CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 1 aprile il Giudice delegato del Tribunale di (a e St-0-12- Sezione per le misure di prevenzione, ha approvato il rendiconto dell'amministratore giudiziario nell'ambito procedura definita nei confronti di RI AR definita con Mconfisca dei beni in sequestro. 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AR, articolando dit motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta che il Giudice delegato abbia proceduto all'approvazione del rendiconto relativo alla gestione dei beni confiscati inaudita altera parte. Non Penale Sent. Sez. 1 Num. 6756 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/11/2022 aveva infatti, fissato l'udienza di comparizione dinanzi al collegio nel contraddittorio nonostante il proposto avesse tempestivamente depositato osservazioni con le quali aveva contestato analiticamente diverse voci. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione rilevando che i rilievi sviluppati nelle osservazioni non avevano comunque ricevuto alcuna risposta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. I punti principali della disciplina dettata dall'art.43 del d.lgs., 6 settembre 2011, n.159 per l'approvazione del conto di gestione, possono essere sintetizzai nei termini che seguono. - Il conto deve esporre in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e deve contenere, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale (comma 2). - Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia (comma 3). - Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva;
altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero (comma 4). 2. E' evidente che qualora il Giudice delegato opti per l'approvazione immediata del rendiconto debba necessariamente indicare le ragioni per cui le contestazioni mosse dalla parte, fermo restando il principio per cui non possono estendersi fino ad attingere la discrezionalità posta a monte delle concrete operazioni gestionali ( Sez. 6 n. 29907 del 14.5.2019, Cappellano Seminara, Rv.276464), non sono, in concreto e sulla base della prestazione, -e- assistite da specificità o non attengono a "singole voci contabili". Si tratta, infatti, di una decisione che viene ad incidere sensibilmente sul diritto del proposto di controllare la correttezza e la diligenza dell'operato dell'amministratore. 3. Nel caso in verifica manca invece una giustificazione adeguata della scelta decisoria essendosi il provvedimento impugnato limitato a ripetere la formula utilizzata dalla legge senza nemmeno precisare se AR avesse provveduto al deposito di osservazioni nell'osservanza del termine indicatogli, sicché rimane anche il dubbio ragionevole che tali osservazioni non siano state prese in esame al fine di verificarne il carattere ostavo o meno alla fissazione dell'udienza collegiale. 4. Va, in conclusione, disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con il rinvio al Giudice delegato del Tribunale di Caltanissetta che, nel giudizio di approvazione del rendiconto, ai fini delle sue determinazioni, di carattere sostanziale e procedurale, dovrà tener conto dei rilievi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta. Così deciso, in Roma 8 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 1 aprile il Giudice delegato del Tribunale di (a e St-0-12- Sezione per le misure di prevenzione, ha approvato il rendiconto dell'amministratore giudiziario nell'ambito procedura definita nei confronti di RI AR definita con Mconfisca dei beni in sequestro. 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AR, articolando dit motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta che il Giudice delegato abbia proceduto all'approvazione del rendiconto relativo alla gestione dei beni confiscati inaudita altera parte. Non Penale Sent. Sez. 1 Num. 6756 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/11/2022 aveva infatti, fissato l'udienza di comparizione dinanzi al collegio nel contraddittorio nonostante il proposto avesse tempestivamente depositato osservazioni con le quali aveva contestato analiticamente diverse voci. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione rilevando che i rilievi sviluppati nelle osservazioni non avevano comunque ricevuto alcuna risposta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. I punti principali della disciplina dettata dall'art.43 del d.lgs., 6 settembre 2011, n.159 per l'approvazione del conto di gestione, possono essere sintetizzai nei termini che seguono. - Il conto deve esporre in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e deve contenere, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale (comma 2). - Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia (comma 3). - Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva;
altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero (comma 4). 2. E' evidente che qualora il Giudice delegato opti per l'approvazione immediata del rendiconto debba necessariamente indicare le ragioni per cui le contestazioni mosse dalla parte, fermo restando il principio per cui non possono estendersi fino ad attingere la discrezionalità posta a monte delle concrete operazioni gestionali ( Sez. 6 n. 29907 del 14.5.2019, Cappellano Seminara, Rv.276464), non sono, in concreto e sulla base della prestazione, -e- assistite da specificità o non attengono a "singole voci contabili". Si tratta, infatti, di una decisione che viene ad incidere sensibilmente sul diritto del proposto di controllare la correttezza e la diligenza dell'operato dell'amministratore. 3. Nel caso in verifica manca invece una giustificazione adeguata della scelta decisoria essendosi il provvedimento impugnato limitato a ripetere la formula utilizzata dalla legge senza nemmeno precisare se AR avesse provveduto al deposito di osservazioni nell'osservanza del termine indicatogli, sicché rimane anche il dubbio ragionevole che tali osservazioni non siano state prese in esame al fine di verificarne il carattere ostavo o meno alla fissazione dell'udienza collegiale. 4. Va, in conclusione, disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con il rinvio al Giudice delegato del Tribunale di Caltanissetta che, nel giudizio di approvazione del rendiconto, ai fini delle sue determinazioni, di carattere sostanziale e procedurale, dovrà tener conto dei rilievi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta. Così deciso, in Roma 8 novembre 2022.