Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11776 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da GIUSEPPE SANTALUCIA
IA CA ON
SI MI
GIOVANBATTISTA TO IO LL ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11776/2026 Roma, li, 27/03/2026
Presidente-
Sent. n. sez. 352/2026
- Relatore -
CC 29/01/2026
R.G.N. 31279/2025
SENTENZA
EB IO LI nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 18/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere IA CA ON;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 18 luglio 2025, respingeva l'opposizione presentata da EB IO LI avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano in data 29 maggio 2025 aveva respinto a sua volta la remissione del debito di euro 68.368,52 di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 1° luglio 2019. La reiezione dell'istanza, emessa de plano ai sensi dell'art. 678 comma 1 bis cod. proc. pen., si fondava sulla ritenuta capienza del patrimonio del richiedente a fare fronte a tale debito, senza la rilevazione di una situazione di impossibilità o di grave difficoltà a sopperire ad elementari esigenze vitali.
2. Il provvedimento emesso a seguito di opposizione rispondeva alle obiezioni sollevate dal condannato circa la correttezza delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza in punto di percezione da parte dell'istante di una pensione e al fatto che fosse conduttore di immobile Aler ritenendo che, anche a volere ipotizzare che gli accertamenti della Guardia di finanza fossero errati, i dati certi quali il reddito annuo di circa 40.000 euro e la comproprietà di un immobile in Milano erano sufficienti ad escludere la sussistenza di disagiate condizioni economiche tali da consentire, ai sensi dell'art. 6 DPR 115/2002, la remissione del debito.
3. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia affidandosi ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione degli artt. 27 e 111 Cost, dell'art. 6 comma 1 DPR 115/2002 e dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
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CA 1 Seriale: 39012580c902c667-Firmato Da: IA CA ON Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 291a774479522300
Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: ST QUALIFIED Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
Preliminarmente ribadisce il travisamento della prova operato dal Magistrato di sorveglianza che ha ritenuto sussistenti due circostanze insussistenti e smentite dalla documentazione in atti, attinenti alla percezione di pensione e alla locazione di un immobile
Aler.
Nonostante ciò, il magistrato non ha ritenuto di emendare in alcun modo la enunciata inesattezza, nonostante la evidente centralità degli elementi in discussione rispetto al thema decidendum. Nella valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dell'istante, al netto della locazione Aler e della pensione, il ricorrente sottolinea che un reddito annuo di 40.000 euro è appena sufficiente a sopravvivere a Milano, in considerazione anche delle spese familiari documentate;
che la vendita dell'immobile di proprietà solo al 50% non è soluzione percorribile se non a pena di sconvolgere gli equilibri familiari e del minore. Il rigetto dell'invocata remissione compromette seriamente il percorso di recupero e reinserimento dell'istante; pertanto, il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della gravata ordinanza.
4. Il Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: ST QUALIFIED
CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: IA CA ON Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 29fa774479522300
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
1. Il ricorso è infondato.
L'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, per quanto qui rileva, ai primi due commi;
stabilisce: *1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354». Circa la connotazione dell'espressione «disagiate condizioni economiche» si devono richiamare gli insegnamenti di questa Corte in materia, secondo cui «<il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, sussiste solo quando il soggetto si trovi in un effettivo stato di indigenza e non anche nel caso in cui versi in difficoltà finanziarie» (Sez. 1, n. 35752 del 28/05/2013, Antonuccio, Rv. 256750). Si è quindi precisato che il requisito delle disagiate condizioni economiche è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena (Sez. 1, n. 42026 del 6/7/2018, M., Rv. 273974-01). Si è affermato, inoltre, che la valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche, rilevante per la remissione del debito per spese di giustizia, può fare riferimento anche alla situazione economica del nucleo familiare dell'interessato,
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purché si accerti l'effettiva incidenza delle risorse familiari sulle sue condizioni economiche (Sez. 1, n. 18885 del 28/2/2019, Corso, Rv. 275660- 02; Sez. 1, n. 12232 del 23/2/2012, Di Giacomo, Rv. 252923-01). Preliminarmente, il ricorrente ha lamentato un travisamento della prova, per avere, cioè, il primo provvedimento posto a fondamento della decisione due dati circostanziali non sicuri, smentiti in atti, la cui esattezza non è stata approfondita in ragione della non conferenza al quadro complessivo, come ritenuta dal secondo giudice. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova;
non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01) A fronte di un provvedimento che ha affrontato proprio la questione delle decisività di tali due aspetti per escluderne con ampia motivazione la rilevanza, in ragione della sussistenza di una pluralità di elementi di segno contrario che non vengono meno, il ricorrente non è stato in grado di indicare le ragioni per cui la prova circa la percezione di un'ulteriore somma, oltre allo stipendio, potrebbe incidere sulla decisione presa, al punto da ribaltarla;
e lo stesso è a dirsi per-la prova dell'assegnazione di un alloggio Aler. Il provvedimento impugnato evidenzia come, a fronte di uno stipendio di 2000 euro netti mensili e della comproprietà di un immobile a Milano, il cui valore pro quota è ampiamente capiente del debito con l'erario, non possa evidenziarsi una situazione rapportabile al concetto di "disagiate condizioni economiche", che è concetto che allude alla condizione economica di partenza, statica;
per così dire;
né, una volta adempiuta l'obbligazione, pare che si possa profilare quella situazione dinamica, in divenire, definita come squilibrio del bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della
pena.
Il patrimonio complessivamente considerato è logicamente illustrato come capiente in riferimento al debito con l'erario, e le difficoltà finanziarie evidenziate, legate al pagamento del canone di locazione per il box auto;
ovvero del contributo per la refezione scolastica per il figlio non possono considerarsi ostative. La comproprietà di un immobile, in uno con un reddito certo, sono condizioni che consentono al condannato di accedere a forme di finanziamento garantito - senza alcuna necessità di alienare l'immobile medesimo - ovvero di accedere ad una rateizzazione del debito stesso. In buona sostanza non è evidenziata in fatto una condizione, nemmeno in divenire, che porti, in caso di soddisfacimento del debito, ad uno squilibrio del bilancio domestico, tale da precludere le elementari esigenze vitali.
2. Per le ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato
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Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: ST QUALIFIED
CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: IA CA ON Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 29fa774479522300
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3
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al pagamento delle spese processuali.
РОМ
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
IA CA ON
Il Presidente
GI NT
Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7-Firmato Da: IA CA ON Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 29fa774479522300 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be9f78ac3