Sentenza 9 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di esecuzione, nell'ipotesi di sentenza annullata con rinvio soltanto nei confronti di alcuni dei coimputati il giudice dell'esecuzione deve essere individuato, per tutti, nel giudice di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/1998, n. 6027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6027 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 9.10.1998
1.Dott. Luigi VAROLA Consigliere SENTENZA
2. " Pietro SIRENA Consigliere N. 6027
3. " Secondo CARMENINI Cons.relatore REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe FALCONE Consigliere N. 46721/97
nell'Udienza Camerale del giorno 9.10.1998
ha deliberato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
VI EL, nato a [...], il [...] avverso il provvedimento della Corte di Assise di Catanzaro del 12.11.1997, Sentita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini, Acquisite le conclusioni del P.G., in persona del dr. Bruno Ranieri, il quale ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Catanzaro, competente ex art. 665, comma 3 C.P.P. OSSERVA
Per ben comprendere il thema decidendum, il contenuto del ricorso e la portata del provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di Assise di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, è opportuno premettere un breve riepilogo della situazione processuale retrostante.
Con sentenza del 18.7.1986 la Corte di Assise di Catanzaro condannava EL CI ed altri imputati per vari reati, tra cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso.
Con sentenza del 19.12.1987 la Corte di Assise di Appello della stessa città, investita di gravame, confermava la condanna del CI per il reato associativo, ma rideterminava la pena nei suoi confronti, assolveva taluni imputati ed emetteva altre statuizioni. La decisione veniva impugnata con ricorso per cassazione e la Corte di legittimità, con sentenza del 23.11.1988, dichiarava inammissibili alcuni ricorsi, tra cui quello del CI, mentre, riguardo ad altri ricorrenti, annullava la sentenza di appello con riferimento, per quanto qui rileva, all'imputazione prevista dall'art.416 bis c.p., con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Assise di Appello.
Con sentenza del 4.11.1989, il giudice del rinvio assolveva dal quel delitto i coimputati del CI per non aver commesso il fatto. Con atto del 15.9.1997, il CI ha proposto incidente d'esecuzione davanti alla Corte di Assise di Catanzaro, chiedendo l'estensione dell'impugnazione proposta dai coimputati, con la conseguente applicazione nei suoi confronti della declaratoria di assoluzione per non aver commesso il fatto.
La Corte di primo grado, ritenendo la propria competenza, ha pronunciato nel merito ed ha rigettato la richiesta dell'interessato, con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, con il quale il CI denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Chiarite le premesse processuali, questa Corte, conformemente alle deduzioni e richieste del Procuratore Generale, deve annullare l'ordinanza de qua per incompetenza del giudice che l'ha emessa, con gli ulteriori provvedimenti del caso;
questa conclusione preclude l'esame di ogni altra questione.
Va subito chiarito che correttamente si è dato corso alla procedura per incidente di esecuzione, dal momento che il riconoscimento dell'effetto estensivo dell'impugnazione non è di competenza esclusiva del giudice dell'impugnazione, ma, quando non vi sia stata pronuncia in merito e sia stato dato corso all'esecuzione, la relativa decisione spetta al giudice dell'esecuzione. Una volta subentrata, la competenza del giudice dell'esecuzione è competenza a carattere funzionale, quindi assoluta ed inderogabile, con la conseguenza che la sua violazione può essere rilevata di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez.I, sent. 2032/98, Zampaglione). L'individuazione del giudice dell'esecuzione competente, poi, si determina sulla base delle disposizioni contenute nell'art.665 c.p.p. Si può affermare che il criterio ispiratore della citata norma sottende il principio dell'unitarietà dell'atto da eseguire e della conseguente unitarietà della competenza del giudice dell'esecuzione. In altre parole il legislatore si è preoccupato, per evitare contraddittorietà e dispersione di giudizi, di regolamentare la competenza in subiecta materia non soltanto in relazione al singolo provvedimento, ma anche in relazione al provvedimento plurimo, ossia riguardante più imputati, ed alla pluralità dei provvedimenti : in ogni caso egli detta regole affinché sia un solo giudice dell'esecuzione ad occuparsi dello stesso provvedimento. L'enunciato principio si ricava facilmente dalla ratio legis e dal dettato testuale della norma in esame, che fa sempre riferimento al "provvedimento" e non alla persona interessata dal provvedimento stesso, dimostrando di voler considerare l'atto in una visione unitaria, sia che riguardi una singola persona, sia che riguardi più posizioni distinte, sia che ad una persona (o più) afferisca una molteplicità di provvedimenti.
Questo principio, rapportato al caso di specie, comporta che della richiesta del CI debba occuparsi la Corte di Assise di Appello (e non la Corte di Assise) di Catanzaro, secondo la regola dettata in linea generale dal secondo comma, e per il caso del ricorso per cassazione, dal terzo comma dell'art. 665 citato. Ed invero il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione del 23.11.1998, se è di inammissibilità nei confronti del CI, è di annullamento con rinvio in una visione unitaria del provvedimento (art.665, comma 3); così come il provvedimento del giudice di appello, sempre unitariamente considerato, fu di riforma sostanziale e non di mera riforma del trattamento sanzionatorio (art. 665, comma 2).
Sempre per il principio dell'unicità del giudice dell'esecuzione, si può quindi specificare la presente situazione, ribadendo la seguente regola : in caso di decisione annullata con rinvio soltanto nei confronti di alcuni dei coimputati, il giudice dell'esecuzione deve essere individuato, per tutti, nel giudice di rinvio (Cfr. Cass. 13 luglio 1994, Sigoli). In conclusione, questa Corte, determinata la competenza a provvedere della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, deve annullare l'ordinanza impugnata ed ordinare la trasmissione degli atti a detto giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza ed ordina trasmettersi gli atti per quanto di competenza alla Corte di Assise di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 1998