Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
Il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, sussiste solo quando il soggetto si trovi in un effettivo stato di indigenza e non anche nel caso in cui versi in difficoltà finanziarie.
Commentario • 1
- 1. Disagiate condizioni economiche: quando sussiste il requisitoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2022
Quando sussiste il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Magistrato di sorveglianza di Bari rigettava una opposizione proposta avverso il provvedimento del medesimo Giudice con il quale era stata respinta la domanda di remissione del debito, formulata dal predetto ai sensi dell'art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia n. 115 del 2002, con riferimento alla somma dovuta a titolo di spese di giustizia relativamente alle condanne inflitte al richiedente con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 35752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35752 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 1965
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 45728/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC LF N. IL 25/08/1958;
avverso l'ordinanza n. 2837/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO, del 28/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. Mura Antonio che ha chiesto dichiarsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 28/6/12 il Magistrato di Sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di CC DO volta alla remissione del debito di euro 32.328,47 per spese processuali.
Premesso che l'istante era rimasto detenuto per soli quattro giorni (dall'arresto in flagranza del 28/5 al 31/5/97), usufruendo poi del condono, e che andava pertanto valutata solo la condotta successiva in stato di libertà, il giudice osservava che l'1/3/10 l'CC era stato tratto nuovamente in arresto per tentato omicidio, per il quale era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione (pendente ricorso per cassazione). Quanto alle condizioni economiche il soggetto era proprietario al 50% della casa di abitazione e del 50% delle quote di un esercizio di ristorazione sito in un immobile acquistato diversi anni addietro con un muto di 500.000 Euro.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione:
1) in ordine alla mancata considerazione del periodo trascorso in detenzione, la norma non consentendo una diversa interpretazione collegata alla durata della detenzione stessa;
2) in ordine alla ritenuta rilevanza di un fatto di reato commesso dopo dieci anni e comunque non ancora giudicato;
3) in ordine alla mancata considerazione dei debiti per l'acquisto del locale e dei debiti di gestione.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuto assorbente l'ostativo requisito economico (contrastato con argomenti generici), chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, infondato, va respinto. Certamente "ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà" (Cass., 1, sent. n. 13611 del 13/3/12, rv. 252291), ma nel caso in esame, come correttamente osservato dal PG, manca l'essenziale requisito delle disagiate condizioni economiche: altro sono le eventuali difficoltà finanziarie cui fa riferimento la difesa (un ingente debito contratto con gli istituti di credito), altro le disagiate condizioni economiche, che nel lessico corrente sono eufemistico sinonimo di povertà e danno titolo a pubblici sussidi. Per i riferimenti fattuali (non contestati) contenuti nell'ordinanza impugnata, tali non sono quelle del ricorrente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2013