Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2007, n. 12406
CASS
Sentenza 28 maggio 2007

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi. (Nella fattispecie, è stata ritenuta legittima l'esclusione della comoda divisibilità di una villa unifamiliare dell'inizio del novecento in considerazione delle opere da realizzare, ai fini della divisione, che avrebbero comportato un sostanziale e vistoso snaturamento rispetto alle originarie caratteristiche estetiche ed architettoniche dell'immobile, con l'effetto di ridurne il complessivo valore economico in misura stimata pari al 25 per cento).

Commentario1

  • 1Indennità di occupazione: non è dovuta in assenza di titolo o di prova dell’opposizione degli altri coeredi
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 19 maggio 2017

    Trib. di Padova, Giudice Dott.ssa A. Guerra, Sentenza non definitiva del 1 aprile 2016 IL PRINCIPIO ENUNCIATO DAL TRIBUNALE Il godimento dell'immobile da parte della coerede, piena proprietaria del compendio per la quota di un terzo, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva. LA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Guerra ha pronunciato la seguente SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7247/2013 promossa da: …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2007, n. 12406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12406
Data del deposito : 28 maggio 2007

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