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Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9819 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale MARIA LUISA MIRANDA che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al capo 58) ed il rigetto nel resto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MARIO SANTAMBROGIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Sesta sezione penale di questa Corte annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso proposto nell’interesse di IN OT limitatamente ai capi 36, 37, 38, 58 e 61 della provvisoria incolpazione, con riferimento al requisito della gravità indiziaria;
il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del rinvio, con ordinanza del 30 settembre 2025, annullava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 14 ottobre 2024 limitatamente al capo di incolpazione n. 61), confermando la stessa nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9819 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 03/03/2026 2 2. Avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Saffiotti, eccependo: 2.1. inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per essere stati disattesi dal giudice del rinvio i princìpi statuiti dalla sentenza rescindente;
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa gravità del quadro indiziario riguardo i delitti di cui ai capi 36, 37, 38, 58 e 61. Il giudice del rinvio era stato chiamato a valutare le censure difensive contenute nella memoria depositata e in precedenza trascurate, a superare l’elevata carica di ambiguità degli indizi, sia in ordine alla loro valenza individualizzante, sia alla loro diretta riferibilità all’indagato, a colmare la poca persuasività dei termini impiegati dagli interlocutori, quale “cugino”, “noi” o “quello arrestato”, come riferibili a OT;
era stato riprodotto il medesimo ragionamento oggetto di critica da parte della Sesta sezione penale di questa Corte. In particolare, quanto al capo 36, era stato contestato che l’identificazione del “cugino” evocato da IG CU in una conversazione intercettata non era sostenuta da alcun dato di natura oggettiva e non era chiara la posizione del cugino nella cessione dei “settante, ottanta”, che neppure si sapeva a cosa fossero riferiti, e il punto non era stato chiarito dal giudice del rinvio;
erano stati ignorati anche altri due rilievi contenuti nella sentenza di annullamento, quello relativo alla illogicità del riferimento al ricorrente del termine “cugino” impiegato in una conversazione relativa ad una cessione avvenuta nel 2021 sulla base del contenuto, non particolarmente chiaro, di altra conversazione avvenuta un anno dopo, e quello relativo alla necessità di collegare, sul piano della riferibilità al ricorrente, il termine “quello arrestato”. A tale riguardo, appariva insufficiente il richiamo al riepilogo che CU e IC avevano fatto in ordine alla contabilità delle cessioni operate dai rosarnesi in favore di EL e i debiti di droga che quest’ultimo aveva lasciato inevasi ed alla esclusione della gravità indiziaria a carico di CU per i capi 40) e 54), dato contrario al vero. Altra manifesta illogicità riguardava il ragionamento che il Tribunale aveva seguito per ritenere infondata l’ipotesi difensiva in merito all’incongruenza di un debito di 60, 80 mila euro a fronte di una fornitura che, stando all’imputazione, sarebbe ammontata a 100 chilogrammi di cocaina, non essendo plausibile che il gruppo rosarnese, avendo già incassato una gigantesca somma di denaro, si stesse preoccupando così alacremente per il recupero di un così insipiente credito di 60 mila euro. Relativamente al capo 37, quanto sostenuto dal Tribunale costituiva solo una personale lettura del dato intercettivo, tanto che la sentenza di annullamento 3 aveva dato ragione alla difesa, riscontrando l’assenza di fattori che individuassero OT come complice della cessione;
la motivazione sul punto era tautologica. Quanto al capo 38, premesso che la gravità indiziaria era stata ricavata a una conversazione tra IG CU e ME IC, con la memoria difensiva si era sottolineata l’assenza di fisica di elementi di fatto da cui desumere il coinvolgimento di OT, considerata anche l’assenza di documentati rapporti o contatti, sia visivi che telefonici, tra CU e il ricorrente, e sul punto la trama argomentativa del Tribunale era del tutto illogica. Quanto al capo 58, relativo alla cessione, da parte di ME IC, EA IC e CO ES di circa 7/8 kg di marijuana a IG RE secondo le direttive ricevute da OT, premesso che la sentenza rescindente aveva sottolineato che la perquisizione sull’auto di RE aveva dato esito negativo, andava innanzitutto corretta la cronologia dei fatti riportata dal Tribunale, posto che la consegna della somma di 5.000,00 euro non era avvenuta lo stesso giorno in cui la marijuana era stata caricata sull’auto di RE, ma tre giorni dopo, come emergeva dal capo di imputazione, per cui veniva meno il collegamento di tipo asseritamente logico che il Tribunale avrebbe voluto ricavare opinando che il coinvolgimento di OT nell’invio dei 5.000,00 euro per la tangente al luogotenente PU permettesse di supportare il giudizio di gravità in ordine alla marijuana asseritamente trasportata da RE;
inoltre, stando a quanto sostenuto dal Tribunale, la marijuana trasportata da RE sarebbe stata prelevata dalla piantagione di contrada Corazzo, per la quale però a carico di OT era stato elevato altro autonomo capo di imputazione;
quanto alla affermazione secondo cui la perquisizione sull’auto di RE avrebbe dato esito negativo perché questi sarebbe stata consegnata ad altre persone di GI, la stessa era smentita sia dal fatto che i 15 minuti impiegati in più per il tragitto potevano avere altre spiegazioni, sia perché GI non era raggiungibile nell’ora trascorsa tra il carico dello stupefacente e la perquisizione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 4 3.2. Nel caso in esame, relativamente al capo 36), l’ordinanza ha richiamato diverse conversazioni da cui emergeva la figura di RU EL quale elemento di collegamento per la fornitura di cocaina tra i rosarnesi (capeggiati da OT) e l’associazione guidata da IC;
in altra conversazione emergevano gli accordi tra PU e OT per la gestione della piantagione di Maida ed in modo che una parte della marijuana prodotta con IC sarebbe stata ceduta per ripianare i debiti di EL, il riferimento di OT come il “cugino” fatto non solo da CU IG, ma anche da ES CO. Quanto al capo 37, l’ordinanza ha richiamato il dialogo tra CU e IC relativo all’esigenza di chiarire i rapporti economici tra IC e OT conseguenti all’improvviso arresto di EL. Quanto al capo 38), sono state richiamate le affermazioni di carattere auto ed etero accusatorio di CU “dalle quali emerge univocamente che, in concorso con il sodale OT IN, CU aveva ceduto a EL RU un chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, che il EL aveva poi smerciato ad altro acquirente” (pag. 5). Quanto, infine, al capo 58), la motivazione del Tribunale è contenuta alle pagine 5 e 6 dell’ordinanza impugnata. 3.3. Ciò premesso, i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princìpi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/03/2026 Il consigliere estensore Il Presidente SE CI ND GR
udite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale MARIA LUISA MIRANDA che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al capo 58) ed il rigetto nel resto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MARIO SANTAMBROGIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Sesta sezione penale di questa Corte annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso proposto nell’interesse di IN OT limitatamente ai capi 36, 37, 38, 58 e 61 della provvisoria incolpazione, con riferimento al requisito della gravità indiziaria;
il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del rinvio, con ordinanza del 30 settembre 2025, annullava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 14 ottobre 2024 limitatamente al capo di incolpazione n. 61), confermando la stessa nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9819 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 03/03/2026 2 2. Avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Saffiotti, eccependo: 2.1. inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per essere stati disattesi dal giudice del rinvio i princìpi statuiti dalla sentenza rescindente;
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa gravità del quadro indiziario riguardo i delitti di cui ai capi 36, 37, 38, 58 e 61. Il giudice del rinvio era stato chiamato a valutare le censure difensive contenute nella memoria depositata e in precedenza trascurate, a superare l’elevata carica di ambiguità degli indizi, sia in ordine alla loro valenza individualizzante, sia alla loro diretta riferibilità all’indagato, a colmare la poca persuasività dei termini impiegati dagli interlocutori, quale “cugino”, “noi” o “quello arrestato”, come riferibili a OT;
era stato riprodotto il medesimo ragionamento oggetto di critica da parte della Sesta sezione penale di questa Corte. In particolare, quanto al capo 36, era stato contestato che l’identificazione del “cugino” evocato da IG CU in una conversazione intercettata non era sostenuta da alcun dato di natura oggettiva e non era chiara la posizione del cugino nella cessione dei “settante, ottanta”, che neppure si sapeva a cosa fossero riferiti, e il punto non era stato chiarito dal giudice del rinvio;
erano stati ignorati anche altri due rilievi contenuti nella sentenza di annullamento, quello relativo alla illogicità del riferimento al ricorrente del termine “cugino” impiegato in una conversazione relativa ad una cessione avvenuta nel 2021 sulla base del contenuto, non particolarmente chiaro, di altra conversazione avvenuta un anno dopo, e quello relativo alla necessità di collegare, sul piano della riferibilità al ricorrente, il termine “quello arrestato”. A tale riguardo, appariva insufficiente il richiamo al riepilogo che CU e IC avevano fatto in ordine alla contabilità delle cessioni operate dai rosarnesi in favore di EL e i debiti di droga che quest’ultimo aveva lasciato inevasi ed alla esclusione della gravità indiziaria a carico di CU per i capi 40) e 54), dato contrario al vero. Altra manifesta illogicità riguardava il ragionamento che il Tribunale aveva seguito per ritenere infondata l’ipotesi difensiva in merito all’incongruenza di un debito di 60, 80 mila euro a fronte di una fornitura che, stando all’imputazione, sarebbe ammontata a 100 chilogrammi di cocaina, non essendo plausibile che il gruppo rosarnese, avendo già incassato una gigantesca somma di denaro, si stesse preoccupando così alacremente per il recupero di un così insipiente credito di 60 mila euro. Relativamente al capo 37, quanto sostenuto dal Tribunale costituiva solo una personale lettura del dato intercettivo, tanto che la sentenza di annullamento 3 aveva dato ragione alla difesa, riscontrando l’assenza di fattori che individuassero OT come complice della cessione;
la motivazione sul punto era tautologica. Quanto al capo 38, premesso che la gravità indiziaria era stata ricavata a una conversazione tra IG CU e ME IC, con la memoria difensiva si era sottolineata l’assenza di fisica di elementi di fatto da cui desumere il coinvolgimento di OT, considerata anche l’assenza di documentati rapporti o contatti, sia visivi che telefonici, tra CU e il ricorrente, e sul punto la trama argomentativa del Tribunale era del tutto illogica. Quanto al capo 58, relativo alla cessione, da parte di ME IC, EA IC e CO ES di circa 7/8 kg di marijuana a IG RE secondo le direttive ricevute da OT, premesso che la sentenza rescindente aveva sottolineato che la perquisizione sull’auto di RE aveva dato esito negativo, andava innanzitutto corretta la cronologia dei fatti riportata dal Tribunale, posto che la consegna della somma di 5.000,00 euro non era avvenuta lo stesso giorno in cui la marijuana era stata caricata sull’auto di RE, ma tre giorni dopo, come emergeva dal capo di imputazione, per cui veniva meno il collegamento di tipo asseritamente logico che il Tribunale avrebbe voluto ricavare opinando che il coinvolgimento di OT nell’invio dei 5.000,00 euro per la tangente al luogotenente PU permettesse di supportare il giudizio di gravità in ordine alla marijuana asseritamente trasportata da RE;
inoltre, stando a quanto sostenuto dal Tribunale, la marijuana trasportata da RE sarebbe stata prelevata dalla piantagione di contrada Corazzo, per la quale però a carico di OT era stato elevato altro autonomo capo di imputazione;
quanto alla affermazione secondo cui la perquisizione sull’auto di RE avrebbe dato esito negativo perché questi sarebbe stata consegnata ad altre persone di GI, la stessa era smentita sia dal fatto che i 15 minuti impiegati in più per il tragitto potevano avere altre spiegazioni, sia perché GI non era raggiungibile nell’ora trascorsa tra il carico dello stupefacente e la perquisizione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 4 3.2. Nel caso in esame, relativamente al capo 36), l’ordinanza ha richiamato diverse conversazioni da cui emergeva la figura di RU EL quale elemento di collegamento per la fornitura di cocaina tra i rosarnesi (capeggiati da OT) e l’associazione guidata da IC;
in altra conversazione emergevano gli accordi tra PU e OT per la gestione della piantagione di Maida ed in modo che una parte della marijuana prodotta con IC sarebbe stata ceduta per ripianare i debiti di EL, il riferimento di OT come il “cugino” fatto non solo da CU IG, ma anche da ES CO. Quanto al capo 37, l’ordinanza ha richiamato il dialogo tra CU e IC relativo all’esigenza di chiarire i rapporti economici tra IC e OT conseguenti all’improvviso arresto di EL. Quanto al capo 38), sono state richiamate le affermazioni di carattere auto ed etero accusatorio di CU “dalle quali emerge univocamente che, in concorso con il sodale OT IN, CU aveva ceduto a EL RU un chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, che il EL aveva poi smerciato ad altro acquirente” (pag. 5). Quanto, infine, al capo 58), la motivazione del Tribunale è contenuta alle pagine 5 e 6 dell’ordinanza impugnata. 3.3. Ciò premesso, i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princìpi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/03/2026 Il consigliere estensore Il Presidente SE CI ND GR