Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
Non è consentita l'acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. del verbale delle dichiarazioni rese da un testimone (poi costituitosi come parte civile) nel corso delle indagini preliminari, in presenza di una mera situazione di difficoltà di assunzione dell'esame in dibattimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha, peraltro, ritenuto ugualmente utilizzabili le predette dichiarazioni extradibattimentali, poiché risultava "ex actis" che il testimone non era comparso in udienza perché gravemente minacciato dagli imputati, e l'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. non richiede - ai fini dell'acquisizione - la presenza in udienza del testimone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2012, n. 46286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46286 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 06/11/2012
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO A. - Consigliere - N. 2632
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - Consigliere - N. 32429/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RE, nato a [...] in data [...];
EL GI, nato ad [...] in data [...];
AR IO, nato ad [...] in data [...];
GL EM, nato a [...] in data [...];
LE RI, nato a [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sezione 2^ penale, in data 26.1.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Eduardo Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
Udito il difensore Avv. Annamaria Santini in sostituzione dell'Avv. Paola Armellin, per LE RI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.12.2010, il Tribunale di Cosenza dichiarò gli imputati sopra indicati responsabili (in concorso con altri) dei reati di appropriazione indebita aggravata e tentata estorsione, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - condannò ciascuno alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 500,00 di multa, pena sospesa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 26.1.2012, confermò la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione NO RE, EL GI, AR IO e LE RI personalmente, nonché il difensore di GL EM.
Per NO RE, EL GI, AR IO e LE RI, con atti distinti, di contenuto in larga parte simile, si deduce:
1. vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti ed al travisamento della prova essendo stata fondata l'affermazione di responsabilità solo sulle dichiarazioni della persona offesa, senza precisare perché le stesse coinvolgerebbero i singoli imputati;
essendosi la persona offesa costituita parte civile le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere sottoposte ad un controllo di attendibilità più rigoroso, fino a valutare la necessità di riscontri;
non sono individuati riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, lacunose e non puntuali;
non sarebbero riscontri le dichiarazioni de relato dei testi;
è stata individuata una ipotesi di concorso nel reato di appropriazione indebita sulla base di condotte neutre e svincolate dall'elemento soggettivo;
per NO RE il richiamo a tale "NO" come persona alla quale rivolgersi per ottenere la restituzione del furgone sarebbe generico, l'imputato non avrebbe alcun legame gli altri imputati se non di essere il futuro genero di NO UI;
la condotta non sarebbe idonea ad integrare il concorso che comunque non sarebbe consapevole;
l'aver detto che era meglio pagare non sarebbe sufficiente ad integrare il concorso nel reato;
per EL e AR sarebbe generico il richiamo a "quelli di Altomonte";
2. violazione della legge processuale in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa NO HE, trasferitosi all'estero e divenuto irreperibile, sull'assunto che la sopravvenuta irreperibilità non fosse prevedibile;
la costituzione di parte civile è stata valutata come irrilevante ai fini della valutazione della volontarietà della irreperibilità; peraltro il testimone era all'estero ma non irreperibile, tanto che nel giudizio di primo grado il difensore di parte civile aveva chiesto un rinvio per consentirgli di rendere l'esame;
3. intervenuta prescrizione dei reati, risalenti al settembre 2004, non essendo intervenuta alcuna sospensione del decorso dei termini. Il difensore di GL EM deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa NO HE, trasferitosi all'estero e divenuto irreperibile, sull'assunto che la sopravvenuta irreperibilità non fosse prevedibile;
la costituzione di parte civile è stata valutata come irrilevante ai fini della valutazione della volontarietà della irreperibilità; peraltro il testimone era all'estero ma non irreperibile, tanto che nel giudizio di primo grado il difensore di parte civile aveva chiesto un rinvio per consentirgli di rendere l'esame;
2. contraddittorietà della motivazione in quanto un teste che partecipa al processo quale parte civile non può essere considerato irreperibile;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto le dichiarazioni rese dai coimputati a NO HE sarebbero comunque chiamate in correità ed avrebbero dovuto essere valutate ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine al primo e al secondo motivo di ricorso proposto dal difensore di GL EM ed al secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse degli altri imputati, ritiene questa Corte di legittimità che il verbale delle dichiarazioni della persona offesa NO HE, andava acquisito agli atti non ai sensi dell'art.512 c.p.p., bensì a norma dell'art. 500 c.p., comma 4. Ostano,
invero, alla applicabilità dell'art. 512 c.p.p. le seguenti circostanze: a) il NO, in data 7 ottobre 2008, conferì in Cosenza procura speciale difensiva al suo legale avv. Rubino, e si costituì, in pari data, parte civile nel procedimento in esame;
b) la citazione a comparire innanzi al Tribunale di Cosenza venne notificata al NO a mani della moglie "convivente" in Malvito (CS); c) la parte offesa, in data 19/01/2009, sempre in Cosenza, conferì procura speciale difensiva ad altro legale inviandola al Tribunale di Cosenza;
d) il difensore del NO, all'udienza del 24 giugno 2010, comunicava al Tribunale che "aveva avuto contatti informali con il proprio assistito, dagli Stati Uniti, avendo recuperato un numero telefonico in seguito alle insistenze in tal senso della difesa e dello stesso Tribunale e che lo stesso si era dichiarato disponibile a venire in Italia per rendere il proprio esame testimoniale avendo necessità di organizzare il viaggio in aereo"; e) provvedimento del Tribunale, emesso sempre all'udienza del 24 giugno 2010, che disponeva "la citazione della parte offesa a cura del difensore della parte civile"; f) comunicazione resa al Tribunale dal difensore di parte civile, il quale "faceva presente della impossibilità della p.o. NO HE ad essere presente senza formale citazione"; g) provvedimento del Tribunale emesso nella medesima udienza con cui "si disponeva la citazione a cura della difesa di parte civile del NO HE che trovasi negli Stati Uniti d'America mediante la notificazione del presente verbale di udienza"; h) provvedimento del Giudice adottato all'udienza del 21 settembre 2010 che da atto che "non è presente, benché citato a cura della parte civile, il teste NO HE". Tali elementi escludono che, nella specie, si sia verificata una situazione di irreperibilità del teste e si sia verificata una vera e propria impossibilità di ripetizione dell'esame, ma si è, viceversa, determinata una situazione di difficoltà di assunzione della prova del teste citato, che non legittimava l'acquisizione del verbale ai sensi dell'art. 512 c.p.p., come erroneamente ritenuto dal Tribunale. Ma ciò non determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal NO, risultando chiaramente dagli atti processuali ed, in particolare, dalla sentenza di 1^ grado, che il vero motivo per cui la parte offesa non comparve in udienza a rendere l'esame consisteva nell'essere stato gravemente minacciato dagli imputati. Ha evidenziato, in proposito, il Giudice di 1^ grado che "quest'uomo, ritornato in Italia dopo anni di migrazione, onesto e lavoratore, ha messo in piedi una piccola impresa di giardinaggio e pulizie assicurando lavoro ad altri compaesani e/o parenti;
e da questi viene tradito, derubato, minacciato, terrorizzato, al punto di andare via ancora dalla sua terra". Ne consegue che il verbale deve ritenersi legittimamente acquisito agli atti ricorrendo in pieno l'ipotesi prevista dall'art. 500 c.p.p., comma 4 che, peraltro, non richiede la presenza, in udienza, del teste (v. Cass. Sez. 3 sent. n. 27582 del 15.6.2010 dep. 15.7.2010 rv 248052). Il motivo, quindi, relativo alla inutilizzabilità del verbale delle dichiarazioni della p.o. acquisito agli atti è, pertanto, infondato. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di GL EM è manifestamente infondato, posto che la persona offesa ha riferito di aver parlato al telefono con una persona di cui aveva riconosciuto la voce e che si era qualificata, a sua richiesta, come GL EM.
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NO RE, EL GI, AR IO e LE RI è manifestamente infondato e svolge censure di merito. Il Tribunale e la Corte territoriale hanno dettagliatamente argomentato le ragioni per le quali hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, il contesto complessivo della vicenda e l'apporto causale di ciascun imputato.
In tali argomentazioni non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che le renda sindacabili in questa sede.
Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NO RE, EL GI, AR IO e LE RI è in parte fondato, dal momento che è maturata la prescrizione per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 646 cod. pen., perché estinto per prescrizione e deve essere eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi 2 di reclusione ed Euro 100,00 di multa. I ricorsi devono essere rigettati nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 646 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena inflitta in continuazione di mesi 2 di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2012