Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' EPUBBLIC IT01987 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 4082/98 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 4167 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere Ud. 30/11/00 Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.
3.000 AF GI, elettivamente domiciliata in ROMA, 12 FEB 2001 IL CANCELLIERE CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VIE 3000 CANCELLERIA LABATE ANTONIO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4987 STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia -1- notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 70/97 del Tribunale di PALMI, depositata il 22/02/97 R.G.N. 274/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Palmi, previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 22 febbraio 1997 ha respinto l'appello e, con esso, la domanda proposta da OT IU nei confronti dell'INPS per ottenere la pensione di invalidità, ritenendo insussistenti, in base alle rilevate patologie, le condizioni stabilite dalla legge per l'attribuzione del diritto. La OT chiede la cassazione della sentenza con un unico motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo e con deduzione del vizio di omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo, la ricorrente, premesso che dopo il deposito della consulenza di ufficio aveva depositato una relazione tecnica che evidenziava una serie di incongruenze nelle conclusioni diagnostiche del CTU, censura la sentenza impugnata per non aver considerato il contenuto dell'elaborato di parte e aggiunge che la motivazione, in tutto adesiva alle valutazioni del consulente di ufficio, è inficiata dagli stessi errori e contraddizioni in cui questi è incorso. Difatti l'ausiliare tecnico avrebbe sottovalutato le patologie di cui pure riconosce affetta la OT, esprimendo considerazioni medico legali che contrastano con i risultati degli accertamenti strumentali, dai quali sarebbe ricavabile non già la diagnosi - effettuata dal CTU - di “ipertensione labile non complicata” e di “lieve insulto della funzionalità renale", bensì la sussistenza di una ben più grave patologia aortica su base ipertensiva e di una insufficienza renale vera e propria. Il ricorso non è fondato. E' noto il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, qualora nella controversia in tema di pensione (o di assegno) di invalidità, il giudice del merito basi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, 3 eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione. Peraltro, perché ciò si verifichi, deve trattarsi di obiettive carenze o di ,deficienze diagnostiche di incongruenze ed affermazioni illogiche e scientificamente errate, e non già di semplice difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente di ufficio a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti dalla parte attraverso il richiamo alle osservazioni e al giudizio diagnostico, di segno contrario, formulati da un proprio consulente (per tutte, vedi Cass. 9 gennaio 1992 n.142, 8 agosto 1998 n. 7798). Senza dire che, in sede di legittimità, la denuncia di un vizio consistente in acritica adesione alla consulenza di ufficio, pur in presenza di elementi richiedenti specifico 의 esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata, essendo invece onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie dell'apprezzamento della “causalità dell'errore”, ossia della decisività di tali circostanze;
e, a questi fini, non basta fare menzione di una relazione tecnica di parte come documento non considerato dal giudice a quo, ma è necessario che siano riportate, sia pure in forma sintetica e riassuntiva, le relative osservazioni critiche, dal momento che, in mancanza di ciò, ove pure si dia per certo il contenuto critico del documento, non è dato apprezzarne la rilevanza nel senso suesposto, in quanto la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente di parte non serve, di per sé, ad evidenziare alcun errore delle prime (con conseguente insufficienza della motivazione della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi) ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (vedi Cass. 12 agosto 1994 n.7392, 14 maggio 1998 n. 4848) 4 Nella presente controversia, la ricorrente censura la sentenza del Tribunale per non aver chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante l'elaborato di parte e per aver espresso considerazioni medico legali asseritamente in contrasto con gli accertamenti strumentali eseguiti, ma non riporta le osservazioni critiche formulate dal proprio consulente, né evidenzia contrasti - tra le valutazioni del CTU e i detti accertamenti tali da suggerire con chiarezza la presenza di infermità diverse da quelle dallo stesso diagnosticate e neppure, infine, assume la devianza delle conclusioni diagnostiche formulate dall'ausiliare tecnico dalle nozioni comuni e indiscusse della scienza medica, ovvero la omissione di imprescindibili esami di Я laboratorio e strumentali, limitandosi, invece, sostanzialmente a contrapporre, sotto forma di denuncia di vizi di motivazione, il giudizio (diagnostico) del proprio esperto a quello espresso dal consulente di ufficio per ottenere un riesame degli elementi di giudizio da questo già valutati e fatti propri dalla sentenza impugnata. Il che, per le considerazioni già espresse, comporta la infondatezza, se non addirittura la inammissibilità dell'anzidetta denuncia, dal momento che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione non le consente di ripetere l'accertamento di fatto, dalla legge demandato in via esclusiva al giudice del merito (vedi, in senso conforme, Cass. 11 gennaio 2000 n.225, 8 agosto 1998 n.7798, 26 gennaio 1998 n.751, 21 gennaio 1998 n.530). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, dal momento che l'INPS si è limitato a depositare la procura speciale e non ha partecipato all'udienza di discussione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 novembre 2000 5 бим ской Il Cons. estensore Il Presidente folellala Bill IL COLLABORATORE OF CANCELLERA Depositata in Cancelleria oggi, _ 1,2 FEB. 2001 IL COLLABORATORE, DI CANCELLERIA 6 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533