Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15776 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 REPUBBLICA ITALIANA modifiche al sistema penale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 57 7 6 / 03 9045/01 Pre i ent Dott. Rosario DE M SIS Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO 32189 Cron. Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO - Ud. 30/04/2003 - Consigliere Dott. Fabrizio FORTE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 60, presso l'avvocato DONATELLA CERE', rappresentato e difeso dall'avvocato OSIRIDE LUZI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ASCOLI PICENO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 resistente 1129 avverso la sentenza n. 29/00 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 09/02/00; (*) Ser distacc. di S.Bewdelh del Tronto;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Ascoli Piceno,con sentenza del 9 febbraio 2000, in accoglimento dell'opposizione di Giu- seppe ON, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del suo rappresentante legale Giu- seppe OL il 23 ottobre 1998 dal Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno dopo la scadenza del termine perentorio di 90 giorni dalla spedizione del ricorso;
ed ha ritenutoLa sussistessero giusti motivi per di- chiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Per la cassazione della sentenza l'ON ha pro- posto ricorso per un motivo. Il Prefetto di Ascoli Pi- ceno ha depositato atto di costituzione. Motivi della decisione Con il ricorso PE ON, deducendo violazio- ne degli art. 91,92 e 132 cod. proc. civ. nonché 118 disp.att.cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata 2 per aver compensato le spese processuali,perciò sostan- zialmente ponendole a carico della parte vittorio- sa, peraltro con una motivazione del tutto apparente -il generico richiamo a giusti motivi che non consente di ricavare le effettive ragioni della compensazione e si risolve in un mero arbitrio, oltre a violare i precetti contenuti negli art. 24 e 111 Costit. La censura è del tutto infondata. La sentenza imugnata non ha anzitutto posto le spe- del giudizio di opposizione a carico dell'ON se che era la parte vittoriosa, bensì, come il ricorrente finisce per riconoscere nel prosieguo del motivo,le ha 19 interamente compensate, in aderenza al disposto del 2° comma dell'art. 92 cod. proc. civ. che al giudice consente di compensarle parzialmente o per intero "se vi è soc- altri giusti moti-combenza reciproca ° concorrono vi";per cui non sussiste, anzitutto, la lamentata viola- zione delle norme relative all'onere delle spese pro- cessuali, configuarabile soltanto allorchè tale onere venga posto in tutto ° in parte a carico della parte totalmente vittoriosa. D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente affer- mato, anche a sezioni unite, che in tema di regola- mento delle spese processuali, la valutazione del- 1'opportunita' della compensazione totale o parziale of 3 rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sussistenza di giusti moti- sia in quella della vi e, pertanto, esula dal sindacato di legittimi- ta', salva la possibilita' di censurarne la moti- vazione basata su ragioni illogiche o contraddit- torie;
e che il giudice puo' compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di spe- cificarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giu- stifichino la compensazione per un verso sfugge, per loro stessa natura, a qualsiasi enunciazione о ca- talogazione anche soltanto esemplificativa;
e, per altro verso deve essere posta in relazione e deve es- sere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'in- connessione tra lo svolgimento della cau-scindibile sa e la pronuncia sulle spese medesime: perciò non trovando applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall'art. 111, 6' cost. (a seguito dell'entrata in vigore comma 2 del 1999), se- dell'art. 1 legge cost. n. condo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato (Cass. 5988/2001;5976/2001;5390/2000). Va aggiunto che il potere del giudice di compen- sare dette spese per giusti motivi non e', d'altra 4 parte, in contrasto con il principio dettato dal- l'art. 24, comma 1, cost., giacche' il relativo provvedimento non costituisce ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la ga- ranzia costituzionale dell'effettivita' della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la del soccombente;
e perché il principio del- condanna la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali non è assoluto ed inderogabile e la sua re- golamentazione rientra nella discrezionalità del legi- slatore (Corte Costit. 335/1987; Cass. 6819/1982). Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché la Prefettura di Ascoli Piceno, ccui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese e perché "l'atto di costituzione" dalla stessa depositato non presenta alcuno dei requisiti richiesti art.366 dal combinato disposto degli 370 qualificato cod. proc. civ. per poter essere controricorso.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 30 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosar: Musis) (Salvatore Salvago) вышить рай рар 5 % IL CANCELLIERE DE KE ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale CORTE SUPREMA DI CASSAZION Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 22011-2003- ILGAN *