Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
È configurabile il concorso formale tra reato doloso e reato colposo. (Fattispecie in tema di concorso di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni colpose)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2007, n. 17993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17993 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/04/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 560
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 45150/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP AS, n. a Forlì il giorno 8 marzo 1966, e ER Terzo, n. a Gambettola il 25 febbraio 1949;
nei confronti della sentenza in data 20 gennaio 2006 della Corte d'appello di Bologna;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso: per l'annullamento senza rinvio del reato di resistenza contestato al TE M. per estinzione a seguito di intervenuta prescrizione;
per l'inammissibilità del ricorso del CE T.;
udito il difensore avv. COLALEO Luigi per TE M.. FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 17 marzo 2004 il Tribunale di Forlì dichiarava non doversi procedere per precedente giudicato nei confronti di TE AS in ordine al reato di cui agli artt. 582, 585 e 576 c.p., art. 61 c.p., n. 2 nei confronti del carabiniere RI AB, riqualificato il reato ex art. 590 c.p.; assolveva il medesimo dal delitto di cui all'art. 635 c.p. perché il fatto non costituisce reato;
condannava il medesimo TE M. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (commessi in Forlì il giorno 8 aprile 1999). Condannava Terzo CE, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i delitti di simulazione di reato e favoreggiamento nei riguardi del TE M. (commessi in Meldola e Forlì il 9 aprile 1999). Concedeva al CE T. i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal CE T. per intempestività e riduceva la pena inflitta per il reato di resistenza nei confronti del TE M. ad anni uno di reclusione.
I fatti traevano origine da manovre spericolate del TE M. alla guida dell'autoveicolo "Volvo 850" targato AD992KN di proprietà del CE T. e dall'inseguimento di tale autovettura da parte di due equipaggi dei carabinieri, su veicoli di servizio, per fermarlo, procedere alla sua identificazione e alla contestazione delle infrazioni commesse. Dopo che l'autovettura dei carabinieri, targata E.I. AL544, con dispositivi di emergenza inseriti, si era affiancata a quella condotta dal TE M., che si era arrestata, l'inseguimento era poi ripreso;
dopo di che l'imputato, con manovra brusca e repentina di svolta a sinistra, tagliava la strada al mezzo dei militari, costringendo il conducente, carabiniere AB RI, a porre in essere una manovra di emergenza che portava fuori strada il veicolo da lui guidato. Il RI riportava lesioni guaribili in cinque giorni e l'automezzo di servizio rimaneva danneggiato. Il CE T., proprietario dell'automobile condotta dal TE M., denunciava falsamente il furto dell'automezzo e ometteva di fornire indicazioni utili a rintracciare il conducente del veicolo. La Corte d'appello osservava che il termine ultimo per proporre appello per il CE T. era il giorno 20 maggio 2004 e il gravame era stato spedito per posta solo il 1 giugno 2004. Dichiarava quindi inammissibile l'impugnazione. Quanto al TE M., ritenuta certa la sua identificazione, la Corte rilevava l'errore irreparabile, in mancanza di gravame della pubblica accusa, per avere ritenuto il primo giudice come colposi i fatti di lesioni e di danneggiamento, laddove era ravvisabile quanto meno il dolo eventuale. Riteneva, tuttavia, di poter ugualmente condannare il TE M. per il reato di resistenza.
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Il TE M. si duole, con un primo motivo, della erronea applicazione dell'art. 337 c.p., in quanto egli si era limitato a fuggire e non aveva usato resistenza.
Con un secondo mezzo deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata, essendo inconciliabili la colpa per i reati di lesioni e la mancanza di dolo per il danneggiamento con il dolo per il reato di resistenza, che avrebbe dovuto essere escluso, non sussistendo la volontà di usare violenza nei confronti dei carabinieri. Il CE T. - il cui difensore aveva chiesto, in sede di discussione in grado di appello, l'applicazione dell'effetto estensivo della impugnazione del TE M. - deduce l'erronea applicazione della legge penale (art. 587 c.p.p., comma 1). Erroneamente la Corte distrettuale aveva rigettato il primo motivo di appello del TE M. col quale costui sosteneva l'erronea sua identificazione quale conducente della "Volvo 850", perché i carabinieri non lo avrebbero ben visto durante l'inseguimento e quindi il loro postumo riconoscimento doveva ritenersi inaffidabile. Il motivo doveva essere accolto dai Giudici di appello ed era a lui estensibile.
Il primo motivo di ricorso del TE M. non merita accoglimento. L'imputato non si è affatto limitato a fuggire ma, essendo inseguito alla guida dell'automobile dalla autovettura di servizio dei carabinieri, ha posto in essere manovre di estremo pericolo anche dirette a tagliare la strada alla vettura inseguitrice, con tutte le conseguenze dannose sopra descritte (l'automezzo dei militari si era affiancato a quello inseguito, costretto a fermarsi a un incrocio;
ciò che aveva consentito al carabiniere RI di vedere in volto il conducente del veicolo inseguito, anche se il TE M. era ripartito e l'inseguimento era ripreso). In circostanze siffatte il concetto di semplice fuga diviene recessivo rispetto a quella di resistenza in quanto subentra una vera e propria opposizione violenta nei confronti degli inseguitori al compimento dell'atto del loro ufficio Sez. 6, Sentenza n. 31716 del 08/04/2003 Ud. (dep. 28/07/2003) Rv. 226251 Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Mannino SF. Imputato: Laraspata. P.M. Ciampoli L. (Parz. Diff.) e sussiste anche la volontà di usare violenza nei confronti dei militi per opporsi al compimento dell'atto di ufficio.
Il secondo motivo di ricorso del TE M. è infondato. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'elemento psicologico che sorreggeva i reati di lesioni personali e di danneggiamento fosse quello della colpa, ciò che lo ha indotto a riqualificare le lesioni come colpose e ad assolvere l'imputato dal danneggiamento per non esistere la corrispondente figura colposa di tale reato. La tesi non è condivisibile ma è del tutto evidente che su di essa si è formato il giudicato interno. Tuttavia, la riqualificazione dei fatti di lesioni e di danneggiamento operata dal primo giudice non può avere le conseguenze volute dalla difesa del ricorrente, il quale sostiene che detta riqualificazione implicherebbe necessariamente la impossibilità di ritenere la sussistenza del reato di resistenza. Un concorso formale fra reato doloso e reato colposo, pur se raro nella pratica, è ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte. Esso trova il suo preciso referente normativo nell'art. 83 c.p., comma 2, il quale, dopo aver previsto nella rubrica l'"Evento diverso da quello voluto dall'agente" e dopo aver stabilito, al comma 2, che se per errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa si cagiona un evento diverso da quello voluto si risponde a titolo di colpa se l'evento non voluto è previsto dalla legge come delitto colposo, dispone, al comma 2, che "Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati si vedano per esempio Sez. 1, Sentenza n. 11169 del 23/10/1981 Ud. (dep. 19/12/1981) Rv. 151344 Presidente: Boschi M. Estensore: Catamo L. Imputato: Alotto. P.M. Di Rienzo (Coni). V. anche in materia differente ma ricognitiva del medesimo principio: Sez. 6, Sentenza n. 8650 del 18/05/1999 Ud. (dep. 07/07/1999) Rv. 214197 Presidente:
D'Asaro L. Estensore: Di Virginio A. Imputato: NA e altro. P.M. Ranieri B. (Coni), in tema di cessione di droga con conseguente morte del cessionario) e Sez. 4, Sentenza n. 10048 del 16/07/1993 Ud. (dep. 08/11/1993) Rv. 195696 Presidente: Scorzelli F. Estensore: Vallante M. Imputato: P.G., p.c, Arienti ed altri. P.M. Aponte. (Parz. Diff.) in materia di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e incendio derivato dalla dolosa omissione di adozione di misure antinfortunistiche di cui all'art. 437 c.p., comma 2, con conseguente morte di alcuni operai, ipotesi in cui è stato ritenuto sussistente il concorso tra il reato da ultimo indicato e quello previsto dall'art. 589 c.p., commi 2 e 3). Il ricorso del TE M. va quindi rigettato.
Il ricorso di CE T. è inammissibile. Con esso si sottopone al Giudice di legittimità una questione di mero fatto, concernente l'identificazione del TE M., sulla quale la Corte d'appello ha fornito una spiegazione del tutto logica, in quanto il carabiniere RI, che già conosceva il TE M., ha avuto modo di vederlo bene in volto prima che quest'ultimo ponesse in atto la manovra di repentina svolta a sinistra di cui si è detto. Conclusivamente, il ricorso del TE M. deve essere rigettato, mentre quello del CE T., va dichiarato inammissibile. Entrambi i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali, e il CE T. va altresì condannato al pagamento della somma di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del TE M. e dichiara inammissibile quello del CE T.. Condanna entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e il CE T. altresì al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2007