Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 1
Il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato, previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., si applica anche alle dichiarazioni confessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili in sede cautelare le dichiarazioni con cui un soggetto si era attribuito la proprietà della sostanza stupefacente rinvenuta poco prima, nel corso di una perquisizione di P.G., nell'intercapedine di un muro esterno della sua abitazione).
Commentari • 7
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Dichiarazioni spontanee dell’indagato: utilizzabili anche se rese senza garanzia.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato anche se rese senza garanzia Massima Giurisprudenziale Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento MA sono utilizzabili limitatamente all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta. Decisione: Sentenza n. 14320/2018 Cassazione Penale – Sezione II; Classificazione: Penale; Massima: Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con …
Leggi di più… - 3. Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dall’imputato durante la fase delle indagini preliminari?Giovanna De Feo · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Indice: Il fatto La questione giuridica Osservazioni conclusive Il fatto La IV sezione penale del Tribunale di Roma ha condannato l'imputata per il delitto di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Il procedimento è stato definito con le forme del rito abbreviato; pertanto, è stata acquisita la documentazione contenuta nel fascicolo del P.M., sulla base della quale il giudice di merito ha ritenuto pienamente integrato il reato contestato in imputazione, con l'opportuna precisazione che non è stato utilizzato, ai fini della decisione, il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputata (allora indagata) dinnanzi alla P.G in quanto in quella sede la stessa era stata escussa senza …
Leggi di più… - 4. Dichiarazioni spontanee in assenza del difensore: quando sono utilizzabili?Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 ottobre 2018
- 5. Le dichiarazioni spontanee sono utilizzabiliti nella fase procedimentaleGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2018
Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento, ma sono utilizzabili limitatamente all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta. Massima: Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Tali dichiarazioni sono utilizzabili limitatamente alla fase procedimentale e quindi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2015, n. 24944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24944 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/05/2015
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 999
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 45640/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG IU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 19/09/2014 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SALZANO Francesco che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 19/09/2014, rigettava la richiesta di riesame, proposta da RG IU, avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore, con cui era stata applicata nei confronti del predetto RG la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G..
Premetteva il Tribunale che la vicenda processuale aveva tratto origine dal rinvenimento, nella intercapedine del muro esterno dell'abitazione dell'indagato, di otto grammi di cocaina suddivisi in pallini.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, desumibili dal rinvenimento della sostanza stupefacente in luogo di esclusiva disponibilità dell'indagato, il quale, peraltro, nell'immediatezza, al di fuori di un contesto procedimentale, aveva spontaneamente riconosciuto che gli apparteneva.
Sussistevano, poi, le esigenze cautelari, risultando concreto il pericolo di reiterazione del reato (stante l'assenza di qualsiasi forma di reddito).
2.Ricorre per cassazione il RG, a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 350 e 191 c.p.p., nonché la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. Non vi è alcun elemento agli atti da cui desumere la riferibilità della sostanza stupefacente rinvenuta all'indagato. La cocaina si trovava nell'intercapedine di un muro dell'abitazione del nonno del RG e nel fascicolo processuale non si rinviene alcun atto da cui risulti che egli si sia attribuita la paternità della sostanza stupefacente.
Solo nel verbale di arresto, peraltro non sottoscritto dall'indagato, si da atto che il RG "se ne attribuiva la proprietà esclusiva".
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non è esatto che tale dichiarazione sia stata resa al di fuori di un contesto procedimentale.
I Carabinieri si erano recati sul posto a seguito di indicazione di una fonte confidenziale e, una volta rinvenuta, a seguito di perquisizione la sostanza, avrebbero dovuto assumere informazioni ex art. 350 c.p.p. con le garanzie difensive. Inoltre non corrisponde al vero che l'indagato abbia l'esclusiva disponibilità dell'abitazione, che è di proprietà del nonno;
egli ha solo in uso una stanza, dove non è stato rinvenuto niente, e che dista circa 40 metri dal luogo in cui si trovava la droga. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito indicati.
2. Lo stesso Tribunale ha accertato, in punto di fatto, che, a seguito di perquisizione, veniva rinvenuta, nell'intercapedine del muro esterno dell'abitazione del RG, la sostanza stupefacente poi sottoposta a sequestro e che il predetto, sopraggiunto mentre erano in corso le operazioni di p.g., se ne attribuiva la paternità.
2.1. Non c'è dubbio, allora, che le dichiarazioni, con cui il ricorrente ammetteva che la sostanza stupefacente fosse nella sua disponibilità, siano inutilizzabili.
2.2. A norma dell'art. 63 c.p.p., comma 2, infatti, se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
La norma non distingue tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, ne' limita l'inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o di indagato interessato o a quelle di imputato o di indagato in reato connesso e, neppure alle dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato.
Si tratta solo di stabilire quando un soggetto venga a trovarsi nella sostanziale condizione, pur non avendone assunta la veste formale, di imputato o di persona sottoposta alle indagini.
L'interpretazione "sostanzialista" della norma si è andata consolidando nella giurisprudenza di questa Corte ed è stata ribadita costantemente a partire da Sez.Un. n. 15508 del 25/02/2010, secondo cui "le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili erga omnes e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza della notitia criminis, iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (cfr. anche Sez. 6 n. 23776 del 22/04/2009; Sez. 2 n. 51840 del 16/10/2013). È del tutto evidente peraltro che tale qualità "non può essere automaticamente desunta dal solo fatto che i dichiaranti risultino in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come recepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali (da accertare, poi, ovviamente in prosieguo), a carico di tutti o di taluni dei soggetti coinvolti ai quali, quindi, soltanto, dovrà applicarsi il disposto di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2" (cfr. Cass. sez. 1 n. 8099 del 29/01/2002). Le Sezioni Unite inoltre hanno affermato che la sanzione di inutilizzabilità erga omnes postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Cass. sez. un. n. 23868 del 23.4.2009).
2.3. Il principio fissato nell'art. 63 c.p.p., quale risultante dagli approdi giurisprudenziali sopra richiamati, vale anche nell'interpretazione dell'art. 350 c.p.p.: la "persona nei cui confronti vengono svolte le indagini" è, pertanto, chi "oggettivamente" si trovi nella situazione di indagato.
2.4. Nè può parlarsi di dichiarazioni rese al di fuori del contesto procedimentale.
Tali sono, invero, quelle (aventi anche contenuto confessorio) rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, e che, come tali, sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice di merito. Nel caso di specie, invece, le dichiarazioni confessorie del RG vennero raccolte da agenti di p.g. che avevano proceduto a perquisizione domiciliare, rinvenendo il corpo del reato.
3. Stante la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dell'indagato, è necessario accertare se dagli altri elementi acquisiti emerga la gravità del quadro indiziario in ordine all'ipotizzato reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta.
Il Tribunale ha omesso ogni indagine in proposito, essendosi limitato ad affermare che la sostanza stupefacente apparteneva al RG, senza specificare da quali elementi abbia tratto il convincimento che il luogo di rinvenimento fosse in "esclusiva disponibilità" del predetto e che la droga rinvenuta fosse destinata allo spaccio.
4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2015