseguenza, ritenuto che la verifica e la valutazione dei contenuti delle captazioni avevano trovato un momento di conclusiva compiutezza soltanto in occasione della menzionata informativa del marzo 2008. 4. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010