Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
La speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi limitata ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine alla convalida del sequestro preventivo di una discarica abusiva di rifiuti speciali, per il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2008, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3614
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 034998/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI NAPOLI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA;
ORDINANZA del 08/10/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del G.I.P. collegiale del Tribunale di Napoli.
La Corte:
OSSERVA
1. Con atto dell'8 ottobre 2008 il Tribunale di Napoli, nella composizione collegiale prevista dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art.3, convertito in L. 14 luglio 2008, n. 123, ha sollevato conflitto negativo di competenza a decidere sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo del terreno di mq. 500, illecitamente occupato da una discarica abusiva di rifiuti speciale, di cui al verbale della P.G. del 27.08.2008, richiesta formulata dal P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito di procedimento penale a carico di NE RU.
A sostegno della iniziativa processuale il Tribunale partenopeo rilevava che il G.I.P, presso il Tribunale di Torre Annunziata, destinataria della richiesta della procura, pur provvedendo su di essa in via di urgenza, aveva poi contestualmente declinato la propria competenza richiamando il D.L. n. 90 del 2008, art. 3, relativo ai procedimenti di cui ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed in materia ambientale nella regione Campania, che ha attribuito la competenza a conoscere detti procedimenti al Tribunale di Napoli. Osservava ancora il Tribunale rimettente che erroneamente il giudice del Tribunale di Torre Annunziata, aveva omesso di considerare che la competenza funzionale indicata dal D.L. richiamato, deve intendersi riferita esclusivamente ai reati ambientali intrinsecamente idonei ad assumere rilievo ai fini degli interventi e delle iniziative considerate necessarie per affrontare l'emergenza rifiuti in Campania, con esplicito riferimento alle nuove attribuzioni istituzionali assegnate al sottosegretario di Stato indicato dall'art. 1 della citata norma legislativa, ipotesi non riscontrabile nel caso in esame.
2. Si verte pertanto in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., poiché due organi giurisdizionali hanno rifiutato di esercitare il potere di convalida di un sequestro preventivo con stasi insuperabile del procedimento cautelare reale.
Preliminarmente occorre rilevare che il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, riguardante la "Competenza della autorità giudiziaria nei procedimenti penali retativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania", come recita il titolo dell'art. 3, ha subito rilevanti modifiche, specificamente con riguardo all'art. 3, in sede di conversione nella L. 14 luglio 2008, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (e cioè il 17 luglio 2008).
Le modifiche alla specifica disposizione relativa alla competenza sono state apportate dal legislatore, in sede di conversione, al fine di superare alcune perplessità che erano state evidenziate subito dopo la entrata in vigore del decreto legge che aveva testualmente attribuito le funzioni di Pubblico Ministero al Procuratore della Repubblica di Napoli e quelle di GIP e di GUP a magistrati del Tribunale di Napoli "nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, connessi a norma dell'art. 12 del c.p.p.". Si tratta ora di verificare quale sia la portata delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del decreto e comunque quale sia la interpretazione da attribuire alla legge ora vigente poiché, dovendosi decidere attualmente sulla competenza, si deve tenere conto della legge attuale in quanto le nuove disposizioni sulla competenza si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non è stata esercitata la azione penale.
In particolare si tratta di verificare se, laddove il legislatore in sede di conversione, ha introdotto la limitazione, con riguardo ai reati ambientali, a " quelli attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 2 del presente decreto" ( e cioè quelle di soluzione dell'emergenza rifiuti della Regione Campania mediante la attivazione di siti da destinare a discarica, di misure di recupero e di qualificazione ambientale e più in generale tutte le iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella suddetta Regione) abbia voluto riferirsi ai soli reati connessi ovvero abbia più in generale esplicitato quale dovesse essere la competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del GIP e GUP regionale.
Non vi è dubbio che la modifica dell'art. 3 in sede di conversione con legge è stata dettata dalla esigenza di contenere la infelice formulazione del testo iniziale del decreto legge con riferimento ai reati connessi, che pareva ampliare in misura anomala la competenza dei nuovi organi giurisdizionali appunto in materia di reati connessi, però la disposizione che ne è seguita, e che ora va interpretata anche indipendentemente dalla volontà espressa o meno nel corso dei lavori parlamentari, in base a canoni ermeneutici consolidati che vogliono che la voluntas legis sia staccata da quella dei proponenti o degli autori degli emendamenti in sede di approvazione della legge, porta a ritenere che la limitazione ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti sia insita nella legge anche con riguardo ai reati principali.
Tale interpretazione è confortata dal rilievo che si tratta di norma eccezionale, perché introduce la figura del GIP e del GUP regionali, addirittura in composizione collegiale come GIP per le misure cautelari personali e reali, che non esistevano in precedenza nel nostro ordinamento e per cui la interpretazione deve essere pertanto restrittiva, apparendo altresì incongruo che il legislatore, che si è occupato della emergenza rifiuti in Campania, volesse oberare l'organo giurisdizionale di nuova istituzione di tutte le incombenze in materia di reati ambientali, compresi, ad esempio, quelli in materia di inquinamento acustico ovvero quelli in materia paesaggistico - territoriale o di difesa del suolo non presentanti in concreto alcun collegamento con la emergenza rifiuti. È vero che le materie " ambientale, paesaggistico - territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico - sanitaria" sono menzionate nell'art. 2 del decreto legge poi convertito in Legge, ma solo per escludere l'azione del Sottosegretario di Stato dalla osservanza persino delle leggi in tali materie, onde rendere più immediata ed incisiva la sua azione, "fatto salvo soltanto l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario" (anche tale ultima limitazione è stata introdotta dalla legge di conversione al fine di ampliare al massimo il potere di intervento in deroga del Sottosegretario di Stato, che in sede di decreto legge era vincolato alla tutela della salute e dell'ambiente in generale).
Anche con riguardo al giudice amministrativo, di cui è stata ampliata con la stessa legge la giurisdizione esclusiva (art. 4), la competenza è stata limitata alle controversie comunque attinenti alla gestione del rifiuti, con ciò confermando lo specifico intento del legislatore di attribuire anche agli organi della giurisdizione amministrativa una competenza speculare a quella degli organi della giurisdizione penale, ovviamente in materie diverse. Ciò posto, si ritiene che la competenza attribuita agli organi di cui all'art. 3 sia limitata, come recita anche il titolo di tale articolo, "ai procedimenti penali relativi alla gestione rifiuti nella Regione Campania", da individuarsi in quelli attinenti alle specifiche attribuzione del Sottosegretario di Stato. Tali reati, come già rilevato, sono in primo luogo quelli introdotti ex novo dal decreto legge e poi quelli che sono previsti e sanzionati dalla parte quarta del codice ambientale "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che sono poi quelli attinenti alle violazioni sanzionate penalmente nelle materie attribuite alla competenza del Sottosegretario di Stato (gestione dei rifiuti, degli imballaggi, di particolari categorie di rifiuti e bonifica dei siti contaminati, da cui derivano le attività, sanzionate penalmente dal titolo sesto della quarta parte, di abbandono dei rifiuti, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ecc.); il che consente di eliminare anche le incertezze in merito ai reati che il legislatore ha voluto attribuire alla nuova autorità giurisdizionale, rapportando le attribuzioni del Sottosegretario a quelle in materia di rifiuti disciplinate dal codice ambientale ed escludendo invece quelle, ad esempio, in materia di gestione del suolo, di difesa delle risorse idriche e di inquinamento dell'aria, che non rientrano nella competenza del Sottosegretario. Nel caso in esame si tratta di violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, prevista dalla Parte Quarta del codice ambientale, proprio in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, per cui deve ritenersi che la competenza sia attribuita al GIP regionale di Napoli.
Risolvendo il conflitto la Corte deve pertanto dichiarare che la competenza appartiene al GIP regionale del Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, cui devono essere trasmessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del GIP collegiale del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009