Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9819
CASS
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il controllo di legittimità è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto.

  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la valutazione del peso probatorio degli indizi spetti al giudice di merito, mentre alla Cassazione spetta solo di verificare la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. L'ordinanza impugnata ha richiamato diverse conversazioni e affermazioni a sostegno della gravità indiziaria per i capi 36, 37 e 38, e ha motivato in ordine al capo 58.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9819
    Data del deposito : 13 marzo 2026

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